IVA, LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DELLE FINANZE CIRCOLARE 26 GENNAIO 2001 N. 7/E 8.
Agevolazioni disabili 8.1
Autocaravan L'articolo 81, comma 3, della legge del 29 dicembre
2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha previsto la modifica dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR, consentendo la detraibilità
delle spese sostenute per l'acquisto degli autocaravan (articolo
54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285).
A seguito dell'introduzione di tale norma, per tali autoveicoli
valgono anche le agevolazioni giù previste ai fini IVA, per
l'acquisto degli altri mezzi di locomozione?
R L'articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997 ha individuato nelle fattispecie di cui alle lettere a), c)
e f) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, i veicoli destinatari delle agevolazioni IVA ed IRPEF. Nell'elenco
di tali categorie non è stata inclusa la lettera m) relativa
agli autocaravan. Con la disposizione normativa introdotta dall'articolo
81, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, è stata
prevista la sola modifica dell' articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del Tuir, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi,
per le spese relative ai mezzi di locomozione sostenute dai soggetti
portatori di handicap. Tale norma, infitti, nulla ha disposto in
relazione alle agevolazioni previste ai fini Iva per l'acquisto
degli autoveicoli in esame. Pertanto, alle cessioni degli autocaravan
effettuate nei confronti dei soggetti portatori di handicap continua
ad essere applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%
FINANZIARIA ANNO 2002, UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA E DI SOLIDARIETA'
Pregiatissimi Onorevoli,
l'autocaravan rappresenta il mezzo più comodo e razionale
per assicurare una dignitosa mobilità ai portatori di handicap,
permettendo agevoli spostamenti in ambito cittadino e consentendo
di poter usufruire di quello svago che la condizione di menomazione
purtroppo rende già molto difficile.
Per le famiglie dei disabili, poi, il poter assicurare una dignitosa
esistenza ai propri famigliari e nel contempo il non dover sempre
e comunque rinunciare a momenti di sollievo rappresenta un ulteriore
fattore positivo.
La finanziaria 2001, in questo senso, con il 3° comma dell'articolo
81, ha riconosciuto la funzione sociale del camper ed ha esteso,
in parte, i benefici fino ad ora riconosciuti alle sole autovetture.
Si tratta ora di completare l'opera e di equiparare l'autocaravan
all'automobile, estendendo anche i benefici dell'IVA agevolata sull'acquisto.
Poiché la legge consente un solo acquisto nell'arco di cinque
anni, non si accrescono le spese a carico dello Stato, si amplia
esclusivamente la gamma degli autoveicoli che possono essere individuati
per assicurare una miglior mobilità ed una più degna
vivibilità a chi é affetto da una grave menomazione
fisica, sensoriale o psichica.
Il Camper Club " La Granda, che é una tra le maggiori
associazioni europee di turismo all'aria aperta, lo scorso anno
fu in prima linea nella battaglia per il riconoscimento della funzione
sociale che l'autocaravan svolge.
L'articolo 81 della Legge 23 dicembre 2000, ha dato una prima, sia
pur parziale risposta alle sollecitazioni che provengono da larghi
strati della popolazione, soprattutto di quella maggiormente sensibile
alle tematiche sociali, si tratta ora di completare questo lavoro.
La proposta che avanziamo é quella di prevedere nella Finanziaria
2002, se non é possibile in sede di manovre di attuazione
della finanziaria del corrente anno, il seguente articolo di legge.
"Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31
"Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%) del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma
3° della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50
della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l'articolo 30, comma
7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 numero 285.
Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di
cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero
449".
Certo della sensibilità delle SS.LL alle vaste problematiche
del settore dei disabili e a quello del turismo e del tempo libero
che debbono essere assicurati anche a chi si trova in condizioni
disagio, mi dichiaro a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Dr Beppe Tassone
Presidente del Camper club "La Granda"
Camper Club "La Granda"
Via E. Filiberto 18 bis
12100 Cuneo
Telefono 0171 630976
Fax 0171 697557
e.mail beppe@cnnet.it
sito internet www.camperclublagranda.it
CAMPER ED HANDICAP, NORMATIVE
(dal giornale del Camper Club "La Granda" "INSIEME"
N.63 1/2001)
La proposta avanzata dal Camper Club “La Granda” e
pubblicata sullo scorso numero di “Insieme” di riconoscere
attraverso una legge la funzione sociale del camper è diventata
realtà.
La legge 23 dicembre 2000 n 388, meglio conosciuta come Finanziaria,
riserva, infatti, il 3° comma dell’articolo 81 a questo
argomento.
L’iter è stato difficoltoso anche se sono state centinaia
le persone, i club, le associazioni che accogliendo la nostra proposta
si sono fatti promotori dell’iniziativa nei confronti di parlamentari
di tutti i gruppi e di tutte le regioni. Primo firmatario è
stato il Senatore prof. Guido Brignone che aveva illustrato l’iniziativa
nel corso dell’assemblea del nostro Club tenutasi a Centallo
nello scorso mese di novembre.
Questo il testo della legge
Articolo 81
Interventi di Solidarietà Sociale
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)»,
sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m)».
Con questa legge la funzione sociale del camper e più in
generale di tutto il turismo all’aria aperta vengono finalmente
riconosciute.
Il Camper Club “La Granda” ha predisposto una scheda
per infornare analiticamente le persone interessate ai benefici
(handicappati e loro famigliari). Per informazioni è possibile
rivolgersi alla sede di Cuneo o inviare e-mail a beppe@cnnet.it
Il Camper Club “La Granda” ringrazia quanti hanno reso
possibile l’approvazione della legge ed in primo luogo l’amico
sen. Brignone: non si tratta di una vittoria di un singolo club,
ma di tutti quanti praticano il turismo all’aria aperta e
soprattutto il riconoscimento del diritto alla mobilità ed
alla dignità di quanti sono affetti da handicap.
COSA PREVEDE LA LEGGE
A) L’acquisto di un’autocaravan dà diritto alla
detrazione fiscale fino ad un massimo di lire 35.000.000 (da effettuare
in una sola soluzione oppure con riparto in quattro rate annuali
costanti e di pari importo)
B) Possono usufruire delle agevolazioni quanti sono riconosciuti
handicappati dalla specifica commissione dell’ASL ai sensi
della legge 104 del 1992 ed i familiari delle persone sopra indicate
se queste risultano fiscalmente a carico.
C) La detrazione fiscale spetta una sola volta nell’arco di
quattro anni, ad eccezione che il veicolo sia stato cancellato dal
Pubblico registro Automobilistico o sia stato rubato e non ritrovato
D) La cilindrata dell’autocaravan non deve essere superiore
a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel ed a 2.000 se a benzina.
Il veicolo deve essere adattato per il trasporto dell’invalido
e l’adattamento deve risultare sul libretto di circolazione.
E) Resta in bilico la questione dell’IVA ridotta dal 20 al
4 per cento: il governo, nel suo comunicato del 26 dicembre 2000,
ha dichiarato che spetta, ma dalla lettura del provvedimento così
come predisposto dall’ufficio legislativo della Camera parrebbe
di no. In ogni caso verrà emessa un’interpretazione
autentica delle norma per chiarire la questione.
L'AUTOCARAVAN PUO' CIRCOLARE ...
(dal giornale del Camper Club "La Granda" "INSIEME"
N.73 4/2002)
Importante sentenza pronunciata dal TAR del lazio che riconosce
che le autocaravan sono autoveicoli a tutti gli effetti, con eguali
doveri, ma anche diritti.
La sentenza è la numero 10239 del 27.11.2001.
Con questa sentenza si riconosce che le autocaravan, per quanto
concerne le limitazioni della circolazione previste per la tutela
dell'inquinamento, possono essere esentate dal divieto di circolazione
sulla base del D.M. 12 novembre 1992, negli stessi limiti previsti
per autovetture.
L'art. 54, comma 1, lett. m) del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (codice
della strada), include, infatti, tra gli autoveicoli anche le autocaravan,
mentre il successivo articolo 185 dello stesso codice dispone che
i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. m.) "le autocaravan"
, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei
divieti e limitazioni contemplati negli articoli 6 e 7 dello stesso
D.P.R., sono soggette alla medesima disciplina prevista per gli
altri autoveicoli.
La sentenza taccia di illegittimità il decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione con il quale è stata respinta
una domanda diretta ad ottenere il rilascio di autorizzazione alla
circolazione per un'autocaravan sostendendo che l'autocaravan non
rientrerebbe fra gli autoveicoli per i quali è possibile
il rilascio di tale contrassegno in base al D.M. 12 novembre 1992.
Una sentenza che "vale" in mille occasioni e che è
importante soprattutto per quanto concerne la battaglia per "camper
ed handicap" che vedono da tempo impegnate le nostre news.
Se ti interessa la sentenza completa richiedila alla nostra redazione.
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