| A cura di Franco Simoncini
L’autocaravan, sia che si voglia al maschile o al femminile
(sembra che si possa scegliere e io stesso uso, secondo come capita,
sia il maschile che il femminile) è e rimane un veicolo,
così come definito dall’art. 54 del nuovo codice della
strada che lo inserisce, appunto, insieme agli altri veicoli.
Eccone il testo
Articolo 54
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica
o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, e capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di
rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto
del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature,
e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature
stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'articolo 61 commi 1 e 2, costituiscono un'unica
unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento.
In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo
61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da
un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti.
La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori
tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due
parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di
sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego
o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione
mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti
a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo
62 e non superiori a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque
nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature
di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli
per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Si attira l’attenzione del lettore su tre termini largamente
diffusi in materia e cioè quelli di camper, autocaravan e
motorhome. Mentre i tre termini, dal punto di vista del nuovo codice
della strada, non hanno valenza riferendosi, tutti e tre, a quello
di autocaravan, fra il popolo dei turisti itineranti (salvo altre
dizioni o differenze a me sconosciute), si distingue fra:
- CAMPER: e' il termine proprio per definire un furgone allestito
per uso abitativo, la carrozzeria non subisce modifiche nelle dimensioni,
a parte la possibilità di trovarlo con tetto rialzato o con
tetto a soffietto in tela, le dimensioni sono quelle del furgone
originale, sono compatti e spesso vengono utilizzati per un uso
promiscuo, cioè sia come auto che come veicolo ricreazionale;
- AUTOCARAVAN: sono la tipologia di mezzi più diffusa, della
meccanica originale rimane la cabina e il telaio (in qualche caso,
anche il telaio non e' originale);
- MOTORHOME: e' il veicolo più sofisticato tra tutti quelli
in commercio, aerodinamico ed elegante e' il sogno di tutti i “camperisti”
, in genere della meccanica originale, rimane solo il motore, il
telaio e il cruscotto la carrozzeria e' interamente ridisegnata,
dotato di una superficie vetrata molto grande, che rende piacevole
il viaggio anche ai passeggeri dei sedili posteriori, ha in genere
due sole porte contro le tre degli altri mezzi, ed ha un letto basculante
che trasforma la cabina di guida in un ambiente polivalente.
Per chiudere il cerchio merita ricordare (questa volta senza ombra
di dubbio, femminili) le caravan (di cui ero un appassionato fruitore),
rimorchi che vengono, appunto, aggangiati ad un autoveicolo e che,
in genere, sono dotati di accessori meno sofisticati rispetto alle
autocaravan perchè vengono utilizzate soprattutto nei campeggi.
Tornando alle autocaravan e ricordando che sono veicoli, devono
quindi rispondere alle regole generali della circolazione stradale
e, in questo frangente, ci occuperemo dei limiti di velocità
che il nuovo codice della strada tratta all’articolo 142.
Trascrivo le parti che interessano chi guida un’autocaravan
cercando di commentarle passo per passo.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della
vita umana la velocità massima non può superare i 130
km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,
previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre
corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli
enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo
di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità
del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di
qualsiasi natura, la velocità massima non può superare
i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
Il conducente dell’autocaravan deve quindi rispettare i
limiti imposti sulle varie strade, limiti che ben conosciamo e che
comunque sono riportati nei cartelli installati lungo le strade
stesse. Non si troverà mai, tuttavia, il limite dei 150 Kmh
sulle autostrade perché la norma, tanto cara all’ex
Ministro Lunardi, non è mai stata attuata, mentre potremmo
trovare, e li troveremo, cartelli che indicano una velocità
minore (per incidenti, lavori ecc.) e dovremo anche, senza necessità
di trovare i cartelli (per quanto su alcune strade siano stati installati),
portare a 110 e a 90 Kmh, di velocità massima, il nostro
veicolo a seconda se ci troviamo in autostrada o in una strada extraurbana
principale riducendo quindi la velocità massima consentita
di 20 Kmh in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura.
Ora ci interessa capire cosa significa “precipitazioni atmosferiche
di qualsiasi natura”. E’ chiaro che se ci interessa
non capire nessuno riuscirà a convincerci ma qui ne va della
nostra e altrui sicurezza per cui è facile capire che significa
“quando piove e quando nevica” ed è chiaro che
se azioniamo i tergicristalli la situazione è cambiata, in
peggio, e quindi dobbiamo diminuire la velocità. Né
si può nascondere che questa disposizione è lasciata
alla libera valutazione dei conducenti perché molto difficilmente
potrà essere contestata tale violazione.
Passiamo al terzo comma
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli
altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle
lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore
a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:
80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori
dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82,
comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
Con questo comma il nuovo codice della strada fissa i limiti massimi
di velocità per i singoli veicoli e ci dice che gli autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, quindi anche alcuni
tipi di autocaravan, hanno come velocità massina: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade. Restano fuori
da questa limitazione le autocaravan di massa complessiva a pieno
carico (mcpc) fino a 3,5 t, compresa, salvo che trainino un rimorchio
(non un carrello appendice) perché allora si trasformano
in treni e hanno come velocità massima: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade.
Affrontiamo il quarto comma
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le
velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi
di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero
sui semirimorchi.
Quindi devono essere indicate le velocità massime consentite
nella parte posteriore delle autocaravan con mcpc di oltre 3,5 tonnellate,
cioè due dischetti con riportata la velocità di 80 e
100. Quando, inoltre, le autocaravan trainano rimorchi, non quindi
i carrelli appendice (che sono quelli senza targa e carta circolazione
proprie perché abbinati ad un singolo autoveicolo) la velocità
massima scende ancora e le indicazioni devono essere riportate sui
rimorchi.
Passiamo al quinto comma
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
I limiti di velocità massima sopra ricordati devono scendere
come prevede l’articolo 141 che prevede, per il conducente:
- l’obbligo del conducente regolare la velocità del
veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato
ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone
e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- l’obbligo di conservare sempre il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile;
- l’obbligo di regolare la velocità nei tratti di strada
a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità
delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati
da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese,
nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi
di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o
per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei
tratti di strada fiancheggiati da edifici;
- l’obbligo di ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli,
in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi
o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali
che si trovino sulla strada diano segni di spavento;
- l’obbligo di circolare a velocità talmente ridotta
da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
- il divieto di gareggiare in velocità.
Quindi, per quanto riguarda la velocità gli articoli 141
e 142 si integrano e il conducente dovrà, la sicurezza lo
impone, trovare, di momento in momento, la giusta velocità
con il suo veicolo.
( continua)
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