NORME E LEGGI - CODICE DELLA STRADA
"I sistemi di ritenuta per bambini"

Gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per bambini sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988; successivamente sono stati inclusi nel Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla prima stesura del Codice, numerose modifiche sono state introdotte da un decreto legge nel 1993.
Nella tabella che segue si riportano gli obblighi relativi ai dispositivi in relazione all'età e alle caratteristiche dei bambini trasportati, stabiliti dall'art.172 del Codice della Strada:



Età
del bambino
Posti
anteriori
Posti
posteriori
Da 0 a 3 anni Solo su seggiolini omologati Su seggiolini omologati; se non disponibili, possono viaggiare accompagnati da passeggero di età non inferiore a sedici anni
Da 3 a 12 anni (con altezza inferiore a m 1,50) Su seggiolini omologati o adattatori per le cinture di sicurezza Solo su seggiolini omologati o adattatori per le cinture di sicurezza

Come risulta dalla tabella precedente, i bambini di età inferiore a 3 anni che occupano i sedili posteriori sono esentati dall'obbligo di essere trattenuti da un sistema di ritenuta, ma solo se sono trasportati su un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, e purché siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore a sedici anni. Con le stesse modalità sono esentati anche i passeggeri di età da 3 a 12 anni sui taxi che circolano nei centri abitati nei servizi di collegamento di stazioni, porti ed aeroporti.
I passeggeri di età superiore ai dodici anni e quelli di età inferiore, ma aventi statura oltre m 1,50, non devono utilizzare i dispositivi di ritenuta per bambini, bensí le normali cinture di sicurezza

Esistono due tipi di dispositivi di ritenuta:
- Seggiolini: si tratta di seggiolini che vengono fissati ai sedili dell'auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza
- Adattatori: si tratta di dispositivi che, rialzando la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECE44. Questo regolamento ha subito, a partire dalla sua versione iniziale, diverse importanti modifiche. È stata migliorata la disposizione delle cinghie di trattenimento, inserendone una anche al centro del seggiolino, e le fibbie di chiusura state modificate in modo da impedirne l'apertura da parte dei bambini. Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995), il regolamento prevede cinque classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli

:
- Gruppo 0: fino a 10 kg
- Gruppo 0+: fino a 13 kg
- Gruppo 1: da 9 a 18 kg
- Gruppo 2: da 15 a 25 kg
- Gruppo 3: da 22 a 36 kg

Si tenga presente, comunque, che esistono dispositivi che coprono più di un gruppo: per esempio, un seggiolino con la sigla "Gruppo0/1" sarà utilizzabile per bambini di qualunque peso fino a 18 kg. Nel caso si abbiano dei dubbi riguardo ai dispositivi installati sul proprio veicolo, è sufficiente verificare che su di essi sia presente un contrassegno simile a quallo riprodotto a fianco, riprodotto su una apposita etichetta. Su di esso, anzitutto, non deve mancare la sigla "ECE" (seguita dal numero 44 o R44 e, per i dispositivi attualmente in produzione, dal numero /03) che garantisce la regolare omologazione del dispositivo. Sul contrassegno, inoltre, viene riportata anche la classe di peso di appartenenza, che deve ovviamente essere rispettata. Inoltre, per ulteriori indicazioni d'uso, è necessario attenersi alla documentazione allegata al dispositivo

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