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Riportiamo integralmente il testo di una circolare della Motorizzazione
che si occupa della revisione nel 2003 dei rimorchi fino a 3,5 tonnellate.
In questa circolare rientrano anche le caravan.
Prot. n. 330/Segr.
Roma,
OGGETTO: Revisione periodica dei rimorchi di m.t.p.c. fino a 3,5
t per 2003.
Con D.M. 17 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 gennaio è stata disposta per il corrente anno la
revisione dei rimorchi di massa totale a pieno carico fino a 3,
5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997,
con esclusione di quelli che siano sottoposti con esito favorevole
a revisione o ad accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione ai sensi degli articoli 80 e 75 C.d.S. a far data dal
01 gennaio 1999.
Tale provvedimento, finalizzato al perseguimento del superiore e
più
generale interesse alla sicurezza della circolazione stradale stabilisce
un punto fermo dal quale muovere per allineare nel prossimo futuro
anche tale categoria di veicoli alla cadenza 4-2-2 operante per
gli autoveicoli di massa totale a pieno carico sino a 3,5 t, per
i motocicli e per i ciclomotori.
Le operazioni dovranno avere corso:
- entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello di effettuazione
della precedente revisione, per i veicoli che l'abbiano già
espletata;
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per quelli
sottoposti alla revisione per la prima volta.
A tale riguardo, in considerazione del fatto che il Decreto è
stato pubblicato a fine gennaio, si dispone che la scadenza delle
operazioni che si sarebbero dovute effettuare entro questo stesso
mese venga prorogata al 31 di marzo.
I veicoli per i quali l'operazione sia stata prenotata entro i
termini di scadenza stabiliti potranno circolare anche oltre gli
stessi e sino alla data di presentazione a visita e prova; eventuali
prenotazioni effettuate oltre i suddetti - ovvero, le prenotazioni
relative a veicoli la cui carta di circolazione sia stata revocata,
sospesa o ritirata - consentiranno invece la circolazione solo nel
giorno stabilito e soltanto per condurre il veicolo alla sede operativa.
Si sottolinea altresì che dette operazioni, stante l'attuale
disposto
dell'articolo 80/8 C.d.S., non potranno essere effettuate presso
le Officine autorizzate ai sensi del disposto medesimo ma soltanto
presso le sedi operative degli Uffici periferici D.T.T. ovvero presso
le sedi che la Normativa in materia di espletamento di sedute al
domicilio dei richiedenti consente di adire.
Gli accertamenti saranno in special modo incentrati a verificare
l'efficienza dei dispositivi di frenatura qualora prescritti (ad
esempio in tutti i rimorchi di m.t.p.c. superiore a 750 kg), dell'apparato
di traino, degli indicatori di direzione e delle luci di posizione
e di arresto, nonché il buono stato dei veicoli e dei pneumatici:
naturalmente effettuando solo controlli a visita e senza smontaggio
dei componenti del veicolo stesso.
Per quanto in particolare attiene alle verifiche di frenatura,
poiché le stesse non possono essere effettuate con le apparecchiature
in disponibilità degli Uffici (frenometro a rulli) si dispone
che esse constino:
- di una prova di frenatura su piazzale onde verificare che non
avvengano slineamenti nell'assetto del complesso veicolare;
- della prova di tenuta del rimorchio con il freno di stazionamento.
L'esito favorevole di tali prove è da ritenersi esaustivo.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
CG/ps
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