Il risarcimento danni

Il risarcimento danni per l'eccessiva durata del processo (c.d. "equa riparazione")

La legge n. 89/2001 (più nota come legge Pinto), al fine di dare attuazione agli impegni assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria, ha introdotto la possibilità per il cittadino di ottenere, in via diretta, (cioè dinanzi agli organi giudiziari nazionali e non più come accadeva prima dinanzi alla Corte di Giustizia Europea) la tutela del proprio diritto ad una durata ragionevole del processo.
Oggi tale diritto è, altresì, riconosciuto in maniera espressa anche nella Carta Costituzionale dall’art. 111, comma 2 che recita:
"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"
Come detto però norma base che consente di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento per l’eccessiva durata del processo è appunto la legge 89/2011.
L’art. 2 di tale legge definisce proprio il “diritto all'equa riparazione” stabilendo che: “Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.

Per effetto di tale norma, dunque, chiunque sia stato coinvolto in un processo civile, penale, amministrativo o tributario per un periodo di tempo considerato irragionevole, cioè troppo lungo, può richiedere, una equa riparazione, a titolo di risarcimento del danno subito.

Sempre l’art. 2. prosegue affermando che: “Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".

Ne consegue, perciò, che il danno da eccessiva durata del processo non può essere aprioristicamente riconosciuto solo per l’intervenuto decorso del tempo, ma lo stesso deve essere considerato nella singola fattispecie tenendo conto anche della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in esso coinvolte.
Si pensi, da un lato, alla complessità di un procedimento può incidere in maniera determinante sulla sua durata e dall’altro, al fatto che non sarebbe giusto ottenere risarcimenti dallo Stato in situazioni in cui siano state le stesse parti (anche tramite i loro legali) a ritardare la definizione del processo, ad esempio, chiedendo numerosi rinvii delle udienze.

La durata ragionevole del processo, secondo i parametri ormai accettati in sede europea, è considerata, generalmente, di 3-4 anni per il giudizio di primo grado, di due per il secondo grado ed, infine, di uno per la Cassazione.

In tal senso, infatti, si è più volte espressa la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze, seppur non vincolanti, in tema di interpretazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge n. 848 del 1955) costituiscono, un importante principio di orientamento.
La determinazione del risarcimento

Riguardo alla determinazione del danno va letto il successivo comma 3 dell’art. 2 che afferma quanto segue:

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Va, dunque, chiarito che il danno eventualmente risarcibile è quello relativo a ciascun anno di durata del processo che supera i termini ragionevoli sopra indicati.
Esemplificando se un giudizio di primo grado dura dieci anni sarà possibile ottenere un risarcimento per 6-7 anni di durata, eliminando cioè il periodo di 3-4 anni considerato “ragionevole” dalla giurisprudenza della Corte Europea.
Sempre la Corte europea ha ritenuto che "un importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno di durata possa costituire una base di partenza per il calcolo da seguire al fine di valutare il danno morale".
Il danno non patrimoniale può essere riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche a mezzo di adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione (es: segnalazioni sulla stampa o su altri mezzi di informazione).

L’ammontare effettivo del risarcimento in ogni caso può dipendere anche dalla materia del procedimento e dalla sede territoriale della Corte di Appello competente considerando più importanti alcuni procedimenti quali quelli relativi a questioni penali, di famiglia o pensionistiche.

Oltre a tale indennizzo, potrà essere liquidato in favore del cittadino anche un ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali che egli potrà dimostrare di aver subito come conseguenza dell'irragionevole durata del giudizio stesso.

Procedimento e termini

Il risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente ai sensi dell’art. 11 del Codice di Procedura Penale.

In sostanza del giudizio di equa riparazione non se ne occupa la Corte di Appello del distretto a cui appartiene il Tribunale nel quale si è svolto il processo, ma la Corte di Appello immediatamente contigua a livello territoriale (es: se il giudizio di durata eccessiva si è svolto a Roma se ne occuperà la Corte di Appello di Perugia).

Per i processi dei giudici speciali (es: TAR), la competenza va invece individuata secondo i criteri ordinari.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente tutti gli elementi previsti per gli atti processuali dall'articolo 125 del codice di procedura civile.

Riguardo ai destinatari del ricorso, questo è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della Difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. In tutti gli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, deve essere presentata entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Nel primo caso verrà fatta una prima liquidazione all’atto della domanda e, se il processo non terminerà entro un tempo ragionevole, potrà presentarsi un secondo ricorso per l’ulteriore tempo di irragionevole durata, che darà diritto ad una seconda ed ulteriore liquidazione.

Nel secondo caso, invece, la liquidazione terrà conto di tutto il periodo di irragionevole durata.

Per i procedimenti che si esauriscono con un unico provvedimento il termine decorre dal momento in cui si consegue il fine al quale il singolo procedimento è deputato.

Per i giudizi ordinari il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che li definisce, e, cioè da quando scadono i termini per le eventuali impugnazioni (es: appello o ricorso per Cassazione)

In riferimento al procedimento di esecuzione, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione (es: quando è avvenuta l’assegnazione della somma conseguente alla vendita dei beni pignorati).
La giurisprudenza ha, infine, affermato che il risarcimento può essere chiesto anche se il giudizio è terminato con una transazione.

La legge prevede che il ricorso deve essere deciso dalla Corte di appello competente entro 4 mesi dal deposito anche se, non trattandosi di termine perentorio, lo stesso è soggetto ai carichi di lavoro delle varie Corti dislocate sul territorio nazionale.
Costi di avvio del procedimento

Il procedimento non ha spese vive, non essendo soggetto, per legge, nè a contributo unificato, né ad altre spese di giustizia.
Riguardo ai compensi professionali per l’avvio dell’azione gli stessi possono variare, sia in base alla complessità della questione che all’entità del danno patito.

NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 134/2012

Importanti modifiche normative sono state introdotte dalla legge 134/2012 che ha convertito in legge il DL 83/2012, più noto come decreto sviluppo.

Le nuove disposizioni si applicano, però, soltanto ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012 e, dunque a far data dal 12.09.2012).

La durata del giudizio si considera, infatti, ragionevole:

1° grado: se non eccede 3 anni;
2° grado (appello): se non eccede i 2 anni;
Cassazione: se non eccede 1 anno.

Nelle ipotesi di procedimenti di esecuzione forzata la durata del processo è considerata ragionevole se non eccede i 3 anni, mentre, nel caso di procedura concorsuale, la durata non deve eccedere i 6 anni.

Per tutti i casi il termine ragionevole è, comunque, rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile (cioè se vi è sentenza definitiva non più soggetta ad impugnazione) entro 6 anni.

La domanda di equa riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, mentre viene eliminata la possibilità di agire in pendenza del procedimento.

La legge stabilisce anche la misura dell’indennizzo dovuto ed ossia un importo compresa tra € 500 e € 1.500 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo in base alle casistiche sopra indicate.

In ogni caso la somma, comunque, liquidata non potrà mai essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato dal giudice.

L'art. 2, co. 2-quinquies della L. n. 89/2001, così come modificato, introduce, inoltre, a differenza del passato, alcuni limiti al riconoscimento del risarcimento del danno nei seguenti casi:

- in favore della parte soccombente, condannata per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.);
- in favore della parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, il pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa, laddove la domanda giudiziale sia accolta in misura non superiore all'eventuale proposta stessa (art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c.);
- nei confronti della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta conciliativa ed è stata condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte soccombente nel periodo successivo alla proposta, nonché a versare all'Erario una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto, laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa (art. 13, co. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010).

Procedimento

Dopo la presentazione del ricorso il giudice competente (presidente della Corte d’Appello o magistrato designato) provvede con decreto motivato entro 30 gg. dal deposito;

In caso di accoglimento della domanda, il giudice ingiunge il pagamento della somma liquidata, senza dilazione, ed autorizza, nel caso di inosservanza, la provvisoria esecuzione;

Invece, in caso di rigetto, la domanda non può essere riproposta dal ricorrente ma è ammessa opposizione entro il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Quanto alle comunicazioni e notificazioni, il Decreto sviluppo prevede la necessità di notificare la copia autentica del ricorso e del decreto di accoglimento al soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta, entro 30 gg. dal deposito in cancelleria.

Previste, infine, sanzioni processuali per il ricorrente nel caso in cui la domanda di indennizzo sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Avvocato Comunitario Elena Discepoli