| IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,
n.1214, recante norme sulle concessioni di impianto ed esercizio
di stazioni di radioamatori;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la
costituzione e la convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
(UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge
26 gennaio 1999, n.25;
Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento
delle prove d'esami per il conseguimento della patente radioamatoriale
armonizzata "HAREC";
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 del 7
gennaio 1991, recante "Riconoscimento della licenza di radioamatore
CEPT";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio
2000 n.64. "Regolamento recante norme per il recepimento di
decisioni della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio";
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio,
le apparecchiature terminali di radiocomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformità.";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.
169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione
delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nonché alla
legge 23 agosto 1988, n.400 in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze
individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione
ad uso privato" ed, in particolare, l'articolo 20;
Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali
mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo
scopo di adeguare la normativa di settore a quella in vigore nei
Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione;
Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale
recata nel citato dPR 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere
tecnico contenute nel presente provvedimento.
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.
DECRETA
CAPO I°
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione 1^
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto
e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 34 del
dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione
o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni
(di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio,
della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si
consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui
al modello A1 allegato al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette
a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento
delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1,
possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato
territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli
allegati B e C.
Articolo 2
(Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti
di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono
contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates
- HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe
A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali
a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni
costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del dPR
n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano
la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC",
classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata
superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente
patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica
sicurezza. competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
Articolo 3
(Esami)
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione
CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe
A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima
del programma di cui all'allegato D al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità
di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto
nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli
art.5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita
dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione
telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno
sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere
la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione
e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett.
a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità
impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita
dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere
le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione
esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è
rilasciato l'attestato di cui allegato E.
Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della
patente di operatore, contenente le generalità del richiedente,
deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale
entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata
dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso
di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data
e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio
e ottobre di ogni anno.
Articolo 5
(Esoneri prove di esami)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte
che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda
e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto
professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso
di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero
delle comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione
o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso
un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano
superato la sola prova scritta di cui all'art.3, possono ottenere,
a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti
che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato
dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano
superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
Articolo 6
(Nominativo)
1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n.
447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo
è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola
cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli
artt.41 e 42 del dPRn.447/2001.
Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione generale
concessioni e autorizzazioni -;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30
giorni dalla ricezione della relativa domanda.
Articolo 8
(Tirocinio)
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi
nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28
- 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando
esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare
sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso
di validità il quale è responsabile del corretto uso
della stazione.
Articolo 9
(Ascolto)
1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono
ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere,
con domanda in bollo conforme all'allegato F, l'iscrizione in apposito
elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia
della domanda stessa o su documento separato conforme al modello
di cui all'allegato G.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale
di solo ascolto-SWL (short wave listener ) è formata da :
"lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia
di appartenenza".
Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate)
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando
il disposto di cui all'art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce
requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione
di cui all'allegato H, dell'autorizzazione generale per l'installazione
e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero
delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni,
che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo,
comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane
dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo
di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al
comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare
le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste
dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione
e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato
nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti
al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto
funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le
apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita
l'emissione continua della portante radio
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata
esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente
il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente
dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale .
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere
superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche,
anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta
giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica
all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.
Sezione 2^
(NORME TECNICHE)
Articolo 11
(Bande di frequenza)
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore
via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze
attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Articolo 12
(Norme d'esercizio)
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto
in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti
e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona
diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente
che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità
del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno
che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E'consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore
con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi
di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività
di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere
effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche
o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con
l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso
l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali
in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto
il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve
essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché
impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere
a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente
captati.
Articolo 13
(Trasferimento di stazione)
1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio
temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso
da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente
comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo,
il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di
un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del dPR n. 447/2001.
Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto
e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art.34 del
dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni
incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
Articolo 15
(Limiti di potenza)
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del
servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze
massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza
media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un
ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza
dell'inviluppo di modulazione:
classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
classe B, fisso o mobile/portatile 10 W
Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni
di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere
ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di
settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze,
classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere
utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art.
12.
Articolo 17
(Installazione di antenne)
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le disposizioni di cui all'art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156
nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative
e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
CAPO II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività
radioamatoriale)
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali,
trasformate per effetto dell'art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in
autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione,
ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con validità
di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo
per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate
entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati,
va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività
radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a
produrre la dichiarazione di cui al modello allegato A1.
Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate
in autorizzazioni generali per effetto dell'art.15, comma 1 del
dPR 447/2001, e per le autorizzazioni generali di classe A e di
classe B individuate nell'art. 34, comma 1, del menzionato decreto
presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla
classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01 , di
cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda
in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia
su documento separato.
Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio
nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, lett. d)
del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni
per conto delle articolazioni locali.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, lì 11 febbraio 2003
IL MINISTRO
M.GASPARRI
|