|
E' diventata legge la riforma del comparto assicurativo dopo il
voto finale della Camera. Ecco un suo stralcio, con alcuni degli
articoli di maggior interesse
ARTICOLO 21
Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi
nel settore della Rc auto
4. Il comma 5quater dell'articolo 2 del decreto legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: "5quater.
Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita
presso l'Isvap una banca dati dei sinistri a essi relativi. L'Isvap
rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1°
gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a
comunicare all'Isvap i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo apposite modalità stabilite dallo stesso Isvap. I
predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano
nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'Isvap
alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri
dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti
tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione
dei costi di vigilanza dell'Isvap".
ARTICOLO 22
Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore
1. L'articolo 12bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
sostituito dal seguente: "Articolo 12bis. 1. Al fine di garantire
la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti,
le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le
condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio
della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione
agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto
nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza
di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita
dell'impresa, nonché mediante siti Internet che permettono
agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni
di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da
assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto
legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi
della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata
almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella
polizza.
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo
superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata".
ARTICOLO 23
Modalità di risarcimento del danno
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5
del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di
danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto legge n. 857 del 1976, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n.
57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: "Il
danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura,
o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni
risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato
non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere
la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento
del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del
Codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di
presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di
presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è
sostituito dal seguente: "4. L'ammontare del danno biologico
liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice
in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato". 4. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del ministro della Salute, di concerto con il
ministro delle Attività produttive, il ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali e il ministro della Giustizia, si provvede
alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il
territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese
tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'età del soggetto leso.
|