ASSICURAZIONE DEL CAMPER CON INTERNET
di Beppe Tassone
QUANDO LA POLIZZA SI STIPULA CON INTERNET:CONSIGLI PER NON DOVERSI
PENTIRE
Ecco quanto comunica l'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. (il servizio informativo
sulle assicurazioni è curato per "Insieme" e per
le nostre News dalla C.B. Broker): Se si intende stipulare una polizza
di assicurazione tramite Internet occorre: 1. Tenere presente che
esiste la possibilità di entrare in contatto con operatori
non regolarmente abilitati. Pertanto in caso di dubbio circa l'effettiva
identità dell'impresa è possibile: · telefonare
all'ISVAP (06 42133.1: Servizio Assicurazione Persone per informazioni
sulle imprese vita; Servizio Assicurazione Danni per informazioni
sulle imprese che esercitano i rami danni); · consultare
l'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro
dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia, pubblicato trimestralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; · consultare
sul sito ISVAP gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse
ad operare in Italia. Tali elenchi hanno finalità meramente
informativa e non assolvono alla funzione di pubblicità legale,
che resta propria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 2. Evitare di stipulare polizze di assicurazione
con imprese estere non ammesse all'esercizio dell'attività
in Italia: si può rischiare di acquistare coperture non conformi
alle disposizioni di leggi italiane, soprattutto a quelle che regolano
la responsabilità civile auto, e di infrangere, senza volerlo,
norme fiscali o assicurative. 3. Prima di stipulare il contratto
leggere attentamente la nota informativa disponibile sul sito, che
fornisce indicazioni sull'impresa e sul prodotto. La nota informativa
deve essere trasmessa dall'impresa, prima della conclusione del
contratto, su carta o in formato elettronico immagazzinabile su
supporto duraturo (floppy-disk, CD, disco rigido del computer.....).
4. Controllare nella nota informativa quale è la legge applicabile
al contratto, vale a dire la legge che ogni giudice, indipendentemente
dal fatto di essere italiano e straniero, applicherà in caso
di controversia. Se la legge non è quella italiana e non
si conosce bene la legge straniera che l'impresa propone di scegliere,
si possono incontrare maggiori difficoltà ad affrontare un
eventuale contenzioso. L'ISVAP è competente ad esaminare
i reclami degli assicurati solo se la legge applicabile al contratto
è quella italiana. 5. Tenere presente che esiste la possibilità,
da verificare nella nota informativa, che in caso di controversia
con una compagnia estera la competenza sia attribuita ad un giudice
straniero, con la conseguenza di dover sostenere i maggiori disagi
connessi allo svolgimento del giudizio all'estero. 6. Prima di stipulare
il contratto leggere le condizioni di polizza disponibili sul sito.
Controllare attentamente quale è il momento di decorrenza
della copertura assicurativa. Il contratto deve essere comunque
consegnato su carta. 7. Tenere presente che per le assicurazioni
r.c. auto, oltre al contratto, devono essere rilasciati dall'impresa,
in originale, il contrassegno e il certificato assicurativo entro
5 giorni dal pagamento del premio. In attesa di ricevere tali documenti,
per evitare contravvenzioni, occorre applicare sul veicolo la ricevuta
di pagamento del premio che l'assicuratore è obbligato a
rilasciare tempestivamente. 8. Se si contatta il sito di un agente
o di un broker assicurativo verificare sul sito gli estremi della
sua iscrizione all'albo agenti o all'albo broker. In caso di dubbio
telefonare all'ISVAP (06/42133.1 Sezione Agenti o Sezione Mediatori
di assicurazione).
INCIDENTI ALL'ESTERO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE
e 88/357/CEE (quarta direttiva assicurazione autoveicoli)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 95, vista la
proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico
e sociale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251
del trattato considerando quanto segue : (1) Attualmente esistono
differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano
la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi;
(2) Di conseguenza, h necessario ravvicinare tali legislazioni allo
scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno;
(3) Con la direttiva 72/166/CEE, il Consiglio ha adottato disposizioni
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare
tale responsabilità; (4) Con la direttiva 88/357/CEE, il
Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché
volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione
dei servizi; (5) Con il sistema degli Uffici Carta verde h garantita
una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza
della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente
provenga da un altro paese europeo; (6) Il sistema degli Uffici
Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra
nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei
confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione
autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera,
procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso
di durata inammissibilmente lunga); (7) Con la risoluzione del 26
ottobre 1995 sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti
stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima, il Parlamento
europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato
ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi;
(8) h effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle
direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le
persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento
equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove
l'incidente h avvenuto; che, in caso di incidenti avvenuti in uno
Stato diverso da quello di residenza delle parti lese, vi sono delle
lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri; (9) Ciò
comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione
diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte
responsabile; (10) una soluzione soddisfacente potrebbe consistere
nel prevedere che colui che h persona lesa in un incidente automobilistico
in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere
nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario
per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa
di assicurazione della controparte responsabile; (11) Tale soluzione
farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello
Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo
modalità ad essa familiari; (12) Un sistema di questo tipo,
basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri
nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto
materiale applicabile alla fattispecie non ha effetti sulla competenza
giurisdizionale; (13) La possibilità per la persona lesa
di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione
costituisce un logico complemento all'istituzione di tali mandatari
e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti
stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza;
(14) per colmare le suddette lacune, h opportuno prevedere che lo
Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione h autorizzata
esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di
sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati
di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle
richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare
le misure appropriate per la liquidazione del sinistro a nome e
per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli
indennizzi; che il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe
essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa
di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un
danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle
autorità nazionali; (15) L'attività del mandatario
per la liquidazione di sinistri non h sufficiente a determinare
la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di
residenza della parte lesa se ciò non h previsto dalle norme
di diritto internazionale privato in materia; (16) La designazione
dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe
essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa
di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE,
eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio
della medesima; di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere
coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle
autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione
ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE;
tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione
aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto
un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa
sul territorio di uno Stato membro; le direttive 73/239/CEE dovrebbero
essere modificate e completate di conseguenza; (17) Oltre al fatto
di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa
di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, h opportuno
garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a
dire la pronta liquidazione del sinistro; di conseguenza, le normative
nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci
e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti
urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni
periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco,
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa,
sospensione delle attività della società (divieto
di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione
di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza
incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente
alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per
il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori
e ai dirigenti da applicare all'impresa di assicurazione nel caso
in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all'obbligo
di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole;
ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi
altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù
della legislazione in materia di controllo; tuttavia la responsabilità
ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché
l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata
entro i termini stabiliti; l'offerta di indennizzo motivata dovrebbe
intendersi come un'offerta scritta che contenga la motivazione in
base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità
e gli elementi di quantificazione del danno; (18) Oltre a tali sanzioni,
é opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto
dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona
lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata
entro i detti termini stabiliti; qualora la normativa nazionale
degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi
di mora, tale disposizione possa essere attuata facendo riferimento
a detta normativa; (19) Le persone lese da incidenti stradali a
volte hanno difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa
di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante
dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente;
(20) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri
istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione
sia prontamente disponibile; tali centri d'informazione dovrebbero
anche rendere accessibile alle persone lese l'informazione concernente
i mandatari incaricati per la liquidazione dei sinistri; é
necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente
alle richieste d'informazioni in merito ai mandatari inviate da
altri centri d'informazione di altri Stati membri; pare opportuno
raccogliere informazioni sulla cessazione effettiva della copertura
assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora
il contratto sia stato tacitamente rinnovato; (21) Occorrerebbe
prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad
esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo
di assicurazione della responsabilità civile; (22) La persona
lesa pur avere un interesse giuridicamente tutelato ad essere informata
dell'identità del proprietario o del conducente abituale
o della persona che risulta detenere il veicolo; ad esempio, se
essa pur ottenere un indennizzo soltanto da dette persone per chi
il veicolo non é debitamente assicurato o il danno h superiore
al massimale, e che quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione;
(23) Alcune informazioni fornite - quali nome e indirizzo del proprietario
o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione
o numero di immatricolazione del veicolo - costituiscono dati personali
ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati; il trattamento di tali dati richiesto
ai fini della presente direttiva deve quindi essere conforme alle
norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE;
il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere
comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede; (24)
h necessario prevedere un organismo di indennizzo, al quale la persona
lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso
di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente
dilatorio nella liquidazione del sinistro o qualora l'impresa di
assicurazione non possa essere identificata, per garantire che la
persona lesa non resti priva dell'indennizzo ad essa spettante;
l'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari
casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai
suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate;
(25) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo h quello di procedere
alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona
lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e che pertanto
l'organismo di indennizzo si deve limitare a verificare l'esistenza
di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità
stabilite senza valutarne il merito; (26) Qualora l'impresa di assicurazione
del veicolo non abbia potuto essere identificata, dovrebbe essere
previsto che il debitore finale della somma versata alla persona
lesa sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro in cui staziona
abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente;
qualora sia impossibile individuare il veicolo deve essere disposto
che il debitore finale sia il fondo di garanzia di cui all'articolo
1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro
dell'incidente, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Campo d'applicazione La presente direttiva stabilisce disposizioni
specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento
per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno
Stato diverso da quello di residenza della persona lesa provocati
dall'uso veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in
uno Stato membro. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso
di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo: (a) assicurato
tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da
quello di residenza della persona lesa, e (b) stazionante abitualmente
in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona
lesa. L'articolo 7 si applica anche agli incidenti provocati da
veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della
direttiva 72/166/CEE. Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente
direttiva si intende per: (a) "impresa di assicurazione":
un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;
(b) "stabilimento": la sede sociale, l'agenzia o la succursale
di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2,
lettera c), della direttiva 88/357/CEE; (c) "veicolo":
un veicolo quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva
72/166/CEE; (d) "persona lesa": la persona lesa quale
definita nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE;
(e) "lo Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente":
il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente quale definito
nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 72/166/CEE. Articolo
3 Azione diretta Ogni Stato membro provvede a che la persona lesa
in un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello della
sua residenza disponga di un diritto di azione diretta nei confronti
dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità
civile della persona responsabile. Articolo 4 Mandatario per la
liquidazione dei sinistri 1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure
necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre
i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della
direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del
vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri
in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione
amministrativa. Il mandatario h incaricato della gestione e della
liquidazione dei sinistri dovuti ad incidenti nei casi di cui all'articolo
1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o h stabilito
nello Stato membro per il quale h designato. (a) La scelta del mandatario
per la liquidazione dei sinistri h a discrezione dell'impresa di
assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale possibilità
di scelta. (b) Il mandatario per la liquidazione dei sinistri pur
operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
2. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte
le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri
stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.
L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto
della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la
persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri deve essere dotato
di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione
nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1,
e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli
deve essere in grado di esaminare il caso nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa. 4.
Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni
pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative
equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data
alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo
direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro
o al mandatario per la liquidazione dei sinistri: (a) l'impresa
di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario
presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità
non sia contestata e il danno sia quantificato, o (b) l'impresa
di assicurazione a cui h stata indirizzata la richiesta d'indennizzo
o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi
dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata
o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente
quantificato. Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare
che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine
di tre mesi, l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione
o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
5. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'attuazione del paragrafo 4, primo comma, e sull'efficacia
di detta disposizione, nonché sull'equivalenza delle disposizioni
nazionali in materia di sanzioni entro e, se necessario, presenta
proposte. 6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri
non costituisce di per si l'apertura di una succursale ai sensi
dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto
mandatario non h considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo
2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento
ai sensi della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 relativa
alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione di decisioni in
materia civile e commerciale. Articolo 5 Centri d'informazione 1.
Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno
Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:
(a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni: (1)
il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente
nel territorio dello Stato considerato; (2) (i) i numeri delle polizze
di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per
i rischi del ramo 10 del titolo A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE
diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza
h scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;
(ii) il numero della carta verde o della polizza di assicurazione
frontiera, nel caso in cui il veicolo sia coperto da uno di questi
documenti, se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo
4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE; (3) le imprese di assicurazione
della responsabilità civile che coprono la responsabilità
civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi
del ramo 10 del titolo A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE,
diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per
la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione
conformemente all'articolo 4 e notificati conformemente al paragrafo
2 del presente articolo; (4) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno
Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura
mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai
sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 72/166/CEE;
(5) riguardo ai veicoli di cui al punto 4: (i) il nome dell'autorità
o organismo designato a norma dell'articolo 4, lettera a), secondo
comma, della direttiva 72/166/CEE come responsabile dell'indennizzo
delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura
di cui al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva
72/166/CEE, qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo
4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, iii) il nome dell'organismo
che copre il veicolo nello Stato membro in cui esso staziona abitualmente,
se esso gode della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della
direttiva 72/166/CEE; (b) o di coordinare la compilazione e la diffusione
di dette informazioni; (c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere
le informazioni di cui alla lettera (a), punti (1), (2), (3), (4)
e (5). Le informazioni di cui alla lettera (a), punti (1), (2) e
(3), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo
la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del
contratto di assicurazione. 2. Le imprese di assicurazione di cui
al paragrafo 1, lettera a), punto 3, notificano ai centri d'informazione
di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per
la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro
conformemente all'articolo 4. 3. Gli Stati membri provvedono a che
la persona lesa abbia diritto, per un periodo di sette anni dall'incidente,
di ottenere immediatamente dal centro di informazione dello Stato
membro in cui risiede, o dello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente o h avvenuto l'incidente, le seguenti informazioni:
(a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione, (b) numero della
polizza d'assicurazione, e (c) nome e indirizzo del mandatario per
la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese
di residenza della persona lesa. I centri di informazione cooperano
tra loro. 4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa
nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del
detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente
tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali
informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare: (a) all'impresa
di assicurazione, o (b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera
a), della direttiva 72/166/CEE, il centro di informazione comunica
alla persona lesa il nome dell'autorit` o dell'organismo designato,
conformemente all'articolo 4, lettera a), secondo comma, di tale
direttiva, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non
sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo
2, primo trattino, della stessa direttiva. Se il veicolo beneficia
della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva
72/166/CEE, il centro d'informazione comunica alla persona lesa
il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel suo paese d'immatricolazione.
5. Al trattamento dei dati personali risultanti dai precedenti paragrafi
si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in
virty della direttiva 95/46/CE. Articolo 6 Organismo d'indennizzo
1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo
incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo
1. Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo
del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo: (a)
nel caso in cui, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa
ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione
del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario
per la liquidazione dei sinistri, l'impresa di assicurazione o il
suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato
una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo,
o (b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato
un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza
della persona lesa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. In
questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo
d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato una
richiesta del genere direttamente all'impresa d'assicurazione del
veicolo il cui uso ha provocato l'incidente e hanno ricevuto una
risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo
una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale
direttamente contro l'impresa di assicurazione. L'organismo di indennizzo
interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa
notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo. L'organismo di indennizzo
informa immediatamente: (a) l'impresa di assicurazione del veicolo
che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei
sinistri,(b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto,
(c) la persona che ha causato il sinistro, se nota, del fatto che
ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa. 2. L'organismo
d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro
di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo
d'indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata
a titolo di indennizzo. Quest'ultimo organismo h quindi surrogato
nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha
causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella
misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza
della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito.
Ciascuno Stato membro h tenuto a riconoscere questa surrogazione
come disposto da ogni altro Stato membro. 3. La Commissione presenta
al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione
del presente articolo e sulla sua efficacia e, se necessario, presenta
proposte. Articolo 7 Qualora risulti impossibile identificare il
veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi
dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa pur richiedere
l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui
risiede. Essa h indennizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo
1 della direttiva 84/5/CEE l'organismo di indennizzo acquisisce
allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 6, paragrafo
2, della presente direttiva, nei confronti: (a) del fondo di garanzia
previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE
nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel
caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione,
(b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso
di veicolo non identificato, (c) del fondo di garanzia dello Stato
membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi. Articolo
8 La direttiva 73/239/CEE é modificata come segue: (a) all'articolo
8, paragrafo 1 é aggiunta la seguente lettera: "f) comunichino
nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri
da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in
cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono
classificati nel ramo 10 del titolo A dell'allegato, esclusa la
responsabilità civile del vettore"; (b) all'articolo
23, paragrafo 2 é aggiunta la seguente lettera: "h)
comunichino nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione
dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso
da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da
coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato,
esclusa la responsabilità civile del vettore.". Articolo
9 La direttiva 88/357/CEE é modificata come segue: all'articolo
12 bis, paragrafo 4, h aggiunto il seguente comma: "Se l'impresa
di assicurazione non ha nominato un rappresentante, gli Stati membri
possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell'articolo
4 della (presente) direttiva (…) assuma la funzione di rappresentante
nominato ai sensi del presente paragrafo.". Articolo 10 Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva Essi applicano tali disposizioni ... . 2. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit` di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli
Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo,
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al ...[10].
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva. Articolo 11 Entrata in vigore La presente
direttiva entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili
alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione
della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari a
garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano
quanto prima alla Commissione dette disposizioni e ogni loro ulteriore
modifica Articolo 13 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva
LETTERE
TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1998.
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi
regionali 4 marzo 1982 n. 11 "Norme vigenti in materia di classificazione
delle aziende ricettive" e 25 maggio 1992 n. 13 "Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere"
Articolo 1 (Finalità)
1.. La regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina
la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate
dai Comuni, singoli o associati.
Articolo 2 (Aree attrezzate di sosta)
I Comuni, in attuazione dell’articolo 1 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente
della repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell’articolo 185,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono
aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan
ed autocaravan omologati, dotati di:
1.. pozzetto di scarico autopulente;
2.. erogatore di acqua potabile;
3.. adeguato sistema di illuminazione;
4.. d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se
effettuata nel territorio comunale; toponomastica della città.
1.. L’area di sosta deve essere opportunamente dimensionata
in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata
con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non
inferiore al 20 per cento ed indicata con l’apposito segnale
stradale. L’ingresso e l’uscita devono essere regolamentati.
2.. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di
sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell’arco
di 7 giorni consecutivi.
Articolo 3 (Gestione delle aree)
1.. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o
mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono
stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre
indicazioni e modalità della gestione stessa.
2.. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze
alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai
fini della rilevazione statistica del movimenti turistico regionale.
Articolo 4 (Contributi)
1.. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione
delle aree di cui all’articolo 2, concede contributi in conto
capitale ai cmuni, secondo modalità e criteri prioritari
stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata
dislocazione delle aree nel territorio.
2.. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile, con l’esclusione delle spese di
acquisto delle aree, con un massimo di lire 30.000.000.
Articolo 5 (Presentazione delle domande)
1.. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate
alla regione entro io 31 gennaio di ogni anno.
2.. La documentazione a corredo della domanda è stabilita
con provvedimento del Dirigente competente.
Articolo 6 ( Integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11
e 25 maggio 1992 n. 13)
1.. Le strutture ricettive all’aria aperta di cui alle leggi
regionali 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione
delle aziende ricettive) e successive modificazioni e 25 maggio
1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
sono tenute a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, gli impianti
igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque
chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e
caravan ai sensi dell’articolo 185, comma 7 del d. lgs. 285/1992
e dell’articolo 378 del d.P.R. 495/1992, consentendone l’uso,
con eventuale corrispettivo, anche ai caravan ed autocaravan itineranti.
Articolo 7 (Norma finale e transitoria)
1.. In sede di prima attuazione la domanda di contributo di cui
all’articolo 5 deve essere presentata entro centodieci giorni
dall’entrata in vigore della legge ed essere corredata da:
1.. Copia della deliberazione dell’amministrazione proponente
che dispone l’intervento ed il cofinanziamento.
2.. progetti esecutivo e computo metrico estimativo dei lavori.
Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
1.. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate
con fondi statali destinati alla riqualificazione dell’offerta
turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di
bilancio.
Articolo 9 ( Norma finanziaria)
1.. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante
utilizzazione, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale
4 novembre 1997 n. 42 di quota pari a lire 400 milioni in termini
di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese
in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"
iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno finanziario 1997 ed istituzione nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario
1998 dei seguenti capitoli:
a.. 8565 "Contributi in conto capitale per la realizzazione,
miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per
il turismo itinerante, finanziato con fondi di cui alla legge 203/1995"
con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza;
b.. 8566 " Contributi in conto capitale per la realizzazione,
miglioramento e ristrutturazione di aree di sosta e parcheggio per
il turismo itinerante" per memoria.
1.. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge
di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
UN DOVEROSO GRAZIE!
UN SERIO IMPEGNO PER I CAMPERISTI E PER I COMUNI!
Gran giorno, il 28 aprile 1998: il Consiglio Regionale della Liguria,
dopo quasi un anno di discussioni, non senza polemiche, di lettere
apparse sui giornali, di pressioni di ogni sorta, ha finalmente
votato in via definitiva una legge che rende giustizia al turismo
itinerante e, soprattutto, a chi lo pratica in una delle regioni
più "difficili" del nostro Paese.
Si tratta di una legge senza dubbio buona, che, pur ponendo alcuni
paletti, riconosce in via definitiva l’importanza, anche economica,
del turismo itinerante.
I proponenti, gli assessori regionali Profumo ed Alonzo, hanno,
infatti, sottolineato in modo chiaro che il turismo itinerante non
è più il parente povero, ma si trova in una situazione
di pari dignità con gli altri segmenti che compongono questo
variegato, quanto economicamente importante, settore.
Testimoniamo questa raggiunta dignità il 2° comma dell’articolo
3 che prevede la rilevazione statistica delle presenze nelle aree
di sosta: è quanto i club organizzati avevano sempre richiesto.
Siamo assolutamente consci che, in ogni stagione dell’anno,
sono migliaia di camper che percorrono le nostre strade: analizzarne
ora il numero, la provenienza, la composizione rappresenta il primo
importante tassello per la redazione di quei piani turistici regionali
dei quali il nostro Paese, che di turismo deve vivere, non può
assolutamente più fare a meno.
Altra importante decisione, soprattutto in previsione del Giubileo
del Duemila, è contenuta nel 1° comma dell’articolo
6 che prevede che i campeggi si dotino, entro il 31 dicembre 1999,
di pozzetti e che queste strutture debbano essere messe a disposizione
anche dei mezzi in transito e non solo di quelli in sosta.
Piccola ciliegina che riempie di comprensibile orgoglio, la poniamo
sulla torta andando ad analizzare l’articolo 8, quello che
prevede che il finanziamento delle aree attrezzate di sosta venga
attinto da un ben preciso settore di spesa, quello della riqualificazione
dell’offerta turistica.
Parole chiare, scritte nero su bianco, che consacrano quanto le
associazioni organizzare dei camperisti da tempo sostenevano e cioè
che il turismo itinerante rappresenta un importante strumento economico
e che il nostro Paese, se vuole mantenersi all’altezza delle
altre nazioni turistiche europee, deve attivare provvedimenti di
riqualificazione turistica che salvaguardino l’ambiente ed
agevolino le presenze, sia quelle di provenienza interna, sia quelle
estere.
Il risultato è quasi la lettura di tanti articoli scritti
sulla stampa specializzata del settore: la nascita di arre di sosta
che possono essere gestite direttamente dai comuni o in convenzione
(articolo 3, comma 1°) spiana la strada alle cooperative, anche
di tipo sociale ed all’impiego di soggetti deboli in un servizio
di importanza vitale destinato, soprattutto in Liguria, a manifestarsi
lungo tutti i dodici mesi dell’anno.
La legge prevede fin dal suo primo anno stanziamenti per il finanziamento
delle strutture anche se detta tempi abbastanza stretti per accedervi,
centoventi giorni dalla sua entrata in vigore dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale.
Siamo certi che non mancheranno amministrazioni comunali, sia della
costa, sia dell’entroterra che sapranno prendere al balzo
questa opportunità., predisponendo un progetto esecutivo
con relativo computo metrico.
Il funzionamento delle aree è normato dall’articolo
2, che prevede anche tempi abbastanza limitati per la sosta: il
legislatore, così facendo, ha cercato di scongiurare una
pericolosa degenerazione del fenomeno del turismo stanziale che
avevano visto in certe località formarsi vere e proprie colonie
di camper che sostavano consecutivamente anche per mesi.
In sede di regolamentazione nei singoli comuni saranno i gestori,
con il contributo delle associazioni camperistiche, a trovare quegli
accordi che, nello spirito delle legge, riescano a coniugare le
esigenze di chi pratica il turismo all’aria aperta in mesi
dell’anno non strategici, con chi avrà l’interesse,
anche economico, di vedere la presenza di consistenti numeri di
camper nelle aree.
Una legge assolutamente positiva, che pone la Liguria all’avanguardia
fra le regioni rivierasche ad elevata presenza turistica.
Ora tocca un po’ a tutti darsi da fare per realizzare le aree
attrezzate, per gestirle in modo oculato, per dimostrare a chi ancora
non ci crede che il turismo itinerante rappresenta una fenomenale
opportunità economica che deve essere colta.
Ai camperisti tocca invece il dovere di dimostrare che la fiducia
del legislatore regionale è stata ben riposta. |