Diritto di ritenzione

Riparazioni meccanici e carrozzieri: il diritto di ritenzione

Si ricevono segnalazioni su officine e carrozzerie che non hanno eseguito lavori di riparazione a regola d’arte e che, dopo contestazioni da parte di consumatori, oppongono al cliente il cd. “diritto di ritenzione“, ovvero subordinano la consegna dell’autoveicolo al pagamento delle riparazioni.
E’ lecito tale comportamento o può configurare il reato di appropriazione indebita?
Effettivamente esiste un diritto a trattenere l’autoveicolo  a tutela del credito maturato dall’officina non per la conservazione o miglioramento del bene, bensì dall’attività espletata.
E’ quanto previsto dall’art. 2756 c.c. “crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento”, che prevede un privilegio a favore di chi (es. artigiani, meccanici, carrozzieri) hanno effettuato riparazioni, interventi o in generale prestazioni “in buona fede” su beni mobili di proprietà di terzi loro consegnati.
In tema si veda anche Cass. Civ. Sez. III, 22/06/2009:
“Qualora il proprietario della cosa (nella specie, autoveicolo), affidata da un terzo ad un prestatore d’opera perché vi esegua delle riparazioni, ometta di spiegare come mai chi ha consegnato il bene al riparatore si sia trovato a poterne disporre, ben può il Giudice di merito ritenere sussistente (in relazione ad una sua adeguata valutazione delle particolari circostanze di fatto) una praesumptio hominis di sussistenza della buona fede del soggetto che ha fatto le prestazioni, ai fini del riconoscimento del privilegio per il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 2756, comma 2, c.c., apparendo ragionevole ritenere che il soggetto il quale abbia la disponibilità del bene e lo consegni per le riparazioni sia egli stesso il proprietario o un incaricato dell’incombenza da parte dell’avente diritto.”
Si tratta tuttavia di verificare se effettivamente l’officina ha diritto a trattenere il bene: ovvero se sussiste il credito e se la riparazione è avvenuta in buona fede (non può ritenersi ad esempio avvenuto n buona fede un intervento diverso da quello espressamente richiesto dal consumatore!). In caso negativo, il rifiuto a riconsegnare il bene potrebbe configurare il reato di appropriazione indebita.
Si veda es. Pretura Perugia, 12/07/1997,  in Rass. giuridica umbra 1998, 79:
“Non sussiste il diritto del carrozziere a ritenere il mezzo incidentato, dopo averlo trasportato in officina ed aver proceduto senza espressa autorizzazione allo smontaggio dell’auto onde redigere il preventivo di spesa per le riparazioni imputando il costo dell’operazione al proprietario del veicolo che si dichiara non disposto ad eseguirle poiché da lui ritenute troppo onerose limitandosi, invece, ad offrire il pagamento del costo del trasporto eseguito per suo conto.”

Avv. Elena Discepoli