| MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRE PER I SISTEMI INFORMATRICI
E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre
Prot. n. 01/M368
Roma, 2 gennaio 2003
OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori
precisazioni.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione
di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.
In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare
n. 1906/4120 ‚ MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto
segue.
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa
o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è
consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione
omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo
di struttura sin dall'origine.
La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T.,
a norma dell'art. 78 del Codice della strada, è finalizzata
a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il
portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara
del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione
che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva
a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a
totale carico dell'utente del veicolo.
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato
lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già
omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza
massima con portamoto
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