NORME E LEGGI - CODICE DELLA STRADA
"Multe e divieti"





CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, NON SEMPRE SI PUO' VIETARE


Il Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, è nuovamente intervenuto sull'argomento relativo ai divieti di sosta e di circolazione che discriminano veicoli dello stesso peso o che presentano caratteristiche analoghe. Il Ministero ha nuovamente ribadito che non è possibile differenziare tra veicolo e veicolo avente simili caratteristiche e che ordinanze da parte delle Pubbliche Amministrazioni e conseguenti provvedimenti sanzionatori sono da considerarsi illegittimi. Fra l'altro il Ministero, rispondendo ad uno specifico quesito proposto dall'U.R.C. Sicilia, così si è espresso: " Qualora un'amministrazione locale emetta un provvedimento di preclusione alla sosta od al transito di una determinata categoria di veicoli deve necessariamente escludere anche tutti gli altri veicoli compresi nell'art.54 del CdS, aventi analoghe caratteristiche dimensionale e di massa. Ciò in ragione del fatto che i provvedimenti limitativi alla circolazione ed alla sosta devono trovare la loro legittimazione in oggettive situazioni d'intransitabilità o in motivate ordinanze emanate dall'ente proprietario della strada, che è tenuto a garantire la libertà di tutte le categorie di veicoli, tra i quali anche le autocaravan, che la legge Fausti prima ed il Codice della Strada poi equipara a qualsiasi altro veicolo. Il Sindaco, dunque, non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta delle autocaravan , ma deve prevedere soluzioni che garantiscono da un lato l'utente e dall'altra la realtà locale. F.to Dr.ssa M.G. Giovenco. Roma, 5.12.2000, prot.7170.""





LA MULTA NON VALE SE IL SEGNALE NON E' CORRETTO

Basta uno sguardo al Codice della Strada per rendersi conto che buona parte delle multe possono essere ragionevolmente contestate.
Leggiamo innanzi tutto l'articolo 77( comma 7) del Regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada
"Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su di esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione, nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione…devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione".
Provate a controllare: sono ben pochi i segnali, soprattutto quelli di divieto apposti dai comuni, che recano le diciture obbligatorie…quindi armiamoci di macchina fotografica, in caso di multa una foto… ci farà risparmiare.



TRAFFICO LIMITATO, NON SEMPRE SI PUO' MULTARE, AI COMUNI L'ONERE DELLA PROVA

Interessantissima sentenza, quella che la Cassazione ha emesso in materia di zone a traffico limitato. Si tratta della sentenza 3837 depositata il 16 marzo 2001. Sostiene la Suprema Corte che le multe per ingresso abusivo nelle zone a traffico limitato sono illegittime qualora non si dimostri concretamente che al momento dell'ingresso il divieto era in atto e l'onere della prova spetta all'Amministrazione comunale. La questione era stata posta da una automobilista che era stata multata per aver circolato in ore vietate nel centro cittadino:la Corte di Cassazione ha dato ragione all' automobilista, rilevando che il fatto che l'autovettura si trovasse in una zona interdetta al traffico non costituiva condizione assoluta di presunzione che l'ingresso fosse avvenuto nelle ore vietate. Comunque, ha sostenuto la Suprema Corte, l'onere della prova spetta all'Amministrazione, per cui, in assenza di prova, vale anche in tema di sanzioni amministrative il principio penalistico "in dubbio pro reo": nel dubbio, si presume l'innocenza.

LA SENTENZA
Sentenza numero 3837/2001
SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il giorno 9 giugno i vigili urbani di Rimini rinvenivano in sosta, in una zona a traffico limitato, un'auto di proprietà di B. B., alla quale veniva notificato un verbale con il quale le veniva contestato il divieto di sosta, che la B. conciliava, e l'ingresso abusivo in zona a traffico limitato. Contro tale ultima contestazione la B. proponeva ricorso al Prefetto, deducendo che, trattandosi di zona a traffico limitato solo in alcune ore del giorno, non poteva presumersi che essa vi si fosse introdotta nelle ore in cui l'accesso era vietato. Il Prefetto respingeva il ricorso ed emetteva ordinanza- ingiunzione impugnata dalla B. dinanzi al Pretore di Rimini, nella quale ribadiva che la sosta in zona a traffico limitato in alcune ore del giorno non poteva fare presumere l'accesso alla medesima in ora in cui l'accesso alla medesima in ora in cui l'accesso era vietato. Chiedeva di provare di avervi acceduto prima dell'inizio del divieto di accesso, ma il Pretore non ammetteva la prova. Il Prefetto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza depositata il 19 novembre 1997 il Pretore rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza la B. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 24 febbraio 1998 al Prefetto di Forlì, formulando quattro motivi di gravame. La parte intimata non ha contraddetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dellarticolo 2729 del Codice Civile censurandosi nello svolgimento di esso anche la motivazione della sentenza impugnata, che ha riconnesso la prova dell'illecito ad un fatto non legato a questo da un nesso di univoca consequenzialità logica, come è necessario in tema di prove presuntive. Al motivo si premette che la sentenza impugnata aveva respinto il ricorso affermando che le aree ricomprese nelle isole pedonali costituiscono zone urbane interdette alla circolazione, e che sarebbe elusivo del divieto e ne frusterebbe lo scopo il comportamento di chi vi accedesse prima dell'inizio del divieto, lasciando il veicolo in sosta durante il tempo vietato; che la contestazione della violazione di accesso in zona vietata si basa sulla presunzione di cui all'art. 2729 cod. civ., dovendosi ritenere, in base all'id quod plerumque accidit, che l'auto sia entrata nelle isole pedonali nelle ore vietate; che tale presunzione costituisce prova, cosicchè spettava al ricorrente dare la prova contraria. In relazione a tale motivazione si deduce che in effetti il Pretore non ha desunto da un fatto noto (la sosta in zona vietata), un altro fatto (l'accesso nella zona nelle ore di divieto di accesso) che si presenta come conseguenza normale del primo. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e dell'art. 158 C.S. si deduce che con la sua motivazione la sentenza ha sostanzialmente attribuito all'opponente l'onere di provare di non avere commesso l'infrazione, mentre in sede di giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione, che non la ha fornita, tenuto anche conto che il codice della strada tiene distinte le violazioni e sanzioni relative al divieto di circolazione e accesso in zona vietata (art. 7) e al divieto di sosta in zona a traffico limitato (art. 158). Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 187 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza, per non avere il Pretore ammesso la prova per testi con la quale l'opponente aveva chiesto di provare di avere parcheggiato la propria auto prima dell'inizio del divieto di accesso, ritenendola influente, mentre poi nella sentenza aveva ritenuto che l'onere di dare la prova di ciò gravasse su essa ricorrente.con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, dovendo ai sensi di tale norma, che ribadisce il principio in dubio pro reo, stante la mancanza di prova piena dell'accesso nella zona a traffico limitato nelle ore di divieto accogliere l'opposizione. Il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, nei sensi appresso indicati, con assorbimento dei motivi ulteriori. Nella sentenza non si nega l'autonomia dei due illeciti amministrativi della sosta abusiva in zona a traffico limitato (sanzionata dall'art. 158 C.S.) e dell'accesso abusivo in zona a traffico limitato in alcune ore del giorno (art. 7 C.S.), ma si afferma che l'accertamento della sosta abusiva in zona a traffico limitato ad alcune ore del giorno implica accertamento anche dell'accesso in orario vietato, consentendolo una presunzione per vincere la quale l'opponente avrebbe dovuto fornire la prova contraria. In proposito, va premesso che l'opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativi di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente (da ultimo Cass. 26 maggio 1999, n. 5095; 10 febbraio 1999, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest'ultimo i fatti impeditivi (Cass. 14 aprile 1999, n. 3741). Va inoltre considerato che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, è vero che la prova di un fatto può essere data anche in base ad una presunzione semplice (da ultimo Cass. 18 gennaio 2000, n. 491) e che ove il giudice la ravvisi questa, così come la presunzione legale iuris tantum, trasferisce sull'altra parte l'onere della prova contraria (Cass. 27 novembre 1999, n. 13291). Ma perché possa sussistere una prova basata su una presunzione semplice, è necessario che i fatti accertati (o anche il singolo fatt9o accertato, potendo la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave: Cass. 4 maggio 1999, n. 4406), su cui essa si fonda, siano tali da rendere il fatto ignoto conseguenza normale di essi, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare ordinaria connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità solo ove sia motivato alla stregua di detto criterio (Cass. 14 settembre 1999, n. 9782) e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione. Tale palese inadeguatezza ricorre nel caso di specie, non essendovi alcun motivo logico che possa far ritenere che, come è affermato nella sentenza impugnata, la sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno debba di per se fare presumere l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui era consentita. Rispetto al momento d'ingresso in detta zona, infatti, la sosta all'interno di essa risulta un elemento privo di ogni valenza probatoria, potendo palesemente detto ingresso essere avvenuto indifferentemente e con uguale probabilità in qualsiasi momento del giorno, e cioè sia nelle ore in cui l'ingresso era consentito, sia in quelle in cui non era consentito. Pertanto detto ingresso nelle ore vietate non poteva ritenersi provato, in coerenza con i principi sopra indicati, in via presuntiva, sulla base della sola circostanza della sosta all'interno della zona a traffico limitato e, non potendosi ritenere operante una presunzione nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, la prova dell'ingresso in orario vietato, secondo i principi generali, doveva essere data aliunde dall'Amministrazione. Ne deriva che la sentenza deve essere cassata in relazione ai primi due motivi, con assorbimento dei successivi e la sua rinviata al Tribunale di Rimini, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio va così individuato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al D.Lgsv. 19 febbraio 1998, n. 51, nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del D.Lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giudice di pace competenza in materia di opposizioni alle ordinanze- ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il principio generale di cui all'art 5 c.p.c.. PQM La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Rimini. Roma, 14 dicembre 2000. Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2001.

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