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la redazione
DIREZIONE GENERALE M.C.I.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente
a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrate
giá da tempo sui veicoli provenienti dai Paesi della CE,
si é ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli
immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastitá del fenomeno che i numerosi quesiti
pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi
di controllo della circolazione stradale, é necessario procedere
alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare
le procedure da seguire per la installazione delle strutture in
esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che le Direttive
n. 79/488CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entitá
tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono
essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione
sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili sono, tuttavia,
accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo
la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del
portabici, é da ritenersi ammissibile sic et simpliciter
senza l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilitá del conducente del veicolo l'obbligo
della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto
concerne la stabilitá dei punti di ancoraggio, ovvero il
rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga
utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle
autocaravan, si ricorda che non sussiste piú l'obbligo per
lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse,
di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche
per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE
relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del
carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare,
si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilitá
dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della
targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare
parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni,
ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non é
piú consentita l'applicazione di strutture posteriormente
a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori,
motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere
utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche
e sportive appositamente previsti dalla normativa.
E' abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione
in contrasto con la presente circolare, che é di immediata
applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. Ing. Tullio D'Ulisse
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