| Gli obblighi relativi ai sistemi di
ritenuta per bambini sono stati introdotti per la prima volta in Italia
da una legge del 1988; successivamente sono stati inclusi nel Nuovo
Codice della Strada. Rispetto alla prima stesura del Codice, numerose
modifiche sono state introdotte da un decreto legge nel 1993.
Nella tabella che segue si riportano gli obblighi relativi ai dispositivi
in relazione all'età e alle caratteristiche dei bambini trasportati,
stabiliti dall'art.172 del Codice della Strada:
Età
del bambino |
Posti
anteriori |
Posti
posteriori |
| Da
0 a 3 anni |
Solo
su seggiolini omologati |
Su seggiolini
omologati; se non disponibili, possono viaggiare accompagnati
da passeggero di età non inferiore a sedici anni |
| Da
3 a 12 anni (con altezza inferiore a m 1,50) |
Su
seggiolini omologati o adattatori per le cinture di sicurezza |
Solo
su seggiolini omologati o adattatori per le cinture di sicurezza |
Come risulta dalla tabella precedente, i bambini di età inferiore
a 3 anni che occupano i sedili posteriori sono esentati dall'obbligo
di essere trattenuti da un sistema di ritenuta, ma solo se sono
trasportati su un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile,
e purché siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore
a sedici anni. Con le stesse modalità sono esentati anche i passeggeri
di età da 3 a 12 anni sui taxi che circolano nei centri abitati
nei servizi di collegamento di stazioni, porti ed aeroporti.
I passeggeri di età superiore ai dodici anni e quelli di età inferiore,
ma aventi statura oltre m 1,50, non devono utilizzare i dispositivi
di ritenuta per bambini, bensí le normali cinture di sicurezza
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Esistono due tipi di dispositivi di ritenuta:
- Seggiolini: si tratta di seggiolini che vengono fissati
ai sedili dell'auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza
- Adattatori: si tratta di dispositivi che, rialzando
la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture
di sicurezza.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di
tipo omologato in base alla normativa vigente, che
è rappresentata dal regolamento ECE44. Questo regolamento
ha subito, a partire dalla sua versione iniziale, diverse
importanti modifiche. È stata migliorata la disposizione delle
cinghie di trattenimento, inserendone una anche al centro
del seggiolino, e le fibbie di chiusura state modificate in
modo da impedirne l'apertura da parte dei bambini. Nella sua
attuale versione (ECE44/03 del 1995), il regolamento prevede
cinque classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce
di peso dei bambini che possono utilizzarli
:
- Gruppo 0: fino a 10 kg
- Gruppo 0+: fino a 13 kg
- Gruppo 1: da 9 a 18 kg
- Gruppo 2: da 15 a 25 kg
- Gruppo 3: da 22 a 36 kg
Si tenga presente, comunque, che esistono dispositivi che coprono
più di un gruppo: per esempio, un seggiolino con la sigla "Gruppo0/1"
sarà utilizzabile per bambini di qualunque peso fino a 18 kg.
Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo ai dispositivi installati
sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di essi
sia presente un contrassegno simile a quallo riprodotto a fianco,
riprodotto su una apposita etichetta. Su di esso, anzitutto,
non deve mancare la sigla "ECE" (seguita dal numero 44 o R44
e, per i dispositivi attualmente in produzione, dal numero /03)
che garantisce la regolare omologazione del dispositivo. Sul
contrassegno, inoltre, viene riportata anche la classe di peso
di appartenenza, che deve ovviamente essere rispettata. Inoltre,
per ulteriori indicazioni d'uso, è necessario attenersi alla
documentazione allegata al dispositivo |
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