NORME E LEGGI - LEGISLAZIONE ASSICURATIVA
"Assicurazione del Camper"





ASSICURAZIONE DEL CAMPER CON INTERNET
di Beppe Tassone

QUANDO LA POLIZZA SI STIPULA CON INTERNET:CONSIGLI PER NON DOVERSI PENTIRE

Ecco quanto comunica l'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. (il servizio informativo sulle assicurazioni è curato per "Insieme" e per le nostre News dalla C.B. Broker): Se si intende stipulare una polizza di assicurazione tramite Internet occorre: 1. Tenere presente che esiste la possibilità di entrare in contatto con operatori non regolarmente abilitati. Pertanto in caso di dubbio circa l'effettiva identità dell'impresa è possibile: · telefonare all'ISVAP (06 42133.1: Servizio Assicurazione Persone per informazioni sulle imprese vita; Servizio Assicurazione Danni per informazioni sulle imprese che esercitano i rami danni); · consultare l'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; · consultare sul sito ISVAP gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Tali elenchi hanno finalità meramente informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità legale, che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Evitare di stipulare polizze di assicurazione con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività in Italia: si può rischiare di acquistare coperture non conformi alle disposizioni di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano la responsabilità civile auto, e di infrangere, senza volerlo, norme fiscali o assicurative. 3. Prima di stipulare il contratto leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che fornisce indicazioni sull'impresa e sul prodotto. La nota informativa deve essere trasmessa dall'impresa, prima della conclusione del contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su supporto duraturo (floppy-disk, CD, disco rigido del computer.....). 4. Controllare nella nota informativa quale è la legge applicabile al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà in caso di controversia. Se la legge non è quella italiana e non si conosce bene la legge straniera che l'impresa propone di scegliere, si possono incontrare maggiori difficoltà ad affrontare un eventuale contenzioso. L'ISVAP è competente ad esaminare i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto è quella italiana. 5. Tenere presente che esiste la possibilità, da verificare nella nota informativa, che in caso di controversia con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi connessi allo svolgimento del giudizio all'estero. 6. Prima di stipulare il contratto leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito. Controllare attentamente quale è il momento di decorrenza della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque consegnato su carta. 7. Tenere presente che per le assicurazioni r.c. auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall'impresa, in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro 5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti, per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta di pagamento del premio che l'assicuratore è obbligato a rilasciare tempestivamente. 8. Se si contatta il sito di un agente o di un broker assicurativo verificare sul sito gli estremi della sua iscrizione all'albo agenti o all'albo broker. In caso di dubbio telefonare all'ISVAP (06/42133.1 Sezione Agenti o Sezione Mediatori di assicurazione).





INCIDENTI ALL'ESTERO

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (quarta direttiva assicurazione autoveicoli)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato considerando quanto segue : (1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi; (2) Di conseguenza, h necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno; (3) Con la direttiva 72/166/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità; (4) Con la direttiva 88/357/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi; (5) Con il sistema degli Uffici Carta verde h garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo; (6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga); (7) Con la risoluzione del 26 ottobre 1995 sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima, il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi; (8) h effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente h avvenuto; che, in caso di incidenti avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri; (9) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile; (10) una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che colui che h persona lesa in un incidente automobilistico in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione della controparte responsabile; (11) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità ad essa familiari; (12) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie non ha effetti sulla competenza giurisdizionale; (13) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento all'istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza; (14) per colmare le suddette lacune, h opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione h autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali; (15) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non h sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non h previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia; (16) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima; di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE; tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa sul territorio di uno Stato membro; le direttive 73/239/CEE dovrebbero essere modificate e completate di conseguenza; (17) Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, h opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro; di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo; tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti; l'offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un'offerta scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno; (18) Oltre a tali sanzioni, é opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti; qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione possa essere attuata facendo riferimento a detta normativa; (19) Le persone lese da incidenti stradali a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente; (20) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile; tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibile alle persone lese l'informazione concernente i mandatari incaricati per la liquidazione dei sinistri; é necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito ai mandatari inviate da altri centri d'informazione di altri Stati membri; pare opportuno raccogliere informazioni sulla cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato; (21) Occorrerebbe prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile; (22) La persona lesa pur avere un interesse giuridicamente tutelato ad essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo; ad esempio, se essa pur ottenere un indennizzo soltanto da dette persone per chi il veicolo non é debitamente assicurato o il danno h superiore al massimale, e che quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione; (23) Alcune informazioni fornite - quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo - costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva deve quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE; il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede; (24) h necessario prevedere un organismo di indennizzo, al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o qualora l'impresa di assicurazione non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo ad essa spettante; l'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate; (25) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo h quello di procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e che pertanto l'organismo di indennizzo si deve limitare a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito; (26) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, dovrebbe essere previsto che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente; qualora sia impossibile individuare il veicolo deve essere disposto che il debitore finale sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro dell'incidente, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo d'applicazione La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo: (a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e (b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa. L'articolo 7 si applica anche agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE. Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per: (a) "impresa di assicurazione": un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE; (b) "stabilimento": la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE; (c) "veicolo": un veicolo quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE; (d) "persona lesa": la persona lesa quale definita nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE; (e) "lo Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente": il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente quale definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 72/166/CEE. Articolo 3 Azione diretta Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa in un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza disponga di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile. Articolo 4 Mandatario per la liquidazione dei sinistri 1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa. Il mandatario h incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all'articolo 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o h stabilito nello Stato membro per il quale h designato. (a) La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri h a discrezione dell'impresa di assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale possibilità di scelta. (b) Il mandatario per la liquidazione dei sinistri pur operare per conto di una o più imprese di assicurazione. 2. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione. 3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve essere dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa. 4. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri: (a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o (b) l'impresa di assicurazione a cui h stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato. Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi. 5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del paragrafo 4, primo comma, e sull'efficacia di detta disposizione, nonché sull'equivalenza delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni entro e, se necessario, presenta proposte. 6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per si l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non h considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Articolo 5 Centri d'informazione 1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato: (a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: (1) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato; (2) (i) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del titolo A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza h scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa; (ii) il numero della carta verde o della polizza di assicurazione frontiera, nel caso in cui il veicolo sia coperto da uno di questi documenti, se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE; (3) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del titolo A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 4 e notificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; (4) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 72/166/CEE; (5) riguardo ai veicoli di cui al punto 4: (i) il nome dell'autorità o organismo designato a norma dell'articolo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva 72/166/CEE come responsabile dell'indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE, qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, iii) il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui esso staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE; (b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni; (c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera (a), punti (1), (2), (3), (4) e (5). Le informazioni di cui alla lettera (a), punti (1), (2) e (3), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione. 2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 3, notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 4. 3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per un periodo di sette anni dall'incidente, di ottenere immediatamente dal centro di informazione dello Stato membro in cui risiede, o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o h avvenuto l'incidente, le seguenti informazioni: (a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione, (b) numero della polizza d'assicurazione, e (c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa. I centri di informazione cooperano tra loro. 4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare: (a) all'impresa di assicurazione, o (b) all'ente di immatricolazione del veicolo. Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell'autorit` o dell'organismo designato, conformemente all'articolo 4, lettera a), secondo comma, di tale direttiva, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della stessa direttiva. Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE, il centro d'informazione comunica alla persona lesa il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel suo paese d'immatricolazione. 5. Al trattamento dei dati personali risultanti dai precedenti paragrafi si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virty della direttiva 95/46/CE. Articolo 6 Organismo d'indennizzo 1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1. Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo: (a) nel caso in cui, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri, l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo, o (b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato una richiesta del genere direttamente all'impresa d'assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato l'incidente e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione. L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo. L'organismo di indennizzo informa immediatamente: (a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri,(b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, (c) la persona che ha causato il sinistro, se nota, del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa. 2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo. Quest'ultimo organismo h quindi surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito. Ciascuno Stato membro h tenuto a riconoscere questa surrogazione come disposto da ogni altro Stato membro. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulla sua efficacia e, se necessario, presenta proposte. Articolo 7 Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa pur richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa h indennizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE l'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, nei confronti: (a) del fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione, (b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato, (c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi. Articolo 8 La direttiva 73/239/CEE é modificata come segue: (a) all'articolo 8, paragrafo 1 é aggiunta la seguente lettera: "f) comunichino nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del titolo A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore"; (b) all'articolo 23, paragrafo 2 é aggiunta la seguente lettera: "h) comunichino nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.". Articolo 9 La direttiva 88/357/CEE é modificata come segue: all'articolo 12 bis, paragrafo 4, h aggiunto il seguente comma: "Se l'impresa di assicurazione non ha nominato un rappresentante, gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell'articolo 4 della (presente) direttiva (…) assuma la funzione di rappresentante nominato ai sensi del presente paragrafo.". Articolo 10 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva Essi applicano tali disposizioni ... . 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit` di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ...[10]. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Entrata in vigore La presente direttiva entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione dette disposizioni e ogni loro ulteriore modifica Articolo 13 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva



LETTERE

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1998.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 "Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive" e 25 maggio 1992 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"

Articolo 1 (Finalità)
1.. La regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.

Articolo 2 (Aree attrezzate di sosta)
I Comuni, in attuazione dell’articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotati di:
1.. pozzetto di scarico autopulente;
2.. erogatore di acqua potabile;
3.. adeguato sistema di illuminazione;
4.. d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale; toponomastica della città.

1.. L’area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l’apposito segnale stradale. L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati.
2.. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco di 7 giorni consecutivi.

Articolo 3 (Gestione delle aree)
1.. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2.. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimenti turistico regionale.

Articolo 4 (Contributi)
1.. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione delle aree di cui all’articolo 2, concede contributi in conto capitale ai cmuni, secondo modalità e criteri prioritari stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata dislocazione delle aree nel territorio.
2.. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l’esclusione delle spese di acquisto delle aree, con un massimo di lire 30.000.000.

Articolo 5 (Presentazione delle domande)
1.. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla regione entro io 31 gennaio di ogni anno.
2.. La documentazione a corredo della domanda è stabilita con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 6 ( Integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 25 maggio 1992 n. 13)
1.. Le strutture ricettive all’aria aperta di cui alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono tenute a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell’articolo 185, comma 7 del d. lgs. 285/1992 e dell’articolo 378 del d.P.R. 495/1992, consentendone l’uso, con eventuale corrispettivo, anche ai caravan ed autocaravan itineranti.

Articolo 7 (Norma finale e transitoria)
1.. In sede di prima attuazione la domanda di contributo di cui all’articolo 5 deve essere presentata entro centodieci giorni dall’entrata in vigore della legge ed essere corredata da:
1.. Copia della deliberazione dell’amministrazione proponente che dispone l’intervento ed il cofinanziamento.
2.. progetti esecutivo e computo metrico estimativo dei lavori.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
1.. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi statali destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 9 ( Norma finanziaria)
1.. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1997 n. 42 di quota pari a lire 400 milioni in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1997 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1998 dei seguenti capitoli:
a.. 8565 "Contributi in conto capitale per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per il turismo itinerante, finanziato con fondi di cui alla legge 203/1995" con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza;
b.. 8566 " Contributi in conto capitale per la realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per il turismo itinerante" per memoria.
1.. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

UN DOVEROSO GRAZIE!
UN SERIO IMPEGNO PER I CAMPERISTI E PER I COMUNI!

Gran giorno, il 28 aprile 1998: il Consiglio Regionale della Liguria, dopo quasi un anno di discussioni, non senza polemiche, di lettere apparse sui giornali, di pressioni di ogni sorta, ha finalmente votato in via definitiva una legge che rende giustizia al turismo itinerante e, soprattutto, a chi lo pratica in una delle regioni più "difficili" del nostro Paese.
Si tratta di una legge senza dubbio buona, che, pur ponendo alcuni paletti, riconosce in via definitiva l’importanza, anche economica, del turismo itinerante.
I proponenti, gli assessori regionali Profumo ed Alonzo, hanno, infatti, sottolineato in modo chiaro che il turismo itinerante non è più il parente povero, ma si trova in una situazione di pari dignità con gli altri segmenti che compongono questo variegato, quanto economicamente importante, settore.
Testimoniamo questa raggiunta dignità il 2° comma dell’articolo 3 che prevede la rilevazione statistica delle presenze nelle aree di sosta: è quanto i club organizzati avevano sempre richiesto.
Siamo assolutamente consci che, in ogni stagione dell’anno, sono migliaia di camper che percorrono le nostre strade: analizzarne ora il numero, la provenienza, la composizione rappresenta il primo importante tassello per la redazione di quei piani turistici regionali dei quali il nostro Paese, che di turismo deve vivere, non può assolutamente più fare a meno.
Altra importante decisione, soprattutto in previsione del Giubileo del Duemila, è contenuta nel 1° comma dell’articolo 6 che prevede che i campeggi si dotino, entro il 31 dicembre 1999, di pozzetti e che queste strutture debbano essere messe a disposizione anche dei mezzi in transito e non solo di quelli in sosta.
Piccola ciliegina che riempie di comprensibile orgoglio, la poniamo sulla torta andando ad analizzare l’articolo 8, quello che prevede che il finanziamento delle aree attrezzate di sosta venga attinto da un ben preciso settore di spesa, quello della riqualificazione dell’offerta turistica.
Parole chiare, scritte nero su bianco, che consacrano quanto le associazioni organizzare dei camperisti da tempo sostenevano e cioè che il turismo itinerante rappresenta un importante strumento economico e che il nostro Paese, se vuole mantenersi all’altezza delle altre nazioni turistiche europee, deve attivare provvedimenti di riqualificazione turistica che salvaguardino l’ambiente ed agevolino le presenze, sia quelle di provenienza interna, sia quelle estere.
Il risultato è quasi la lettura di tanti articoli scritti sulla stampa specializzata del settore: la nascita di arre di sosta che possono essere gestite direttamente dai comuni o in convenzione (articolo 3, comma 1°) spiana la strada alle cooperative, anche di tipo sociale ed all’impiego di soggetti deboli in un servizio di importanza vitale destinato, soprattutto in Liguria, a manifestarsi lungo tutti i dodici mesi dell’anno.
La legge prevede fin dal suo primo anno stanziamenti per il finanziamento delle strutture anche se detta tempi abbastanza stretti per accedervi, centoventi giorni dalla sua entrata in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Siamo certi che non mancheranno amministrazioni comunali, sia della costa, sia dell’entroterra che sapranno prendere al balzo questa opportunità., predisponendo un progetto esecutivo con relativo computo metrico.
Il funzionamento delle aree è normato dall’articolo 2, che prevede anche tempi abbastanza limitati per la sosta: il legislatore, così facendo, ha cercato di scongiurare una pericolosa degenerazione del fenomeno del turismo stanziale che avevano visto in certe località formarsi vere e proprie colonie di camper che sostavano consecutivamente anche per mesi.
In sede di regolamentazione nei singoli comuni saranno i gestori, con il contributo delle associazioni camperistiche, a trovare quegli accordi che, nello spirito delle legge, riescano a coniugare le esigenze di chi pratica il turismo all’aria aperta in mesi dell’anno non strategici, con chi avrà l’interesse, anche economico, di vedere la presenza di consistenti numeri di camper nelle aree.
Una legge assolutamente positiva, che pone la Liguria all’avanguardia fra le regioni rivierasche ad elevata presenza turistica.
Ora tocca un po’ a tutti darsi da fare per realizzare le aree attrezzate, per gestirle in modo oculato, per dimostrare a chi ancora non ci crede che il turismo itinerante rappresenta una fenomenale opportunità economica che deve essere colta.
Ai camperisti tocca invece il dovere di dimostrare che la fiducia del legislatore regionale è stata ben riposta.

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