NORME E LEGGI - VARIE
"L’autocaravan e la velocità (seconda parte)"
A cura di Franco Simoncini

Dopo aver inquadrato, nella prima parte dell’articolo, pubblicato nel numero precedente, l’autocaravan come veicolo, aver visto le sue caratteristiche e le finalità per le quali viene usato, ho preso in esame le velocità da tenere sulle singole strade ai sensi dell’art. 142 del ncds, fermi restando i principi fissati dal successivo articolo 141.
Con questa seconda parte intendo fare riferimento all’articolo 142 del ncds ed esaminate a cosa va incontro il conducente quando non rispetta i limiti imposti fermo restando che la velocità è uno dei fattori a più alta valenza nell’ambito degli incidenti stradali e che, alla guida di un autocaravan, la fretta proprio non ha senso perché ne va della nostra e altrui sicurezza e quando siamo sull’autocaravan, anche se non siano ancora arrivati a destinazione, siamo già in vacanza.
Nella prima parte siamo arrivati a leggere il comma 5 dell’articolo 142 del ncds per cui vediamo cosa dice il comma sei.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Ricordando che l’articolo 141 del ncds impone degli obblighi “dinamici” quando un organo di polizia stradale (in genere Polizia Stradale, Polizia Municipale e Polizia Provinciale ) ci ferma e ci contesta di aver superato il limite di velocità, precisandola, significa che ha in dotazione un misuratore di velocità (poco conta di quale marca) che è ovviamente omologato, tarato e revisionato. Altre possibilità esistono per il controllo della velocità e sono le risultanze del cronotachigrafo (che sta per essere soppiantato dal tachigrafo digitale) che deve essere installato su determinati veicoli da trasporto merci e viaggiatori (e qui entra in azione anche l’Arma dei Carabinieri) così come i documenti autostradali (ad opera della Polizia Stradale che, sola, opera sulla autostrade) che permettono di determinare la velocità di crociera fra un casello e l’altro. Non resta che ricordare che i misuratori possono essere mobili e fissi e che sulle autostrade e alcune strade principali sono stati installate apparecchiature sopra le carreggiate che fissano la velocità massima, in quel punto, e la velocità di crociera fra un apparato e l’altro.
E’ bene anche sapere che non tutto è scritto in un articolo ma che tutto il complesso relativo alla velocità dei veicoli e al suo controllo, è reperibile anche in altri articoli o leggi.
Se è vero che la contestazione immediata delle violazioni è la regola è anche vero che la contestazione immediata “non è necessaria” se il servizio con apparati viene effettuato sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade o tratte di strade indicate dal decreto del Prefetto competente per territorio ai sensi del decreto legge 121/2002 convertito in legge 184/2002, normativa poi introdotta nell’articolo 201 del ncds.
Quindi se l’organo di polizia stradale usa un apparato mobile (in auto o su treppiede) la contestazione, salvo impossibilità oggettiva, verrà effettuata immediatamente e verrà rilasciato il relativo verbale mentre nel caso di apparati fissi il verbale arriverà all’intestatario del veicolo entro 150 giorni dalla violazione, a mezzo posta.
Detto questo, andiamo a vedere cosa dicono i tre commi seguenti

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 36,00 ad Euro 148,00

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 148,00 ad Euro 594,00

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370,00 ad Euro 1.485,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.


Vediamo di spiegare la situazione con opportune tabelle.

Tabella A

VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA VELOCITA’ MASSIMA ACCERTATA (1) SANZIONE PECUNIARIA
50 Kmh 58 kmh
Quindi meno di 10 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 36,00 (oltre le spese, se dovute) (2)
50 Kmh 78 kmh
Quindi oltre 10 ma meno di 40 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 148,00 (oltre le spese, se dovute) (2)
50 Kmh 98 kmh
Quindi oltre 40 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 370,00 (oltre le spese, se dovute) (2)

(1) Già decurtata della tolleranza
(2) Se la violazione è contestata subito, e il conducente è anche l’intestatario del veicolo o quest’ultimo è presente, non ci sono spese. Se il conducente è diverso dall’intestatario del veicolo e quest’ultimo non è presente, molti comandi riportano le spese per la notifica all’intestatario. Se invece la contestazione non avviene immediatamente il verbale viene recapitato, con spese, all’intestatario del veicolo.

La tabella sopra riportata va integrata con il comma 12 che si riporta nella sotto.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.


Di conseguenza la tabella A va così integrata

Tabella B

VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA VELOCITA’ MASSIMA ACCERTATA SANZIONE PECUNIARIA SOSPENSIO
NE
PATENTE DI
GUIDA
SOSPENSIO
NE
PATENTE DI
GUIDA
Neopatentato (1)
50 Kmh 58 kmh
Quindi meno di 10 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 36,00 (oltre le spese se dovute)
Nessuna Nessuna
50 Kmh
70 kmh
Quindi oltre 10 ma meno di 40 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 148,00 (oltre le spese se dovute)
Nessuna Nessuna
50 Kmh

97 kmh
Quindi oltre 40 Kmh oltre la velocità ,massima consentita

Pagamento in misura ridotta
Euro 370,00 (oltre le spese se dovute)
da due a sei mesi, se viene commessa la stessa violazione in due anni da quattro a otto mesi, se viene commessa la stessa violazione in due anni

(1) in possesso della patente di guida da meno di tre anni

In tema di velocità subentra, però, anche il sistema della patente a punti per cui la tabella B va così integrata.

Tabella C

VELOCITA’ MASSI
MA CONSENTITA
VELOCI
TA’ MASSIMA ACCERTATA
SANZIONE PECUNIA
RIA
SOSPEN
SIONE
PATEN
TE DI
GUIDA
SOSPENSIO
NE
PATENTE DI
GUIDA
Neopatentato (1)
PUNTI
PATENTE
50 Kmh 58 kmh
Quindi meno di 10 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 36,00 (oltre le spese se dovute)

Nessuna
Nessuna Nessuno
50 Kmh 70 kmh
Quindi oltre 10 ma meno di 40 Kmh oltre la massima velocità consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 148,00 (oltre le spese se dovute)
Nessuna Nessuna Due
(Quattro se
Neopatentato)
(1)
50 Kmh 97 kmh
Quindi oltre 40 Kmh oltre la velocità massima consentita
Pagamento in misura ridotta
Euro 370,00 (oltre le spese se dovute)
da due a sei mesi, se viene commessa la stessa violazione in due anni da quattro a otto mesi, se viene commessa la stessa violazione in due anni Dieci
(Venti se
Neopatentato)
(1)

(1) Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Per terminare occorre anche ricordare che, ai sensi del comma 11 dell’articolo 142 le sanzioni (vedi l’esempio nel terzo riquadro da sinistra) sono raddoppiate se le violazioni ai limiti di velocità sono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

- autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi;
- treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1;
- autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t;
- autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6;
- mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Merita a questo punto riflettere che, comunque, a fronte di una sanzione, non sempre irrisoria, della decurtazione dei punti dalla patente di guida e dalla sua sospensione, per quanto a tempi determinati, conviene rispettare i limiti di velocità perché, la nostra sicurezza, quella dei nostri cari che viaggiano con noi e quella di tutti gli altri utenti della strada è ben più importante.

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