| FINANZIARIA 2003
Questo il testo della Finanziaria 2003 così come "licenziato"
dal Senato.
In sede di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dopo l'approvazione
della Camera dei Deputati) il numero dei singoli articoli articoli
verrà modificato.
Art. 7-septies.
(Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e
i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare
i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse
loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi
tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste
anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento
o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi,
oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente
locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta
del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta
la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino
al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il
completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito
dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni
ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme
e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
NOTA: IN QUESTO ARTICOLO RIENTRA LA "SANATORIA" SULLA
TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI
Art. 10.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli
e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonchè per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione
nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50 per cento. Le tasse di cui sopra non possono superare
la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento
delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio
2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo
1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo
della tassa automobilistica è pari a 50 euro.
NOTA. CON QUESTO ARTICOCLO SI PROCEDE AD AUTORIZZARE LA REISCRIZIONE
DEI VEICOLI D'EPOCA E SI FISSA IN UN MINIMO DI 50 EURO LA TASSA
PER I VEICOLI "QUADRICICLI"
Art. 36-bis.
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione
e in attuazione dei princìpi di libera concorrenza stabiliti
dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme
sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili
ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese
di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente
significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
Art. 59.
(Misure di razionalizzazione diverse)
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando
esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso,
sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario
del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
NOTA: QUESTA NORMA INTERVIENE A CORRESPONSABILIZZARE NUOVAMENTE
IL PROPRIETARIO DEI VEICOLO (E NON SOLO IL CONDUCENTE) IN CASO DI
MANCATO PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE
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