NORME E LEGGI - VARIE
"L’autocaravan e la velocità (prima parte)"
A cura di Franco Simoncini

L’autocaravan, sia che si voglia al maschile o al femminile (sembra che si possa scegliere e io stesso uso, secondo come capita, sia il maschile che il femminile) è e rimane un veicolo, così come definito dall’art. 54 del nuovo codice della strada che lo inserisce, appunto, insieme agli altri veicoli.
Eccone il testo


Articolo 54
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'articolo 61 commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Si attira l’attenzione del lettore su tre termini largamente diffusi in materia e cioè quelli di camper, autocaravan e motorhome. Mentre i tre termini, dal punto di vista del nuovo codice della strada, non hanno valenza riferendosi, tutti e tre, a quello di autocaravan, fra il popolo dei turisti itineranti (salvo altre dizioni o differenze a me sconosciute), si distingue fra:
- CAMPER: e' il termine proprio per definire un furgone allestito per uso abitativo, la carrozzeria non subisce modifiche nelle dimensioni, a parte la possibilità di trovarlo con tetto rialzato o con tetto a soffietto in tela, le dimensioni sono quelle del furgone originale, sono compatti e spesso vengono utilizzati per un uso promiscuo, cioè sia come auto che come veicolo ricreazionale;
- AUTOCARAVAN: sono la tipologia di mezzi più diffusa, della meccanica originale rimane la cabina e il telaio (in qualche caso, anche il telaio non e' originale);
- MOTORHOME: e' il veicolo più sofisticato tra tutti quelli in commercio, aerodinamico ed elegante e' il sogno di tutti i “camperisti” , in genere della meccanica originale, rimane solo il motore, il telaio e il cruscotto la carrozzeria e' interamente ridisegnata, dotato di una superficie vetrata molto grande, che rende piacevole il viaggio anche ai passeggeri dei sedili posteriori, ha in genere due sole porte contro le tre degli altri mezzi, ed ha un letto basculante che trasforma la cabina di guida in un ambiente polivalente.
Per chiudere il cerchio merita ricordare (questa volta senza ombra di dubbio, femminili) le caravan (di cui ero un appassionato fruitore), rimorchi che vengono, appunto, aggangiati ad un autoveicolo e che, in genere, sono dotati di accessori meno sofisticati rispetto alle autocaravan perchè vengono utilizzate soprattutto nei campeggi.
Tornando alle autocaravan e ricordando che sono veicoli, devono quindi rispondere alle regole generali della circolazione stradale e, in questo frangente, ci occuperemo dei limiti di velocità che il nuovo codice della strada tratta all’articolo 142.
Trascrivo le parti che interessano chi guida un’autocaravan cercando di commentarle passo per passo.


1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Il conducente dell’autocaravan deve quindi rispettare i limiti imposti sulle varie strade, limiti che ben conosciamo e che comunque sono riportati nei cartelli installati lungo le strade stesse. Non si troverà mai, tuttavia, il limite dei 150 Kmh sulle autostrade perché la norma, tanto cara all’ex Ministro Lunardi, non è mai stata attuata, mentre potremmo trovare, e li troveremo, cartelli che indicano una velocità minore (per incidenti, lavori ecc.) e dovremo anche, senza necessità di trovare i cartelli (per quanto su alcune strade siano stati installati), portare a 110 e a 90 Kmh, di velocità massima, il nostro veicolo a seconda se ci troviamo in autostrada o in una strada extraurbana principale riducendo quindi la velocità massima consentita di 20 Kmh in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Ora ci interessa capire cosa significa “precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura”. E’ chiaro che se ci interessa non capire nessuno riuscirà a convincerci ma qui ne va della nostra e altrui sicurezza per cui è facile capire che significa “quando piove e quando nevica” ed è chiaro che se azioniamo i tergicristalli la situazione è cambiata, in peggio, e quindi dobbiamo diminuire la velocità. Né si può nascondere che questa disposizione è lasciata alla libera valutazione dei conducenti perché molto difficilmente potrà essere contestata tale violazione.
Passiamo al terzo comma


3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.


Con questo comma il nuovo codice della strada fissa i limiti massimi di velocità per i singoli veicoli e ci dice che gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, quindi anche alcuni tipi di autocaravan, hanno come velocità massina: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade. Restano fuori da questa limitazione le autocaravan di massa complessiva a pieno carico (mcpc) fino a 3,5 t, compresa, salvo che trainino un rimorchio (non un carrello appendice) perché allora si trasformano in treni e hanno come velocità massima: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade.
Affrontiamo il quarto comma


4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.


Quindi devono essere indicate le velocità massime consentite nella parte posteriore delle autocaravan con mcpc di oltre 3,5 tonnellate, cioè due dischetti con riportata la velocità di 80 e 100. Quando, inoltre, le autocaravan trainano rimorchi, non quindi i carrelli appendice (che sono quelli senza targa e carta circolazione proprie perché abbinati ad un singolo autoveicolo) la velocità massima scende ancora e le indicazioni devono essere riportate sui rimorchi.
Passiamo al quinto comma

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

I limiti di velocità massima sopra ricordati devono scendere come prevede l’articolo 141 che prevede, per il conducente:
- l’obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- l’obbligo di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
- l’obbligo di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
- l’obbligo di ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento;
- l’obbligo di circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
- il divieto di gareggiare in velocità.
Quindi, per quanto riguarda la velocità gli articoli 141 e 142 si integrano e il conducente dovrà, la sicurezza lo impone, trovare, di momento in momento, la giusta velocità con il suo veicolo.

( continua)

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