| DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio
2002, n.24 - Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
Gazzetta n. 57 del 8 Marzo 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
omissis
E m a n a il seguente decreto legislativo
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III
del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo
disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita
sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui
al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante
delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale
o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi
altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene
di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza
costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora
esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita
di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto)
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono
le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente
o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non
poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla
con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita
ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato
in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di
Installazione .
1519-quater (Diritti del consumatore)
ll venditore é responsabile nei confronti del consumatore
per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto
e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la
mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire
si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile,
con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui
al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del
rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale
non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso)
Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore
a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione
o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario,
ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo
1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati
dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre
i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché
il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi
dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione
di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata
e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome
o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo,
terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo
ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo
indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità
può essere fatta valere solo dal consumatore e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,
ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata
dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni)
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano
i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento
giuridico
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