Sentenza Corte di Cassazione
Sezione II
- Civile n. 9649 del 26.09.1998
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini
può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle
roulottes (se nel regolamento condominiale non sono in proposito
previsti particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso
particolare dalle cosa comune che non ne altera la destinazione
e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per
"pari uso" dovendosi intendere non l'uso identico in concreto
(atteso che l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni
concorrenti comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino
di fare qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì
l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere
potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni
del bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue
che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun
condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea,
senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio,
vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle
aree comuni. Ente giudicante Cassazione civile, sez. II, 26 settembre
1998, n. 9649 Parti in causa Condominio Bosco Verde contro Nussio
e altro Riferimento ai codici
Codice Civile art. 1102
Codice Civile art. 1117
Codice Civile art. 1138 |