Diritti e doveri dei camperisti

DIRITTI E DOVERI DEI CAMPERISTI

Ecco la distinzione tra “sosta” e “campeggio”, così come delineata dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal suo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992).

1. Diritto di sosta:
• non c'è nelle zone ove vige il divieto di sosta per i veicoli in genere;
• l’autocaravan non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote;
• non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico;
• non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. (art. 185 Codice della Strada).
Da ciò deriva che, qualora vengano rispettate le suddette condizioni, è lecito pernottare all’interno dell’autocaravan in sosta.

2. Divieti di sosta e parcheggi pubblici e privati con sbarre orizzontali:
Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità.
Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso pubblico, dotati di sbarra orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo qualora all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali dimensioni e mai quando rendono senza alcun motivo impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei summenzionati mezzi.

3. Diritto di campeggio:
Si ha campeggio, attendamento o simili, ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta previste al punto 1. Ciò significa, ad esempio, che l’aver appoggiato uno sgabello per terra, che permetta un più agevole accesso all’autocaravan, integra già un’ipotesi di campeggio e non di sosta.
Considerato che campeggiare esula dalla semplice circolazione dei veicoli, è prevista per gli enti territoriali, proprietari delle strade, la facoltà di limitare tale possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo. Ed infatti all’entrata di molti Comuni viene segnalato, con apposito cartello previsto dal Codice della Strada, il divieto di camping sul territorio dello stesso. È del resto compito del conducente dell’autocaravan informarsi preventivamente dell’esistenza e dislocazione dei camping lungo la tratta prescelta.
Stesso discorso vale anche per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari per lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e sporche raccolte negli impianti interni delle autocaravan.

4. Vademecum in caso di multa:
Il Codice della Strada prevede che contro l’irrogazione di una multa si possa ricorrere al Prefetto del luogo della commessa violazione e ciò entro 60 giorni dal momento in cui l’infrazione viene personalmente contestata da un agente delle Forze Pubbliche oppure entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di rilevamento dell’infrazione. In alternativa, ma nel termine di 30 giorni, è possibile interessare direttamente l’Autorità Giudiziaria. Il ricorso va presentato su carta uso bollo nella cancelleria dell’autorità competente e chi presenta ricorso potrà stare in giudizio anche senza il patrocinio di un difensore.

Nel caso in cui venga proposto ricorso al prefetto, questi potrà dichiarare fondata o meno la rilevazione dell’infrazione. Nel primo caso emetterà un’ordinanza-ingiunzione che obbliga al pagamento della multa oppure un’ordinanza di archiviazione che chiude il caso. Contro l’ordinanza-ingiunzione e contro la cartella esattoriale si può sempre comunque ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Importante:
• Non disperdete i residui organici e le acque chiare e sporche raccolte negli impianti interni delle autocaravan nell’ambiente! Oltre a costituire un’infrazione sanzionata con una multa da 60 € a 242 € lo scarico abusivo crea danni enormi all’ambiente e pericoli igienico-sanitari per la popolazione residente.
• Gli scarichi selvaggi costituiscono un grave danno per l'ambiente e forniscono la giustificazione per le autorità comunali alla deliberazione di divieti.

Avvocato Comunitario Elena Discepoli