Catene da neve fuorilegge dal 1°
maggio scorso: in Italia si possono usare solo catene munite di un
marchio particolare, presente sugli esemplari più recenti.
Lo stabilisce un decreto del Ministro delle infrastrutture in data
13 marzo 2002.
Il decreto impone che dal 1° maggio 2002 tutte le catene destinate
ad essere usate sui veicoli per trasporto persone fino a nove posti
(comprese le autovetture) soddisfino particolari standard di sicurezza,
contenuti non in una direttiva europea, ma in varie norme tecniche
degli Stati Europei.
I maggiori fabbricanti di catene presenti sul mercato italiano hanno
fatto omologare i loro prodotti in Austria, dall'Ö-Norm, l'ente
tecnico locale che rilascia questo marchio.

L'esistenza dell' omologazione è comprovata esclusivamente
da questo marchio: ogni altro simbolo eventualmente riportato sulle
confezioni e sulle catene non ha alcun valore.
Il marchio è presente solo sugli esemplari prodotti all'incirca
dal 1999: non ha alcun valore il fatto che tutte le catene dei principali
produttori immesse sul mercato fin dalla metà degli anni
90 rispettino già le norme austriache: non c'è alcun
marchio in grado di certificarlo.
Chi monta catene non omologate è come se ne circolasse sprovvisto
e quindi potrebbe essere multato (32 euro) se la segnaletica obbliga
ad averle a bordo o a montarle. Gli agenti potrebbero poi impedire
di proseguire il viaggio su una strada innevata (multa di 65 euro
per chi va avanti lo stesso).
Ecco il testo integrale del Decreto Ministeriale
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2002
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su
veicoli della categoria M1.
(Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/4/2002)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice
della strada";
Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto
del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune
prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria
M1 atti a garantirne la compatibilita' con l'uso delle catene da
neve;
Visto l'art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada";
Considerata la necessita' di allineare l'ordinamento nazionale a
quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene
da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti
a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del
consumatore;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate
all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi
alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC
178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti
norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi
firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
2. La rispondenza alle norme e' attestata dal marchio di conformità
apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce
nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC
n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.
Art. 2
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Roma, 13 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi
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