La Compravendita

La Compravendita

Diritti ed 0bblighi del venditore, del produttore  e dell’acquirente.



Uno dei contratti più conosciuti e diffusi è di sicuro la compravendita tale contratto viene attuato da ogni individuo nella vita quotidiana: consiste nel trasferimento della proprietà di un bene verso il corrispettivo del prezzo.

Le spese del contratto di vendita (spese notarili, imposta di registro ecc.).
Ogni spesa relativa al contratto di vendita e quelle accessorie sono a carico del compratore. Tuttavia le parti sono libere di stabilire nel contratto di compravendita che le spese siano poste a carico del venditore o che vengano ripartite tra loro (art. 1475 c. c.).

Estinzione del diritto al prezzo del bene venduto.
Chi vende un bene a un privato consumatore può chiedere il pagamento entro un anno. Trascorso l’anno il credito è prescritto, cioè viene estinto (art. 2955 c. c.). Il credito si prescrive in 10 anni quando si vende il bene a chi ne faccia commercio.

Perdita della cosa comprata da parte dell’acquirente per effetto di diritti vantati da terze persone sulla cosa stessa.
Qualora al compratore venga tolto il bene oggetto della compravendita per effetto di diritti che un terzo abbia fatto valere su di esso, il venditore è tenuto:
- a restituire all’acquirente la somma che il compratore gli aveva a suo tempo pagato;
- a rimborsare al compratore le spese subite, comprese quelle fatte per il contratto (notaio, imposte ecc.) o per difendersi in causa dal terzo che ha vantato diritti sulla cosa acquistata (art. 1463 c. c.).

Difetti e vizi del bene comprato.

Acquisto del bene con difetti o vizi.

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia priva da difetti o vizi che impediscano l’utilizzo o che diminuiscano sensibilmente il valore della cosa acquistata (art. 1490 c. c.).
Tuttavia, la garanzia viene meno se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi del bene o se i vizi potevano essere facilmente conoscibili, a meno che il venditore non avesse dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c. c.):
se io acquisto un’auto con una carrozzeria piena di ammaccature evidenti a un prezzo molto basso, non posso in seguito rivolgermi al venditore per fargli presente i difetti che ben conoscevo al momento dell’acquisto.

La cosa venduta ha dei difetti che non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto.
Innanzitutto, si deve denunciare i difetti della cosa acquistata al venditore entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi stessi (art. 1495 c. c.).
La mancata denuncia dei vizi e difetti nel termine di 8 giorni non dà la facoltà di agire contro chi ha venduto la cosa difettosa. La denuncia dei vizi dopo gli 8 giorni dalla scoperta, dà la possibilità di vantare diritti nei confronti del venditore solo se questi riconosce l’esistenza dei vizi o ha cercato di nasconderli. Scoperti i difetti della cosa acquistata deve seguire al più presto, comunque entro 8 giorni, una lettera raccomandata A. R. al venditore.

In seguito alla lettera di denuncia dei vizi, il venditore non intende rimediare spontaneamente
In questo caso il compratore ha due possibilità:
- può chiedere la risoluzione del contratto e se gli viene concessa dovrà restituire la merce difettosa,
  ottenendo in cambio la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle eventuali spese;
- può domandare e ottenere una riduzione del prezzo (art. 1492 c. c.).
In entrambi i casi, comunque, il compratore ha diritto ad avere dal venditore il risarcimento del danno subito a causa dei vizi della cosa acquistata.
Il venditore potrà evitare il risarcimento del danno soltanto se riesce a provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c. c.).
L’azione giudiziale promossa per ottenere la risoluzione del contratto e quella volta a ottenere la riduzione del prezzo si prescrivono in un anno dalla consegna del bene acquistato.

Elettrodomestici, veicoli a motore, ecc.

Quando si comprano beni come elettrodomestici, impianti ad alta fedeltà, automobili, motociclette, strumenti musicali, insieme ai beni, viene data garanzia di buon funzionamento del bene comprato per un certo periodo: il bene acquistato è “in garanzia”.
In particolare, per tali beni, l’art. 132 del D. lgs. 206/2005 (Codice del consumo) prevede una durata minima di due anni di garanzia dalla consegna del bene.
Se il bene non dovesse avere un perfetto funzionamento, la detta normativa prevede che, durante tutto il periodo della garanzia, il consumatore abbia diritto:
- alla riparazione o sostituzione gratuita del bene (salvo che i rimedi non siano eccessivamente onerosi per il venditore, in relazione al valore del bene e all’entità del difetto);
- ad una riduzione adeguata del prezzo;
- alla risoluzione del contratto.
Il consumatore può scegliere tra uno dei due ultimi rimedi sopra citati se la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi, e il venditore non vi abbia provveduto entro un congruo termine, oppure quando abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Ma se il difetto di conformità del bene e di lieve entità e la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, diviene impossibile chiedere la risoluzione del contratto.

Le garanzie sopra richiamate si applicano anche alla vendita di beni di consumo usati, considerati il tempo del precedente utilizzo, e i difetti derivanti dall’uso normale della cosa.

Il bene comprato non funziona (o funziona male) nel periodo della garanzia.
Il compratore ha l’obbligo, innanzi tutto, di denunziare i difetti della cosa al venditore entro 60 giorni dalla scoperta.
Se non fa le denuncia nel termine prescritto perde il diritto ad agire in tribunale successivamente nei confronti del venditore.
Ricevuta la denuncia, se il venditore non provvede alla riparazione o sostituzione del bene, si può agire in giudizio.
Il diritto alla riparazione o sostituzione della cosa in garanzia si prescrive in 2 anni e 2 mesi dalla consegna del bene.

Il venditore è esonerato dall’obbligo di garantire il buon funzionamento.
Il venditore può liberarsi dagli obblighi della garanzia quando riesce a dimostrare  che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un danneggiamento della cosa avvenuto successivamente alla consegna (ad esempio un incidente stradale) o da un uso non corretto della stessa. Non si può, ad esempio, sostituire una macchina fotografica che l’acquirente lascia cadere a terra negligentemente.

La cosa acquistata causa un danno.

Ci sono elettrodomestici difettosi che determinano corto circuiti o altri problemi, frullatori o tagliaerba che perdono una lama ferendo delle persone o altri incidenti dovuti al non perfetto funzionamento.
In base all’art. 1494 c. c. il compratore può ottenere il risarcimento del danno dal fornitore del prodotto difettoso. Il D. lgs. 206/2005 Codice del consumo ha previsto, invece, che il compratore-consumatore, pur mantenendo il diritto a richiedere il risarcimento dei danni al venditore, possa agire anche nei diretti confronti del produttore.

Il produttore è responsabile dei danni procurati da un prodotto in commercio 

Dunque ai sensi dell’art. 114 D. lgs. 206/2005 il produttore è responsabile del danno arrecato da difetti del suo prodotto.

Il prodotto difettoso.
Un prodotto si considera difettoso quando non dà sicurezza, usandolo normalmente. E’, inoltre, difettoso se non offre la stessa sicurezza degli altri esemplari della medesima serie (art. 117 D. lgs. 206/2005).

Il produttore è esente da responsabilità.
Non può attribuirsi alcuna responsabilità al produttore se le conoscenze scientifiche  e tecniche, al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, non permettevano ancora di considerare il prodotto come difettoso (art. 118 D. lgs. 206/2005).

Il produttore deve risarcirei danni.
Il produttore è responsabile dei danni materiali causati alla persona da parte del bene fabbricato (lesioni personali o addirittura la morte) e dei danni materiali causati alle cose dell’acquirente.
Il danno a cose è, però, risarcibile solo nella misura che superi la somma di 387, 00 euro (art. 206 D. lgs. 206/2005).

                                                                        
Avv. Comunitario Elena Discepoli