NORME E LEGGI - CODICE DELLA STRADA
"Revisioni 2003 - Veicoli e motoveicoli"

(Circolare) | n. 4250M366/2002 (Motorizzazione)
Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2003

il testo del decreto

schema riassuntivo

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 4250M366
Allegati n. /
Roma, 19.12.2002

- indirizzi omessi -

Com’è noto, con decreto del 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stato introdotto l’obbligo della revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
I tempi e le modalità per l’effettuazione delle operazioni tecniche di revisione dei suddetti veicoli sono stati demandati ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al fine di evitare fenomeni di intasamenti e conseguenti disagi per l’utenza è stato programmato un richiamo graduale dei veicoli a due ruote da sottoporre a revisione.
In particolare, sulla base di un indagine conoscitiva sul parco circolante costituito da motocicli e ciclomotori, è stato previsto un periodo transitorio di tre anni per allineare la periodicità delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori a quella già prevista per le autovetture.
Pertanto, con decreto del 7 dicembre 2000, pubblicato sulla G. U. n. 296 del 20 dicembre 2000, è stato fissato il calendario, per l’anno 2001, delle revisioni dei motocicli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982 e dei ciclomotori il
cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982.
Successivamente, con decreto del 14 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, è stato fissato il calendario, per l’anno 2002, per le revisioni il cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1993.
Per l’anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall’art. 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall’anno 2003, saranno sottoposti a
revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Per le modalità operative si richiamano i punti 2 (per la domanda di revisione), 3 (per le carte di circolazione ritirate a norma dell’art. 80, comma 14, del Codice della Strada), 4 (per i controlli tecnici) e 5 (per l’esito dell’operazione tecnica di revisione)
della circolare n. 1342/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000.
Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1° luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

CATEGORIE DI VEICOLI

1^
IMMATRICOLAZIONE

REVISIONATI
O COLLAUDATI

MOTOVEICOLI

Motocicli e motocarrozzette (2)(*)
(vedi tabella seguente)
Motocarri, motov. uso spec. o per trasp. spec. (3) (*)
Motoveicoli di piazza o di noleggio con cond. (+) (*)

2002

2002 (5)

Quadricicli (*)

1999

2001 (4)

AUTOVEICOLI

Autovetture ad uso privato (*)

1999

2001

Autoveicoli ad uso promisquo

1999

2001

Autocaravan di massa compl. non sup. 3,5 T (1) (*)

1999 (#)

2001

Autocarri, Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specif. di massa compl. non superiore a 3,5 T. (*)

1999

2001

Autoveicoli di massa compl. sup. a 3,5 T (+)
Bus fino a 16 p. compr. cond. e m. non sup 3,5 T. (*) (+)
Bus oltre 16 posti compreso conducente (+)
Autoambulanze (*) (+)
Autovetture di piazza o di noleggio con cond. (*) (+)

2002

2002

RIMORCHI

Rimorchi di massa compl. non superiore a 3,5 T.
(obbligo previsto dalla circolare del D.T.T. n° 31/99/MOT del 2.12.1999)

1999 (#)

2001

Rimorchi di massa compl. superiore a 3,5 T. (+)

2002

2002


(*) Possono essere revisionati anche presso centri privati autorizzati.
(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. 2100 registrato da un ufficio M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un centro privato autorizzato.
(#)
I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli scorsi anni, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.
(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale campeggio non classificati "autocaravan" ma in possesso dei requisiti di cui alla Legge n° 38/82 e al D.M. 28.05.85 deve richiedersi il duplicato per adeguamento; per quelli immatricolati prima del 24.07.1985, è possibile richiedere una riclassifica con visita.
(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 08.10.70)dovevano essere revisionati entro il 31.05.1972.
(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisionati entro il 1987 dovevano essere revisionati entro il 1991.

N.B. I carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.


CALENDARIO
Revisioni dei ciclomotori e dei motoveicoli per l'anno 2003

CONTROLLO

CICLOMOTORI
ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione

MOTOCICLI
motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione

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