NORME E LEGGI - HANDICAP E DISABILITA'
"Camper ed Handicap"





IVA, LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE FINANZE CIRCOLARE 26 GENNAIO 2001 N. 7/E 8.

Agevolazioni disabili 8.1

Autocaravan L'articolo 81, comma 3, della legge del 29 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha previsto la modifica dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
A seguito dell'introduzione di tale norma, per tali autoveicoli valgono anche le agevolazioni giù previste ai fini IVA, per l'acquisto degli altri mezzi di locomozione?

R L'articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha individuato nelle fattispecie di cui alle lettere a), c) e f) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli destinatari delle agevolazioni IVA ed IRPEF. Nell'elenco di tali categorie non è stata inclusa la lettera m) relativa agli autocaravan. Con la disposizione normativa introdotta dall'articolo 81, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, è stata prevista la sola modifica dell' articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi, per le spese relative ai mezzi di locomozione sostenute dai soggetti portatori di handicap. Tale norma, infitti, nulla ha disposto in relazione alle agevolazioni previste ai fini Iva per l'acquisto degli autoveicoli in esame. Pertanto, alle cessioni degli autocaravan effettuate nei confronti dei soggetti portatori di handicap continua ad essere applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%





FINANZIARIA ANNO 2002, UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA E DI SOLIDARIETA'

Pregiatissimi Onorevoli,
l'autocaravan rappresenta il mezzo più comodo e razionale per assicurare una dignitosa mobilità ai portatori di handicap, permettendo agevoli spostamenti in ambito cittadino e consentendo di poter usufruire di quello svago che la condizione di menomazione purtroppo rende già molto difficile.
Per le famiglie dei disabili, poi, il poter assicurare una dignitosa esistenza ai propri famigliari e nel contempo il non dover sempre e comunque rinunciare a momenti di sollievo rappresenta un ulteriore fattore positivo.
La finanziaria 2001, in questo senso, con il 3° comma dell'articolo 81, ha riconosciuto la funzione sociale del camper ed ha esteso, in parte, i benefici fino ad ora riconosciuti alle sole autovetture.
Si tratta ora di completare l'opera e di equiparare l'autocaravan all'automobile, estendendo anche i benefici dell'IVA agevolata sull'acquisto.
Poiché la legge consente un solo acquisto nell'arco di cinque anni, non si accrescono le spese a carico dello Stato, si amplia esclusivamente la gamma degli autoveicoli che possono essere individuati per assicurare una miglior mobilità ed una più degna vivibilità a chi é affetto da una grave menomazione fisica, sensoriale o psichica.
Il Camper Club " La Granda, che é una tra le maggiori associazioni europee di turismo all'aria aperta, lo scorso anno fu in prima linea nella battaglia per il riconoscimento della funzione sociale che l'autocaravan svolge.
L'articolo 81 della Legge 23 dicembre 2000, ha dato una prima, sia pur parziale risposta alle sollecitazioni che provengono da larghi strati della popolazione, soprattutto di quella maggiormente sensibile alle tematiche sociali, si tratta ora di completare questo lavoro.
La proposta che avanziamo é quella di prevedere nella Finanziaria 2002, se non é possibile in sede di manovre di attuazione della finanziaria del corrente anno, il seguente articolo di legge.


"Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3° della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285.

Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449".

Certo della sensibilità delle SS.LL alle vaste problematiche del settore dei disabili e a quello del turismo e del tempo libero che debbono essere assicurati anche a chi si trova in condizioni disagio, mi dichiaro a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dr Beppe Tassone
Presidente del Camper club "La Granda"


Camper Club "La Granda"
Via E. Filiberto 18 bis
12100 Cuneo

Telefono 0171 630976
Fax 0171 697557
e.mail beppe@cnnet.it
sito internet www.camperclublagranda.it



CAMPER ED HANDICAP, NORMATIVE

(dal giornale del Camper Club "La Granda" "INSIEME" N.63 1/2001)

La proposta avanzata dal Camper Club “La Granda” e pubblicata sullo scorso numero di “Insieme” di riconoscere attraverso una legge la funzione sociale del camper è diventata realtà.
La legge 23 dicembre 2000 n 388, meglio conosciuta come Finanziaria, riserva, infatti, il 3° comma dell’articolo 81 a questo argomento.
L’iter è stato difficoltoso anche se sono state centinaia le persone, i club, le associazioni che accogliendo la nostra proposta si sono fatti promotori dell’iniziativa nei confronti di parlamentari di tutti i gruppi e di tutte le regioni. Primo firmatario è stato il Senatore prof. Guido Brignone che aveva illustrato l’iniziativa nel corso dell’assemblea del nostro Club tenutasi a Centallo nello scorso mese di novembre.
Questo il testo della legge

Articolo 81
Interventi di Solidarietà Sociale

3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».

Con questa legge la funzione sociale del camper e più in generale di tutto il turismo all’aria aperta vengono finalmente riconosciute.
Il Camper Club “La Granda” ha predisposto una scheda per infornare analiticamente le persone interessate ai benefici (handicappati e loro famigliari). Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Cuneo o inviare e-mail a beppe@cnnet.it
Il Camper Club “La Granda” ringrazia quanti hanno reso possibile l’approvazione della legge ed in primo luogo l’amico sen. Brignone: non si tratta di una vittoria di un singolo club, ma di tutti quanti praticano il turismo all’aria aperta e soprattutto il riconoscimento del diritto alla mobilità ed alla dignità di quanti sono affetti da handicap.

COSA PREVEDE LA LEGGE
A) L’acquisto di un’autocaravan dà diritto alla detrazione fiscale fino ad un massimo di lire 35.000.000 (da effettuare in una sola soluzione oppure con riparto in quattro rate annuali costanti e di pari importo)
B) Possono usufruire delle agevolazioni quanti sono riconosciuti handicappati dalla specifica commissione dell’ASL ai sensi della legge 104 del 1992 ed i familiari delle persone sopra indicate se queste risultano fiscalmente a carico.
C) La detrazione fiscale spetta una sola volta nell’arco di quattro anni, ad eccezione che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro Automobilistico o sia stato rubato e non ritrovato
D) La cilindrata dell’autocaravan non deve essere superiore a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel ed a 2.000 se a benzina. Il veicolo deve essere adattato per il trasporto dell’invalido e l’adattamento deve risultare sul libretto di circolazione.
E) Resta in bilico la questione dell’IVA ridotta dal 20 al 4 per cento: il governo, nel suo comunicato del 26 dicembre 2000, ha dichiarato che spetta, ma dalla lettura del provvedimento così come predisposto dall’ufficio legislativo della Camera parrebbe di no. In ogni caso verrà emessa un’interpretazione autentica delle norma per chiarire la questione.



L'AUTOCARAVAN PUO' CIRCOLARE ...

(dal giornale del Camper Club "La Granda" "INSIEME" N.73 4/2002)

Importante sentenza pronunciata dal TAR del lazio che riconosce che le autocaravan sono autoveicoli a tutti gli effetti, con eguali doveri, ma anche diritti.
La sentenza è la numero 10239 del 27.11.2001.
Con questa sentenza si riconosce che le autocaravan, per quanto concerne le limitazioni della circolazione previste per la tutela dell'inquinamento, possono essere esentate dal divieto di circolazione sulla base del D.M. 12 novembre 1992, negli stessi limiti previsti per autovetture.
L'art. 54, comma 1, lett. m) del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), include, infatti, tra gli autoveicoli anche le autocaravan, mentre il successivo articolo 185 dello stesso codice dispone che i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. m.) "le autocaravan" , ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni contemplati negli articoli 6 e 7 dello stesso D.P.R., sono soggette alla medesima disciplina prevista per gli altri autoveicoli.
La sentenza taccia di illegittimità il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il quale è stata respinta una domanda diretta ad ottenere il rilascio di autorizzazione alla circolazione per un'autocaravan sostendendo che l'autocaravan non rientrerebbe fra gli autoveicoli per i quali è possibile il rilascio di tale contrassegno in base al D.M. 12 novembre 1992.
Una sentenza che "vale" in mille occasioni e che è importante soprattutto per quanto concerne la battaglia per "camper ed handicap" che vedono da tempo impegnate le nostre news.
Se ti interessa la sentenza completa richiedila alla nostra redazione.

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