| VARATA LA LEGGE QUADRO SUL TURISMO:
I PUNTI SALIENTI, UN'OPPORTUNITA' DA NON PERDERE
Il Parlamento Italiano, dopo una lunga gestazione, ha finalmente
varato la legge quadro sul turismo. Lo spazio dedicato al turismo
di movimento non é tantissima, ci si può comunque
dire soddisfatti, anche perché sarà ora possibile
muoversi con maggiore agilità. Le associazioni che agiscono
all'interno del mondo turistico, anche quelle senza fine di lucro,
sono finalmente state riconosciute e per loro si aprono importanti
strade. Il testo della legge é stato inserito nella rubrica
"Norme e leggi" del sito del Camper Club la Granda. Ecco
i punti salienti della nuova normativa. Art. 1.(Princìpi)
2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per
lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale
e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della
persona e della collettività e per favorire le relazioni
tra popoli diversi; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti
nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione,
delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento
degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici
da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani,
agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali; g) valorizza il ruolo delle
comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni
culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; Art. 2.
(Competenze) 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico Art. 3. (Conferenza
nazionale del turismo) 1. È istituita la Conferenza nazionale
del turismo. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti
... delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo
di lucro operanti nel settore del turismo. Art. 4. (Promozione dei
diritti del turista) 1. La Carta dei diritti del turista é
redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali del settore turistico, nonchè le associazioni
nazionali di tutela dei consumatori... Art. 5. (Sistemi turistici
locali) Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione
con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono
alla formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti
pubblici e privati interessati. Art. 8. (Modifiche all'articolo
109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773) "Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e
di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio
in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case
e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi
i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione
dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione
o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente
a persone munite della carta d'identità o di altro documento
idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda,
entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa,
il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici
o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'interno". Art. 10. (Fondo di
rotazione per il prestito e il risparmio turistico) È istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio 2. Il Fondo
eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio
turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di
un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione
individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Camper
Club "La Granda" é a disposizione delle associazioni,
dei club e delle pro loco per ogni chiarimento e per fornire ogni
informazione in proprio possesso.
LEGGE QUADRO SUL TURISMO
Approvata il 1° marzo 2001, non ancora pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale
Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE Art. 1. (Princìpi)
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e
gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli
117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. 2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo
per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto
internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale
e sociale della persona e della collettività e per favorire
le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva
dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale,
anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle
aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore
turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese
e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle
strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli
ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici
da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani,
agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte
capacità motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti
che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione
e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo
delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni
culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; h) sostiene
l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e
tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale
integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca,
i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno
turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati
mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi
ambiti territoriali. 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 2. (Competenze) 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla
base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo
dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali
con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta
turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati
per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica. 2. Le regioni,
in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria
alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1
della presente legge. 3. Le funzioni e i compiti conservati allo
Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di
cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale
degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo
e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria
in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione
e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori.
Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il
decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni
turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard
minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità
di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualità
delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e)
gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni
e le associazioni che svolgono attività similare, il livello
minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione
ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g)
i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la
necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive
gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi
delle attività di accoglienza non convenzionale; l) i criteri
direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze
concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione,
riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonchè di
durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni
idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali,
assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli
standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi
per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle
professioni turistiche. 5. Il decreto di cui al comma 4 formula
altresì principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo
dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere
conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica
nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare
riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi
generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c)
alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come
definiti dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi,
di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale,
ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli
approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d)
agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati
a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf,
impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi
per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del
turista di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture
turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività
economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi
nazionali e comunitari. 6. Nel rispetto dei princìpi di completezza
ed integralità delle modalità attuative, di efficienza,
economicità e semplificazione dell'azione amministrativa,
di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali
e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi
e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel
decreto di cui al medesimo comma 4. 7. Allo scopo di tutelare e
salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia
di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente
i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale
di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità
di cui al medesimo comma 6. 8. Per le successive modifiche e integrazioni
al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure
previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni
sono ridotti alla metà. Art. 3. (Conferenza nazionale del
turismo) 1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni
due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani
(UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori
turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni
pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore
del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per
la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee
guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche
e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il
confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli
atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento
della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 4. (Promozione
dei diritti del turista) 1. La Carta dei diritti del turista, redatta
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali del settore turistico, nonchè le associazioni
nazionali di tutela dei consumatori contiene: a) informazioni sui
diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da
diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle
forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza
contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; b) informazioni
sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento
a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994; c)
notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di
trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei
servizi di trasporto su gomma; e) informazioni sui diritti e sugli
obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo,
dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; f) informazioni
sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme
valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei
diritti e per contattare le relative competenti associazioni; h)
informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela
del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati
a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con
la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità
del sistema turistico. 2. Ad integrazione di quanto stabilito alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo
9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma
1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "d) "bene
immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per
uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7.
- (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma
giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale
versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e
sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta
esecuzione del contratto. 2. Il venditore è in ogni caso
obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a
garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni deve
farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente
la preventiva escussione del venditore". 3. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese
e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di
conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese
turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Art.
5. (Sistemi turistici locali) 1. Si definiscono sistemi turistici
locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o
associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione
con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono
alla formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti
pubblici e privati interessati. 3. Nell'ambito delle proprie funzioni
di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del
turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico,
le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte
I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del
titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti
delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente
legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento
dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti
da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che
perseguono, in particolare, le seguenti finalità: a) sostenere
attività e processi di aggregazione e di integrazione tra
le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e
di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione
urbana e territoriale delle località ad alta intensità
di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione
tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti,
con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi
al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a); d) sostenere
la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità
per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione
e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento
allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica
e di qualità, e di club di prodotto, nonchè alla tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing
telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della
relativa commercializzazione in Italia e all'estero. 5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate
dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese,
di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede
agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici
locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese. 6. Possono essere
destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei
sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di
cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti
tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi,
il parametro dei residenti. Art. 6. (Fondo di cofinanziamento dell'offerta
turistica) 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5. 2. Le
risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I
criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità
del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui
al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita
la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti
locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani
di interventi finalizzati al miglioramento della qualità
dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo
dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni
di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento
della spesa prevista. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando,
predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della stessa. Capo II IMPRESE E PROFESSIONI
TURISTICHE Art. 7. (Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui
gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi
quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'individuazione
delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è
predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b). 3. L'iscrizione
al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche
sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi
e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie
a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti
dalla normativa vigente. 5. Sono professioni turistiche quelle che
organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività
turistica, nonchè servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento
e guida dei turisti. 6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività
di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide,
ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità
ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera g). 7. Le imprese turistiche e gli esercenti
professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione
europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare
le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità,
previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3,
a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè
previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali
del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 8. Sono fatte
salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata
in vigore della presente legge. 9. Le associazioni senza scopo di
lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose
o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di
cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati
anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.
A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto
previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione
della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti
di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". 10. Le associazioni
senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile,
culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della
popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici
di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO
E IL RISPARMIO TURISTICO Art. 8. (Modifiche all'articolo 109 del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 109.
- 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè
i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e
gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza
non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito
elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono
dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità
o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo
le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari è
sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che
sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purchè munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti
di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti
a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda,
anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta
dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I
soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità
delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda,
entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa,
il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente
competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici
o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'interno". Art. 9. (Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione
abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura
di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè
ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e
strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva
la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche
ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè
di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. 3.
Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore
agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto
a darne comunicazione al sindaco. 4. L'autorizzazione di cui al
comma 1 è revocata dal sindaco: a) qualora il titolare dell'autorizzazione,
salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi
l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della
stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore
a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti
più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo
7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato
dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività
dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè
a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il
titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato
dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione
nei tempi stabiliti. 5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione
delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate
e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando
quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni
a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine
di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data
di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine
di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le
violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni
e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche
si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e
semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici,
e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione
delle altre attività produttive, se più favorevoli.
Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni
esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità
di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica
struttura organizzativa la responsabilità del procedimento,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli
articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e dal relativo regolamento attuativo. Art. 10. (Fondo di rotazione
per il prestito e il risparmio turistico) 1. È istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico,
di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono: a)
risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni
private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche,
società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti,
donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce
il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito
al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri
di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno
di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze
relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree
depresse. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza
gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle
associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie
e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge provvede con decreto a stabilire: a) i criteri e le modalità
di organizzazione e di gestione del Fondo; b) la tipologia delle
agevolazioni e dei servizi erogati; c) i soggetti che possono usufruire
delle agevolazioni; d) le modalità di utilizzo degli eventuali
utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà
a favore dei soggetti più bisognosi. 4. Al fine di consentire
l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato
un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio
2000- 2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE Art.
11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie) 1. È abrogato
il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773. 3. È abrogato l'articolo 266 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le
disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della
presente legge. 4. La sezione speciale del registro degli esercenti
il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17
maggio 1983, n. 217, è soppressa. 5. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo
1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo
10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12. 6. La legge 17
maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge. 7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida
di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica
la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925,
n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma
1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata
dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere
applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo
01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino
incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente
le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della
presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida. Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è
autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire
80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002
e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 2. All'onere derivante
dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio
2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. A decorrere
dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo
6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
|