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(Circolare)
| n. 4250M366/2002 (Motorizzazione)
Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno
2003
il testo del decreto
schema riassuntivo
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
PROT. N. 4250M366
Allegati n. /
Roma, 19.12.2002
- indirizzi omessi -
Comè noto, con decreto del 16 gennaio 2000, pubblicato
sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000, è stato introdotto
lobbligo della revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
I tempi e le modalità per leffettuazione delle operazioni
tecniche di revisione dei suddetti veicoli sono stati demandati
ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
così come previsto dallart. 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Al fine di evitare fenomeni di intasamenti e conseguenti disagi
per lutenza è stato programmato un richiamo graduale
dei veicoli a due ruote da sottoporre a revisione.
In particolare, sulla base di un indagine conoscitiva sul parco
circolante costituito da motocicli e ciclomotori, è stato
previsto un periodo transitorio di tre anni per allineare la periodicità
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori a quella già
prevista per le autovetture.
Pertanto, con decreto del 7 dicembre 2000, pubblicato sulla G. U.
n. 296 del 20 dicembre 2000, è stato fissato il calendario,
per lanno 2001, delle revisioni dei motocicli immatricolati
per la prima volta entro il 31 dicembre 1982 e dei ciclomotori il
cui certificato era stato rilasciato entro il 31 dicembre 1982.
Successivamente, con decreto del 14 novembre 2001, pubblicato nella
G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, è stato fissato il calendario,
per lanno 2002, per le revisioni il cui certificato era stato
rilasciato entro il 31 dicembre 1993.
Per lanno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002,
pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità
delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata
a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dallart.
80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice
della strada) e dallart. 1, del decreto ministeriale 6 agosto
1998, n.408, a partire dallanno 2003, saranno sottoposti a
revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui allart. 52 del citato decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al
decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente
a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica
per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che
i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nellanno
in cui ricorre lobbligo della revisione, a visita e prova
per laccertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
ai sensi
dellarticolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo,
motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale di cui rispettivamente allart. 53, lettere
a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza
o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, a partire dal quarto anno seguente
a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni
due anni, sempre che i veicoli in questione
non siano stati già sottoposti, nellanno in cui ricorre
lobbligo della revisione, a visita e prova per laccertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dellarticolo
75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Per le modalità operative si richiamano i punti 2 (per la
domanda di revisione), 3 (per le carte di circolazione ritirate
a norma dellart. 80, comma 14, del Codice della Strada), 4
(per i controlli tecnici) e 5 (per lesito delloperazione
tecnica di revisione)
della circolare n. 1342/LS U.d.G. A32 del 15 dicembre 2000.
Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti
e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti
dal 1° luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni
di prossima emanazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
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CATEGORIE DI VEICOLI
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1^
IMMATRICOLAZIONE
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REVISIONATI
O COLLAUDATI
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MOTOVEICOLI
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Motocicli e motocarrozzette (2)(*)
(vedi tabella seguente) |
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| Motocarri, motov. uso spec. o per trasp. spec.
(3) (*) |
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| Motoveicoli di piazza o di noleggio con cond.
(+) (*) |
2002
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2002 (5)
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| Quadricicli (*) |
1999
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2001 (4)
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AUTOVEICOLI
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| Autovetture ad uso privato (*) |
1999
|
2001
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| Autoveicoli ad uso promisquo |
1999
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2001
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| Autocaravan di massa compl. non sup. 3,5 T (1)
(*) |
1999 (#)
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2001
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| Autocarri, Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti
specif. di massa compl. non superiore a 3,5 T. (*) |
1999
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2001
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Autoveicoli di massa compl. sup. a 3,5 T (+)
Bus fino a 16 p. compr. cond. e m. non sup 3,5 T. (*) (+)
Bus oltre 16 posti compreso conducente (+)
Autoambulanze (*) (+)
Autovetture di piazza o di noleggio con cond. (*) (+) |
2002
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2002
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RIMORCHI
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Rimorchi di massa compl. non superiore a 3,5
T.
(obbligo previsto dalla circolare del D.T.T. n°
31/99/MOT del 2.12.1999) |
1999 (#)
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2001
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| Rimorchi di massa compl. superiore a 3,5 T.
(+) |
2002
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2002
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(*) Possono essere revisionati
anche presso centri privati autorizzati.
(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare
fino alla data della revisione con mod. 2100 registrato da un ufficio
M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un centro
privato autorizzato.
(#) I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al
1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli scorsi
anni, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili
se circolano.
(1) Per gli autoveicoli ad uso
speciale campeggio non classificati "autocaravan" ma in possesso
dei requisiti di cui alla Legge n° 38/82 e al D.M. 28.05.85 deve
richiedersi il duplicato per adeguamento; per quelli immatricolati
prima del 24.07.1985, è possibile richiedere una riclassifica con
visita.
(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 08.10.70)dovevano
essere revisionati entro il 31.05.1972.
(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisionati entro
il 1987 dovevano essere revisionati entro il 1991.
N.B. I carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con
il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.
CALENDARIO
Revisioni dei ciclomotori e dei motoveicoli
per l'anno 2003
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CONTROLLO
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CICLOMOTORI
ciclomotori di cui
all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale
5 aprile 1994, sono
sottoposti a revisione periodica, per la prima volta
nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato
di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio
dello stesso certificato e successivamente ogni due
anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
effettuata l'ultima revisione
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MOTOCICLI
motocicli, motocarrozzette,
motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori,
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso
speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b),
c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza
o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
sottoposti a revisione periodica, per la prima volta
nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione
entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente
ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui
è stata effettuata l'ultima revisione
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