SCHEDE TECNICHE - ASSICURAZIONE
"Polizza del capofamiglia - Convenzione assicurativa anno 2011"

LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA E DEL CAMPERISTA

La polizza di responsabilità Civile del Capofamiglia e del camperista è una polizza assicurativa che garantisce l’Assicurato e i suoi famigliari conviventi da ogni eventuale richiesta danni che possa pervenire al socio da parte di Terzi.
L’elevato massimale di garanzia è sufficiente a garantire l’Assicurato da eventuali danni che possa causare non solo a cose ma anche a persone

Massimali di garanzia.

MASSIMALE R.C.T/R.C.O. €. 1.550.000,00

MASSIMALE TUTELA LEGALE €. 5.200,00

Rischi assicurati

Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente more uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni in volontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata.
La garanzia vale anche per fa responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici - anche a tempo determinato -, baby sitter, persone alla “pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato.
La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
- dalla proprietà della dimora abituale e dalla conduzione della dimora abituale e di quella saltuaria, comprese le dipendenze, i giardini - anche se con alberi ad alto fusto -, gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.
Se i locali costituenti la dimora abituale dell’Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
- da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
- da spargimento di acqua, dovuto a rotture accidentali - escluse pertanto quelle dovute ad usura e/o corrosione - di tubazioni e condutture della dimora abituale;
il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di euro 103,29 per ciascun sinistro;
- da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
- da antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni:
• da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna;
• alle cose sulle quali l’antenna è fissata;
• dalla diffusione di notizie;
• ad apparecchi elettrici e/o di ricezione;
• da interferenze radio;
- dall’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compre so lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento;
- da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande;
- dalla proprietà ed uso di giocattoli anche a motore;
- dalla proprietà ed uso di biciclette e veicoli a braccia;
- dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6.5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
- dalla proprietà e possesso di cani, gatti ed animali domestici in genere. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con una franchigia di €. 51,65 per sinistro;
- dall’esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative;
- dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma escluso il danno all’animale;
- dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti;
- dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente denunciate alle Autorità;
- dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
- dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e uso di attrezza ture, tende, roulottes, campers, autocaravans esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equi parate, ed esclusi i danni da spargimento di acqua e quelli causati da cose abbandonate;
- dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolasti che previste dai Decreti Delegati - D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- da minori temporaneamente affidati all’ Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso. La garanzia vale inoltre per:
- danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a’ termine di polizza.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 516,46, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di €. 25.822,84 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
- danni causati da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
- danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
- danni provocati a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuto all’insaputa dei genitori, da parte di familiari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi.
La validità della garanzia è subordinata all’esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati a sensi della legge 990/69 ed è operante solo in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
- danni provocati, dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato.

Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese):
- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti ai servizi domestici;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dal le quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30giugno 1965 n. 1124.
La garanzia R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Validità territoriale
La garanzia vale per i danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e durante i soggiorni temporanei in tutto il mondo.

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato

A) Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T

In caso di sinistro l’Assicurato deve dare avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza.

B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro - R.C.O.
In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla società, soltanto i sinistri per i quali abbia luogo l’inchiesta pretorile, a norma della legge infortuni.

Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legato tecnici ed avvalendosi di tutti i di ritti ed azioni spettanti all’Assicurato cosi come previsto all’att. 1917 CC..

Garanzia Tutela Giudiziaria

Norme che regolano la garanzia Tutela Giudiziaria

Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere a proprio carico, entro i limiti del massimale pattuito, l’onere relativo ad ogni spesa di assistenza giudiziale - in ogni stato e grado avanti qualsiasi Sede od Autorità - nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell’Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata.
La garanzia viene prestata a favore dell’Assicurato, del coniuge con- vivente, del convivente more uxorio, e dei familiari con lui conviventi nonché a favore dei collaboratori domestici in relazione all’attività da essi svolta per conto dell’Assicurato.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
Fermo quanto sopra previsto, la garanzia vale per:
a) le spese per l’intervento di un legale; b) le spese peritali;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di con danna dell’Assicurato;
e) le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi,
conseguenti a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata extra professionale dell’Assicurato e riferentesi ai seguenti casi:
f) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza difatti illeciti di altri soggetti;
g)controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza difatti illeciti dell’Assicurato;
h) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
i) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria e di lavoro con collaboratori domestici;
i) altre controversie nascenti dalle inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €. 258,23;
k)azioni di danno che derivino da incidenti stradali nei quali l’Assicurato od i suoi familiari siano implicati quali pedoni o quali conducenti di biciclette o come trasportati di qualsiasi veicolo o di imbarcazione nonché per assistenza penale degli stessi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per reati colposi commessi come conducenti di biciclette;
I) esercizio di pretese che l’Assicurato ed i familiari conviventi intendono tutelare nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi.

Validità territoriale
La garanzia vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
La garanzia si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e in Svizzera.

Rischi esclusi
La garanzia non è operante per le controversie:
- relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- di natura contrattuale nei confronti della Società;
- nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- individuali di lavoro dell’Assicurato;
- relative alla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall’Assicurato, salvo quanto disposto dall’ari. 15 lettera k;
- relative a danni da inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la mas sima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Gestione delle vertenze di danno
L’Assicurato dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondano del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia ditale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del l’art. 6.Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi ditale procedura.

Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile
La garanzia prevista opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile esistente con la Società o con eventuali polizze di altre Compagnie di assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza.

Estensioni di garanzia:

1) La garanzia è estesa ai danni causati da incendio, esplosione e scoppio di veicoli a motore quando questi si trovino in rimesse, aree private non equiparate ad aree ad uso pubblico, e/o in aree comunque riservate a sosta di camper e/o caravan, nonché aree riservate per sosta durante manifestazioni e/o raduni.
2) La garanzia è estesa all’attività ricreazionale e del tempo libero svolta anche in campeggi e/o con l’uso di caravan e autocaravan.
3) La garanzia è estesa alla proprietà e/o all’uso di mezzi per invalidi, anche se muniti di motore, le cui caratteristiche non superino il limite stabilito da leggi e/o regolamenti.


Per accedere a tali prestazioni è sufficiente andare sul sito del camper club "La Granda" e cliccare sotto "Assicurazioni"

Per contattare il Broker Assicurativo convenzionato che é la AON s.p.a. occorre telefonare al numero 0171.071011 al mattino dalle 9 alle 12-30, chiedere della Sig.ra Cristina o inviare un fax al numero 0171.696857 o 0171.696510 (ufficio sinistri), oppure una mail a:cristina.lingua@aon.it


Al fine di usufruire immediatamente dei servizi gratuiti della AON s.p.a. ed anche dei servizi connessi con la polizza in essere, se hai in essere una polizza convenzionata col Camper Club La Granda, scarica e compila la scheda cliccando qui e poi inviala col fax al numero 0171.696857 o per posta a AON s.p.a. , Piazza Galimberti 2/B- 12100 Cuneo.
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