NORME E LEGGI - VARIE
"Finanziaria 2003, le norme per gli automobilisti"
FINANZIARIA 2003

Questo il testo della Finanziaria 2003 così come "licenziato" dal Senato.
In sede di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dopo l'approvazione della Camera dei Deputati) il numero dei singoli articoli articoli verrà modificato.

Art. 7-septies.
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

NOTA: IN QUESTO ARTICOLO RIENTRA LA "SANATORIA" SULLA TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI

Art. 10.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli
e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonchè per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le tasse di cui sopra non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.

NOTA. CON QUESTO ARTICOCLO SI PROCEDE AD AUTORIZZARE LA REISCRIZIONE DEI VEICOLI D'EPOCA E SI FISSA IN UN MINIMO DI 50 EURO LA TASSA PER I VEICOLI "QUADRICICLI"

Art. 36-bis.
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei princìpi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
Art. 59.
(Misure di razionalizzazione diverse)

23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".

NOTA: QUESTA NORMA INTERVIENE A CORRESPONSABILIZZARE NUOVAMENTE IL PROPRIETARIO DEI VEICOLO (E NON SOLO IL CONDUCENTE) IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE

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