CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, NON SEMPRE SI
PUO' VIETARE
Il Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza Stradale, è nuovamente intervenuto sull'argomento
relativo ai divieti di sosta e di circolazione che discriminano
veicoli dello stesso peso o che presentano caratteristiche analoghe.
Il Ministero ha nuovamente ribadito che non è possibile differenziare
tra veicolo e veicolo avente simili caratteristiche e che ordinanze
da parte delle Pubbliche Amministrazioni e conseguenti provvedimenti
sanzionatori sono da considerarsi illegittimi. Fra l'altro il Ministero,
rispondendo ad uno specifico quesito proposto dall'U.R.C. Sicilia,
così si è espresso: " Qualora un'amministrazione
locale emetta un provvedimento di preclusione alla sosta od al transito
di una determinata categoria di veicoli deve necessariamente escludere
anche tutti gli altri veicoli compresi nell'art.54 del CdS, aventi
analoghe caratteristiche dimensionale e di massa. Ciò in
ragione del fatto che i provvedimenti limitativi alla circolazione
ed alla sosta devono trovare la loro legittimazione in oggettive
situazioni d'intransitabilità o in motivate ordinanze emanate
dall'ente proprietario della strada, che è tenuto a garantire
la libertà di tutte le categorie di veicoli, tra i quali
anche le autocaravan, che la legge Fausti prima ed il Codice della
Strada poi equipara a qualsiasi altro veicolo. Il Sindaco, dunque,
non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la
sosta delle autocaravan , ma deve prevedere soluzioni che garantiscono
da un lato l'utente e dall'altra la realtà locale. F.to Dr.ssa
M.G. Giovenco. Roma, 5.12.2000, prot.7170.""
LA MULTA NON VALE SE IL SEGNALE NON E' CORRETTO
Basta uno sguardo al Codice della Strada per rendersi conto che
buona parte delle multe possono essere ragionevolmente contestate.
Leggiamo innanzi tutto l'articolo 77( comma 7) del Regolamento di
attuazione al Nuovo Codice della Strada
"Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro
opaco. Su di esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione
proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato
il segnale e l'anno di fabbricazione, nonché il numero dell'autorizzazione
concessa dal ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per
la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette
annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati.
Per i segnali di prescrizione…devono essere riportati, inoltre,
gli estremi dell'ordinanza di apposizione".
Provate a controllare: sono ben pochi i segnali, soprattutto quelli
di divieto apposti dai comuni, che recano le diciture obbligatorie…quindi
armiamoci di macchina fotografica, in caso di multa una foto…
ci farà risparmiare.
TRAFFICO LIMITATO, NON SEMPRE SI PUO' MULTARE, AI COMUNI
L'ONERE DELLA PROVA
Interessantissima sentenza, quella che la Cassazione ha emesso
in materia di zone a traffico limitato. Si tratta della sentenza
3837 depositata il 16 marzo 2001. Sostiene la Suprema Corte che
le multe per ingresso abusivo nelle zone a traffico limitato sono
illegittime qualora non si dimostri concretamente che al momento
dell'ingresso il divieto era in atto e l'onere della prova spetta
all'Amministrazione comunale. La questione era stata posta da una
automobilista che era stata multata per aver circolato in ore vietate
nel centro cittadino:la Corte di Cassazione ha dato ragione all'
automobilista, rilevando che il fatto che l'autovettura si trovasse
in una zona interdetta al traffico non costituiva condizione assoluta
di presunzione che l'ingresso fosse avvenuto nelle ore vietate.
Comunque, ha sostenuto la Suprema Corte, l'onere della prova spetta
all'Amministrazione, per cui, in assenza di prova, vale anche in
tema di sanzioni amministrative il principio penalistico "in
dubbio pro reo": nel dubbio, si presume l'innocenza.
LA SENTENZA
Sentenza numero 3837/2001
SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 9 giugno i vigili urbani di Rimini rinvenivano in sosta,
in una zona a traffico limitato, un'auto di proprietà di
B. B., alla quale veniva notificato un verbale con il quale le veniva
contestato il divieto di sosta, che la B. conciliava, e l'ingresso
abusivo in zona a traffico limitato. Contro tale ultima contestazione
la B. proponeva ricorso al Prefetto, deducendo che, trattandosi
di zona a traffico limitato solo in alcune ore del giorno, non poteva
presumersi che essa vi si fosse introdotta nelle ore in cui l'accesso
era vietato. Il Prefetto respingeva il ricorso ed emetteva ordinanza-
ingiunzione impugnata dalla B. dinanzi al Pretore di Rimini, nella
quale ribadiva che la sosta in zona a traffico limitato in alcune
ore del giorno non poteva fare presumere l'accesso alla medesima
in ora in cui l'accesso alla medesima in ora in cui l'accesso era
vietato. Chiedeva di provare di avervi acceduto prima dell'inizio
del divieto di accesso, ma il Pretore non ammetteva la prova. Il
Prefetto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con
sentenza depositata il 19 novembre 1997 il Pretore rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza la B. ha proposto ricorso a questa Corte con
atto notificato il 24 febbraio 1998 al Prefetto di Forlì,
formulando quattro motivi di gravame. La parte intimata non ha contraddetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione dellarticolo 2729
del Codice Civile censurandosi nello svolgimento di esso anche la
motivazione della sentenza impugnata, che ha riconnesso la prova
dell'illecito ad un fatto non legato a questo da un nesso di univoca
consequenzialità logica, come è necessario in tema
di prove presuntive. Al motivo si premette che la sentenza impugnata
aveva respinto il ricorso affermando che le aree ricomprese nelle
isole pedonali costituiscono zone urbane interdette alla circolazione,
e che sarebbe elusivo del divieto e ne frusterebbe lo scopo il comportamento
di chi vi accedesse prima dell'inizio del divieto, lasciando il
veicolo in sosta durante il tempo vietato; che la contestazione
della violazione di accesso in zona vietata si basa sulla presunzione
di cui all'art. 2729 cod. civ., dovendosi ritenere, in base all'id
quod plerumque accidit, che l'auto sia entrata nelle isole pedonali
nelle ore vietate; che tale presunzione costituisce prova, cosicchè
spettava al ricorrente dare la prova contraria. In relazione a tale
motivazione si deduce che in effetti il Pretore non ha desunto da
un fatto noto (la sosta in zona vietata), un altro fatto (l'accesso
nella zona nelle ore di divieto di accesso) che si presenta come
conseguenza normale del primo. Con il secondo motivo si denuncia
la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e dell'art. 158
C.S. si deduce che con la sua motivazione la sentenza ha sostanzialmente
attribuito all'opponente l'onere di provare di non avere commesso
l'infrazione, mentre in sede di giudizio di opposizione a ordinanza
ingiunzione la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione, che
non la ha fornita, tenuto anche conto che il codice della strada
tiene distinte le violazioni e sanzioni relative al divieto di circolazione
e accesso in zona vietata (art. 7) e al divieto di sosta in zona
a traffico limitato (art. 158). Con il terzo motivo si denuncia
la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 116 e 187 c.p.c., nonché
la contraddittorietà della motivazione della sentenza, per
non avere il Pretore ammesso la prova per testi con la quale l'opponente
aveva chiesto di provare di avere parcheggiato la propria auto prima
dell'inizio del divieto di accesso, ritenendola influente, mentre
poi nella sentenza aveva ritenuto che l'onere di dare la prova di
ciò gravasse su essa ricorrente.con il quarto motivo si denuncia
la violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, dovendo
ai sensi di tale norma, che ribadisce il principio in dubio pro
reo, stante la mancanza di prova piena dell'accesso nella zona a
traffico limitato nelle ore di divieto accogliere l'opposizione.
Il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi, nei sensi
appresso indicati, con assorbimento dei motivi ulteriori. Nella
sentenza non si nega l'autonomia dei due illeciti amministrativi
della sosta abusiva in zona a traffico limitato (sanzionata dall'art.
158 C.S.) e dell'accesso abusivo in zona a traffico limitato in
alcune ore del giorno (art. 7 C.S.), ma si afferma che l'accertamento
della sosta abusiva in zona a traffico limitato ad alcune ore del
giorno implica accertamento anche dell'accesso in orario vietato,
consentendolo una presunzione per vincere la quale l'opponente avrebbe
dovuto fornire la prova contraria. In proposito, va premesso che
l'opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativi di una sanzione
amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario
sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le
vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai
fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione
e dall'opponente (da ultimo Cass. 26 maggio 1999, n. 5095; 10 febbraio
1999, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità
che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di dimostrare gli elementi
costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico di quest'ultimo
i fatti impeditivi (Cass. 14 aprile 1999, n. 3741). Va inoltre considerato
che, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte,
è vero che la prova di un fatto può essere data anche
in base ad una presunzione semplice (da ultimo Cass. 18 gennaio
2000, n. 491) e che ove il giudice la ravvisi questa, così
come la presunzione legale iuris tantum, trasferisce sull'altra
parte l'onere della prova contraria (Cass. 27 novembre 1999, n.
13291). Ma perché possa sussistere una prova basata su una
presunzione semplice, è necessario che i fatti accertati
(o anche il singolo fatt9o accertato, potendo la presunzione fondarsi
anche su un singolo elemento, purché preciso e grave: Cass.
4 maggio 1999, n. 4406), su cui essa si fonda, siano tali da rendere
il fatto ignoto conseguenza normale di essi, alla stregua di canoni
di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare
ordinaria connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo
regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con
qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio
insindacabile in sede di legittimità solo ove sia motivato
alla stregua di detto criterio (Cass. 14 settembre 1999, n. 9782)
e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione.
Tale palese inadeguatezza ricorre nel caso di specie, non essendovi
alcun motivo logico che possa far ritenere che, come è affermato
nella sentenza impugnata, la sosta di un'auto in zona a traffico
limitato a talune ore del giorno debba di per se fare presumere
l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece
nelle ore in cui era consentita. Rispetto al momento d'ingresso
in detta zona, infatti, la sosta all'interno di essa risulta un
elemento privo di ogni valenza probatoria, potendo palesemente detto
ingresso essere avvenuto indifferentemente e con uguale probabilità
in qualsiasi momento del giorno, e cioè sia nelle ore in
cui l'ingresso era consentito, sia in quelle in cui non era consentito.
Pertanto detto ingresso nelle ore vietate non poteva ritenersi provato,
in coerenza con i principi sopra indicati, in via presuntiva, sulla
base della sola circostanza della sosta all'interno della zona a
traffico limitato e, non potendosi ritenere operante una presunzione
nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, la prova dell'ingresso
in orario vietato, secondo i principi generali, doveva essere data
aliunde dall'Amministrazione. Ne deriva che la sentenza deve essere
cassata in relazione ai primi due motivi, con assorbimento dei successivi
e la sua rinviata al Tribunale di Rimini, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio
va così individuato ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 188, in relazione al D.Lgsv. 19 febbraio 1998, n. 51, nessuna
incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del D.Lgsv.
30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giudice di pace competenza
in materia di opposizioni alle ordinanze- ingiunzioni irrogative
di sanzioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha
carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il principio
generale di cui all'art 5 c.p.c.. PQM La Corte di cassazione accoglie
il primo e il secondo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di
Rimini. Roma, 14 dicembre 2000. Depositata in Cancelleria il 16
marzo 2001.
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