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Il
commento di Beppe Tassone su Caravan e Camper
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
7/09/de
ACCORDO 14 febbraio 2002
Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi
per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art.
2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135. (GU n. 233 del 4-10-2002)
l 17/09/20Risoluzione del 17/09/2002 n. 306risoluzione 306 del
17.09.200202 n.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME Dl TRENTO E BOLZANO
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della
legislazione nazionale del turismo", che all'art. 2, comma
4, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di
stabilire, con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza,
i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico;
Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive, recante
"Principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico" attuativo del richiamato art. 2, comma
4, della predetta legge 29 marzo 2001, n. 135, nel testo trasmesso
dal Ministero delle attivita' produttive con nota protocollo n.
1.390.068/DG/90/13 dell'8 febbraio 2002;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4, da' facoltà a Governo, regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione
e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi in
questa Conferenza, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome,
espresso il loro positivo avviso sui principi individuati nello
schema posto all'esame, hanno fatto rilevare che il turismo e'
materia di esclusiva competenza regionale e conseguentemente chiesto
di trasporne i contenuti nel presente accordo, demandando ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il suo recepimento
tal quale;
Acquisito l'assenso del Governo;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso citato
art. 4, nei termini di seguito riportati e con l'impegno del Governo
a recepirlo tal quale con un decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri.
Art. 1.
I principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico vengono definiti d'intesa fra le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare
l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori,
delle imprese e delle professioni turistiche, nonche' degli operatori
e dei lavoratori del settore.
Gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 29 marzo
2001, n. 135, sono definiti secondo le modalita' di seguito indicate:
a) Terminologie omogenee e standard minimo dei servizi di informazione
e di accoglienza ai turisti.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni di attivita' dei servizi
di informazione e accoglienza dei turisti disciplinandone gli strumenti,
le strutture e le modalita' di collegamento e concorso da parte
degli enti territoriali e funzionali. Gli uffici di informazione
e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono
contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio
nazionale.
b) Individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti
nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionali.
Il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente dalla
tipologia di attivita' svolta.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'armonizzazione
sull'intero territorio nazionale, individuano le principali tipologie
di valenza generale relativamente alle attivita' turistiche, secondo
quanto di seguito indicato:
1) attivita' ricettive ed attivita' di gestione di strutture e di
complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con
annessi servizi turistici ed attivita' complementari, fra le quali
alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti
per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprieta',
campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite
dalle leggi regionali.
In relazione a specifici indirizzi regionali, le citate tipologie
possono assumere denominazioni aggiuntive. Fra di esse possono essere
individuate anche attivita' ricettive speciali, finalizzate alla
fruizione di segmenti particolari della domanda e/o alla
valorizzazione di specifiche caratteristiche o risorse economiche
e/o naturali dell'area.
2) attivita', indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate
all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento
culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica,
ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi
a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali,
nonche' di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo
oggetto;
3) attivita' correlate con la balneazione, la fruizione turistica
di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali
le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici
esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati
per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere
della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare
tali attivita', le imprese di gestione di strutture per il turismo
nautico, attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni
da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese
di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;
4) attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo,
che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione,
organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse
di incoming che di outgoing. Sono altresi imprese
turistiche quelle che esercitano attivita' locali e territoriali
di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono escluse
le mere attivita' di distribuzione di titoli di viaggio;
5) attivita' organizzate per la gestione di infrastrutture e di
esercizi ed attivita' operanti, per fini esclusivamente o prevalentemente
turistici, nei servizi, nei trasporti e nella mobilita' delle persone,
nell'applicazione di tecnologie innovative, nonche' nella valorizzazione
e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche,
di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialita'
artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attivita' sono
ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi e/o infrastrutture
soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio di mezzi atti a permettere
la mobilita' dei passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo ad
alta valenza turistica, quali ad esempio i campi da golf, e turistico-escursionistico,
quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici, nonche'
gli esercizidi somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991,
n. 287 facenti parte dei sistemi turistici locali e concorrenti
alla formazione dell'offerta turistica, con esclusione comunque
delle mense e spacci aziendali.
Sono altresi' imprese turistiche di montagna anche le attivita'
svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato
e di gestione delle piste da sci sia per la discesa che per il fondo
come strumento a sostegno dell'imprenditorialita' turistica della
montagna intesa nel suo complesso.
6) altre attivita' individuate autonomamente dalle diverse regioni
e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono
attivita' turistiche anche quelle svolte non esclusivamente in forma
di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati specificamente
alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze culturali
e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialita' socio-economiche
del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica, quali
il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo
escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving, il turismo
giovanile, il turismo sociale, ecc.
Per quanto riguarda specificatamente le attivita' di accoglienza
non convenzionale e le attivita' ricettive gestite senza scopo di
lucro, esse sono rappresentate dalle attivita' turistiche come sopra
individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli
o da associazioni senza scopo di lucro.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
le diverse tipologie di attivita' non convenzionali, ricettive e
non ricettive, sulla base delle specificita' del proprio territorio.
In termini generali e senza esclusione le attivita' ed i servizi
turistici:
devono garantire, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, la fruizione anche
ai turisti con disabilita' e/o con limitate capacita' motorie;
devono rispettare le normative volte alla tutela ed alla sicurezza
del cliente, alle garanzie nel rapporto servizio proposto-servizio
reso-corrispettivo, alla sostenibilita' ambientale;
devono garantire l'applicazione delle condizioni normative e salariali
stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
c) Criteri e modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale
delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di
standard omogenei e uniformi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni delle attivita' di impresa
di cui al punto b).
d) Standard minimi di qualita' delle camere d'albergo e delle unita'
abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture
ricettive in generale.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni di qualita' delle camere
d'albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere
e delle strutture ricettive in generale.
e) Standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese
turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a determinare concordemente e unitariamente gli standard minimi
di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire
i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive,
nonche' individuano un periodo di tempo per consentire l'adeguamento
delle strutture esistenti.
f) Le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che
svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente gli standard minimi comuni per l'esercizio delle agenzie
di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono
attivita' similare, nonche' il livello minimo e massimo da applicare
ad eventuali cauzioni. Le agenzie di viaggio svolgono attivita'
di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, compresi
i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonche' l'intermediazione
del soggiorno all'interno di strutture ricettive, con esclusione
della mera locazione immobiliare.
Permane l'obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare
denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore
ne' nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane.
g) Requisiti e modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale
delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per
l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti,
esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale,
organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare
attenzione sara' prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.
h) Requisiti e standard minimi delle attivita' ricettive gestite
senza scopo di lucro.
Sono gli stessi di quelli previsti dalla lettera d) per le strutture
ricettive in generale.
Nel caso di tipologie di attivita' turistiche individuate a livello
regionale, esse sono disciplinate dalla regione o dalla provincia
autonoma nella quale sono situate.
i) Requisiti e standard minimi delle attivita' di accoglienza non
convenzionale.
Come per il punto precedente sono gli stessi di quelli previsti
dalla lettera d) per le strutture ricettive in generale.
Anche per queste attivita' nel caso di tipologie di attivita' turistiche
individuate a livello regionale, esse sono disciplinate dalla regione
o dalla provincia autonoma nella quale sono situate.
l) Criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro
pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative.
Fermi restando gli elementi da ultimo disciplinati con la legge
16 marzo 2001, n. 88, nel rilascio delle concessioni demaniali per
attivita' turistico-ricreative, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri direttivi
comuni di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi
per attivita' turistico-ricreative. Criteri, regolamentazioni e
garanzie di cui sopra si estendono, ove applicabili, anche alle
concessioni demaniali relative ad attivita' turistico-ricreative
che interessano aree diverse dagli arenili.
m) Standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che oberano nel settore del turismo nautico.
Gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese
che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente
i punti d'ormeggio, gli approdi turistici e i porti turistici, sono
determinati concordemente dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria.
n) Criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono
concordemente i criteri uniformi per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni esercitate in forma autonoma, in relazione alla
tipologia professionale.
IL COMMENTO ALL'ACCORDO
Il testo è tratto dall'articolo pubblicato su Caravan e
Camper di novembre 2002
Che sia la volta buona? E' lecito chiederselo scorrendo le due
Gazzette Ufficiali (la numero 225 del 25 settembre e la numero 233
del 4 ottobre sempre di quest'anno) che hanno pubblicato l'accordo
tra stato, regioni e province autonome che pone le basi per una
nuova legge sul turismo ed il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che lo ha recepito.
Va in soffitta la vecchia legge quadro che regolava il settore,
la numero 217 del 1983, ormai datata e, soprattutto, superata da
un referendum che aveva trasferito dal centro alle regioni la potestà
sul settore.
Vi sono, ora, nove mesi di tempo perché le regioni si dotino
di nuove leggi armonizzate con l'accordo: si tratta di un'occasione
importante per risolvere e debellare quelle storture, sorte in questi
ultimi venti anni, che avevano creato non pochi problemi di coabitazione
in un Paese con una legislazione turistica a macchia di leopardo,
con provvedimenti diversi secondo le località e spesso anche
in tutto difformi tra loro.
Questi i punti salienti dell'accordo relativi al settore del turismo
all'aria aperta.
Innanzi tutto una dichiarazione d'intenti che è quanto mai
importante: le normative di cui dovranno dotarsi le Regioni tenderanno
ad "assicurare l'unitarietà del comparto turistico e
la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni, nonché
degli operatori e dei lavoratori del settore" con l'obiettivo
di "armonizzare, valorizzare e sviluppare il sistema".
L'armonizzazione riguarda "gli standard minimi e comuni di
attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turistica".
Saranno disciplinati "gli strumenti, le strutture e le modalità
di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali;
gli uffici di informazione e di accoglienza turistica avranno denominazione
unica di IAT e saranno contrassegnati all'esterno da tale marchio,
comune su tutto il territorio nazionale".
L'accordo sottoscritto nella conferenza Stato - Regioni si occupa
anche del turismo all'aria aperta: dovranno essere individuate "
le principali tipologie di valenza generale relativamente a campeggi
e villaggi turistici e delle attività, indirizzate prevalentemente
ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere
della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la
promozione e la comunicazione turistica".
Un paragrafo è dedicato al turismo di movimento che predilige
località anche ai margini dei grossi tour turistici, zone
nelle quali operano prevalentemente, con una meritoria ed insostituibile
attività, pro loco e comitati spontanei. Le normative di
cui le regioni dovranno dotarsi dovranno tendere alla "valorizzazione
e fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di
quelle naturali e delle specialità artistiche ed artigianali
del territorio" Le strutture dovranno " garantire, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, la fruizione anche ai turisti con disabilità
o con limitate capacità motorie e rispettare le normative
volte alla tutela ed alla sicurezza del cliente, alle garanzie nel
rapporto servizio proposto-servizio reso-corrispettivo, alla sostenibilità
ambientale"
Dovrebbe essere stata imboccata anche la strada giusta per quanto
concerne il riconoscimento di quanti operano nel settore del turismo
senza fine di lucro, contribuendo non poco al suo sviluppo ed alla
sua crescita.
L'accordo definisce "attività turistiche anche quelle
svolte non esclusivamente in forma di impresa, consistenti in prestazioni
di servizi indirizzati specificamente alla valorizzazione delle
tradizioni, delle emergenze culturali e naturalistiche, dei prodotti
e delle potenzialità socio-economiche del territorio ed a
particolari segmenti di utenza turistica, quali il turismo eno-gastronomico
ed il turismo sociale". Un importante passo anche per le piccole
attività " di accoglienza non convenzionale e ricettive
gestite senza scopo di lucro" che vengono finalmente riconosciute.
Le leggi regionali dovranno prevedere "requisiti e standard
minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro".
Gli argomenti che stanno maggiormente a cuore a quanti praticano
il turismo all'aria aperta ed alle associazioni che li coordinano
e li rappresentano sono tutti inseriti nell'accordo pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale: le regioni hanno ora nove mesi per approvare
i provvedimenti di propria competenza.
La strada è stata aperta, l'occasione c'è: gettarla
al vento sarebbe veramente un peccato!
Beppe Tassone
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