CONSIGLI PRATICI - VARIE
"Emergenza .... campeggi"

di Beppe Tassone

Quello che propongo non è un gioco al quale dedicarsi con tutta la famiglia durante le uggiose serate autunnali, né un sistema per occupare il tempo passeggiando in attesa che giunga l’ora di cena, anche se sono convinto che ogni persona che pratica il turismo itinerante, almeno una volta si sia lasciata andare a sognare ad occhi aperti o a pronunciare la frase classica: ”Se dipendesse da me, farei così…”. Progettare il campeggio del terzo millennio, abbandonare stereotipi un po’démodé, pensare con il massimo del realismo, ma anche dando pieno spazio alla fantasia, a come sarà la vita di noi, esploratori di un mondo ormai iper conosciuto, nel nuovo secolo.Questi ultimi sessant’anni hanno fatto esplodere il fenomeno “turismo itinerante”: tende, carrelli, roulotte ed infine l’autocaravan hanno consentito che il desiderio di visitare e di conoscere il pianeta raggiungesse livelli di massa.>Il miglioramento delle condizioni economiche ha fatto il resto ed ora l’abitar viaggiando non è più il parente povero, ma un modo di fare turismo di tutto rispetto che scomoda sociologi ed economisti assicurando ragguardevoli volumi di affari.E’ giunto il momento di chiederci se le strutture siano adeguate, se gli operatori e gli amministratori locali abbiamo preso in seria considerazione questo fenomeno, sforzandosi di comprenderlo e non solo di sfruttarne le potenzialità economiche come in molti casi si è verificato.Campeggi ed aree di sosta rappresentano, assieme con i villaggi turistici e gli ostelli, le strutture che sono di norma a disposizione di quanti intendono compiere turismo senza affittare casa o affidarsi agli hotel.Questi tipi di strutture non si sono adeguate nel tempo al mutare degli usi e delle necessità. Sono tre le categorie di persone che frequentano le aree turistiche attrezzate: gli stanziali, coloro che, pur praticando un turismo di movimento, si affidano per lo più alla tenda ed alla roulotte e si fermano nel medesimo campeggio anche per un discreto numero di giorni ed i camperisti che praticano un turismo di forte movimento, con frequenti tappe e soste per lo più di una sola notte.Il campeggio, soprattutto quello italiano, non ha saputo adeguarsi a quest’ultima categoria di persone anzi, in non poche circostanze, l’ha osteggiata, cercando di penalizzarla in ogni modo. Il costo a notte delle strutture ricettive, diventate sempre più complesse e raffinate, è così lievitato e questo ha ancora di più penalizzato l'accesso di quanti desiderano fermarsi per poche ore. Poiché il turismo itinerante è diventato fenomeno di massa, la scarsa propensione a frequentare i campeggi è sfociata nella ricerca di soluzioni alternative, non sempre realizzate con il consenso delle amministrazioni locali. E’ inutile ricordare, perché quasi tutti i camperisti le hanno sofferte sulla propria pelle, le “sbarre del disonore”, le ordinanze di sgombero di alcuni sindaci, le polemiche anche roventi innescate da alcune categorie produttive particolarmente ostili. Si è così a venuta a generare una situazione conflittuale che non ha giovato all’economia del nostro Paese. Sono occorsi una decina di anni, trascorsi non solo battagliando e polemizzando, ma anche tessendo rapporti e spiegando l’importanza economica e sociale del fenomeno, perché la situazione si ribaltasse.Oggi discutere di turismo itinerante non è un’impresa vana, anzi commercianti ed esercenti, amministratori locali ed associazioni produttive se ne interessano, avendo compreso quali e quante potenzialità rechi con sé.Ma le strutture sono rimaste quelle di una volta…La linea del Piave, in questo caso, non è stata assolutamente varcata, anzi: sembra incredibile, ma uno dei maggiori ostacoli quanti praticano il turismo itinerante lo trovano nei gestori delle aree attrezzate.Si cerca di demonizzare l’esistenza del fenomeno, di ghettizzarlo se non addirittura di scartarlo, come se potesse infettare quanti, seguendo un’altra filosofia altrettanto degna e valida, prediligono la lunga o media sosta nelle strutture ricettive.E’ giunto il momento di superare quest’ultimo ostacolo, con l’aiuto delle amministrazioni comunali che possono e debbono svolgere un ruolo fortemente propulsivo.In Italia si viaggia con il camper tutto l’anno, non solo nei mesi di luglio ed agosto, è il caso che chi gestisce le aree attrezzate se ne renda conto e si adegui ad un modo di vivere che è in grado di apportare favorevoli vantaggi economici. Non ha senso, soprattutto nelle zone rivierasche, che le strutture chiudano con l’arrivo dell’autunno e non si riconvertano ospitando quanti, soprattutto anziani, hanno deciso di trascorrere anche non brevi lassi di tempo fuori di casa, in zone climaticamente più favorite.Nel contempo non è corretto che quanti praticano il turismo itinerante nei week end non possano trovare aree adeguate e sicure ove fermarsi: la microcriminalità non è uno scherzo, basta scorrere le pagine dei giornali per rendersene drammaticamente conto.Non hanno del tutto torto nemmeno quei sindaci che lamentano abnormi soste di camper nei fine settimana o che vedono certe zone trasformarsi, anche solo per pochi giorni, in vere camperopoli, con precarie condizioni sanitarie e di sicurezza.E’ vero, sono sorte, per iniziativa pubblica ed anche private, aree di sosta attrezzate, ma il loro numero è ancora ristretto e certe leggi regionali ne limitano a tal punto la funzionalità, da creare non pochi problemi a chi le gestisce e le frequenta.Studiare il campeggio del nuovo millennio, dare spazio alla fantasia aiutata dall’esperienza rappresenta dunque un dovere e non certo un gioco per quanti hanno a cuore lo sviluppo del turismo itinerante. Deve finire, più nella mente che nei fatti, lo stato conflittuale tra itineranti e stanziali, deve soprattutto venir progettata con criteri nuovi quell’area che ogni comune (affidandosi a cooperative o all’iniziativa pubblica o privata) dovrebbe veder sorgere nel proprio territorio. La proposta del “camper stop”, cioè di una tariffazione ridotta per quanti accedono ai campeggi con l’autocaravan per poche ore e non usufruiscono di tutte le strutture rappresenta senza dubbio un validissimo punto di partenza, non certo di arrivo. Sarebbe interessante che, tra i lettori di “Caravan e Camper” si sviluppasse un dibattito e soprattutto, dando spazio a fantasia e realismo, fossero in molti proporre quello che intendono che sia il campeggio del prossimo secolo.Sono convinto che il turismo su quattro ruote rappresenti un’enorme potenzialità economica per il nostro Paese e soprattutto per le regioni del Mezzogiorno, climaticamente più favorite.E’ necessario uno sforzo di volontà per cercare di percorrere strade nuove: in questi anni, percorrendo l’Italia in lungo ed in largo, ho sperimentato come siano molte le iniziative che i giovani, per lo più riuniti in cooperative, hanno posto in essere.Su “Caravan e Camper” ho scritto dei ragazzi di Ragusa e di quelli della provincia di Livorno e delle loro iniziative, ma un po’ da ovunque giungono buone notizie. E’ il caso che gli amministratori locali diano fiducia e spazio, inserendo le proposte di iniziative a favore di quanti praticano il turismo di movimento tra quello da ammettere a finanziamento: non dimentichiamoci che esistono fondi comunitari rimasti colpevolmente inutilizzati. Eppure proprio il turismo di movimento può rappresentare una valvola di >sfogo sicura in zone con difficoltà occupazionali. Siamo in ottobre, in questo momento buona parte dell’Europa del Nord, quella che ragiona come noi con l’Euro e che ha la nostra stessa bandiera blu con dodici stelline in circolo, sta entrando nel tunnel di un nuovo, freddo inverno.Parecchi cittadini di questa Europa stanno progettando di andare a trascorrere i prossimi mesi in luoghi più temperati, utilizzando il camper o la roulotte.Costoro, per colpa nostra, per la miopia di tanti amministratori comunali, per la supponenza di tanti proprietari o gestori di campeggi che hanno chiuso fino alla prossima Pasqua, per l’incapacità di quanti dovrebbero pubblicizzare e far conoscere le nostre potenzialità, stanno consultando una cartina stradale della Spagna, del Marocco o della Tunisia.E’ il caso che tutti quanti ci diamo seriamente da fare perché fin dal Duemila sui loro tavolini compaia, anche in inverno, una cartina dell’Italia, soprattutto di quella Meridionale. Non darci da fare sarebbe veramente colpevole.  LE LEGGI REGIONALI SUI CAMPEGGI In Italia tocca alle regioni regolamentare e individuare i criteri ai quali si debbono attenere quanti vogliono realizzare e gestire un campeggio o, più in generale, un complesso ricettivo all’aperto. Ogni realtà territoriale ha pertanto provveduto ad emanare apposite leggi, molte volte estremamente diverse le une dalla altre, così che, andandole ad esaminare ed a comparare, ne viene fuori una realtà estremamente diversa da posto a posto, con norme a volte anche contrastanti da Regione a Regione. Vi sono luoghi ove tutto è possibile, altri nei quali praticamente ogni settore è normato anche con puntigliosità. Un minimo di correlazione, magari utilizzando la conferenza Stato – Regioni sarebbe stata necessaria, ma il turismo, ed in particolare quello itinerante o comunque all’aria aperta, per parecchio tempo non è stato considerato in tutta la sua effettiva potenzialità, così che i legislatori regionali spesso sono caduti nel pressappochismo o non hanno tenuto effettivo conto delle sue potenzialità. Quella che proponiamo è una carrellata, a volo d’uccello, qua e là per l’ Italia, soffermandoci su alcune Regioni e tralasciandone altre, nel tentativo di consentire a tutti di poter avere un primo quadro d’insieme. Caravan e Camper è comunque a disposizione per fornire informazioni ancora più dettagliate sulle singole realtà, esaminando i quesiti che ci verranno proposti.  VALLE D’AOSTA Riferimento legislativo: L.R. 22 luglio 1980 n. 34; Definizione dei complessi turistici: - Parchi di campeggio: sono i “campeggi” veri e propri; - Villaggi turistici (quando gli allestimenti fissi tipo bungalow eccedono il 10% della ricettività complessiva);Norme particolari: l’articolo 1 della L.R. vieta (salvo deroghe) qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende anche per periodi inferiori alle 24 ore; Ubicazione: i complessi ricettivi possono sorgere esclusivamente nelle zone previste espressamente dai Piani Regolatori. Installazioni fisse: sono considerati preingressi ai mezzi mobili le strutture fisse in legno, plastica laminato o altro materiale. Il loro scopo è quello di evitare la dispersione del calore. Tali vani non possono avere un’altezza superiore di centimetri 20 a quella del mezzo cui sono annessi e la loro superficie non può eccedere i 5 metri quadrati. Classificazione dei parchi di campeggio: da 1 a 4 stelle; Piazzole: la loro superficie varia, a seconda della classificazione, da unminimo di 50 ad un massimo di 80 metri quadrati. Qualora la piazzola sia occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, è consentito l’ nsediamentoin piazzola di un secondo equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone. Stanziali: la L.R. non prevede alcune norme particolari a loro riguardo; Deroghe: sono previste particolari deroghe, soprattutto nel rapporto turisti/servizi per i complessi posti ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri. PIEMONTE Riferimento legislativo: L.R. del 31 agosto 1979 n. 54, L.R. del 27 maggio 1980 n. 63 e L.R. del 30 agosto 1984 n. 46. Definizione dei complessi: - Campeggi; - Villaggi turistici (i complessi sommariamente attrezzati per la sosta dei turisti con tende o allestimenti mobili o allestimenti fissi non superiori a 45 mq che non possiedono le caratteristiche della ricettività alberghiera. Questi complessi possono essere provvisti per un quantitativo superiore al 10% della superficie di strutture atte alla sosta ed al pernottamento di turisti sprovvisti di mezzi mobili). Norme particolari: l’articolo 16 precede la possibilità di realizzazione di insediamenti occasionali, che non eccedano le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno in località nelle quali non siano disponibili posti di campeggio autorizzato. Questa norma di legge va anche correlata con il Nuovo Codice della Strada e con la legge 336 del 1981 in materia di sosta delle autocaravan. Sono inoltre previste possibilità di ulteriori deroghe. Sono inoltre permessi campeggi mobili organizzati da enti o associazioni senza fine di lucro per la durata massima di 60 giorni. Ubicazione: gli insediamenti turistici possono sorgere esclusivamente in aree previste dallo strumento urbanistico in conformità alla L.R. 56 del 1977; Installazioni fisse: la superficie dei preingressi non può superare i 4 mq l’altezza non può eccedere 25 cm a quella del mezzo. Per i campeggi siti nelle zone montane la superficie dei preingressi raddoppia.Classificazione: i campeggi sono classificati da 1 a 4 stelle; Piazzole: la superficie delle piazzole non può essere inferiore a 60 mq, per i camping 4 stelle la superficie minima è di 90 mq; Stanziali: il numero delle piazzole destinate agli stanziali non può superare il 50% del totale;>Deroghe: sono previste deroghe particolari relativamente ai servizi offerti per i campeggi posto ad oltre 800 metri di altitudine; TRENTINO Riferimento legislativo: L.P. 13 dicembre 1990 n. 33; Definizione dei complessi: il campeggio viene definito “complesso ricettivo turistico all’aperto”. Norme particolari: l’articolo 13 vieta il campeggio scopo turistico al di fuori dei complessi consentendo peraltro, in zone non esplicitamente vietate, l’insediamento occasionale per un periodo non eccedente le 24 ore, insediamenti posti a stretta vicinanza con la casa di abitazione per ospitare occasionalmente partenti o affini, insediamenti presso operatori agrituristici. I commi 2 e 3 dell’articolo 13 prevedono la sosta delle autocaravan su strade e parcheggi pubblici e quella in aree attrezzate per un periodo non eccedente le 24 ore; Ubicazione: la realizzazione delle strutture deve essere compatibile con il Piano Urbanistico Provinciale;Classificazione: i camping sono classificati da 1 a 4 stelle; Stanziali: gli allestimenti stabili non possono superare il 30% della ricettività massima autorizzata;Deroghe: sono previste deroghe particolari per i complessi stagionali: Vi sono peraltro periodo di apertura obbligatori e cioè, per i complessi estivi dal 16 giugno al 15 settembre, per quelli invernali dal 20 dicembre al 20 marzo. Consentite ulteriori aperture stagionali in caso di particolari ricorrenze. VENETORiferimento legislativo: L.R. 3 luglio 1984 n. 31;Definizione dei complessi:- Campeggi vengono definiti gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico recintati adibiti alla sosta e soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altre mezzi autonomi di pernottamento;
- Villaggi turistici sono gli esercizi ricettivi destinati ad ospitare persone sprovviste di mezzi autonomi di pernottamento;
Norme particolari: Non costituisce complesso ricettivo, il campeggio mobile organizzato da associazioni senza scopo di lucro per un periodo non superiore a 20 giorni. Ogni altra sosta è disciplinata dai regolamenti comunali e comunque, in assenza di ogni disciplina, sono consentite soste occasionali per un periodo non eccedente le 24 ore;
Ubicazione: il campeggio può sorgere esclusivamente in zona destinata dallo strumento urbanistico vigente e l’area non sia inferiore a 5.000 metri quadrati;
Classificazione: i campeggi sono classificati da 1 a 4 stelle;
Piazzole: la superficie minima è di 60 mq per i complessi ad una stella e di 90 mq per quelli a 4 stelle;
Periodi di apertura: è consentita, per quelli annuali, la chiusura per un periodo complessivo non superiore a mesi tre. Per i camping stagionali vi é un’apertura minima obbligatoria che va dal 15 maggio ( o 15 giugno per i complessi posti oltre i 400 metri di altitudine) al 15 settembre, per i complessi invernali l’apertura minima va dal 15 dicembre al 15 marzo. Installazioni fisse: i preingressi non possono superare i 5 metri quadrati;
Deroghe: sono previste in base all’altitudine del complesso. Il Sindaco può autorizzare l’apertura di campeggi mobili nel rispetto delle norme dettate dall’articolom13 della L.R. per un periodo non eccedente i 60 giorni.
 
LIGURIA
Riferimento legislativo: L.R. 4 marzo 19872 n. 11, successivamente modificata ed integrata con numerosi altre leggi regionali.
Definizione dei complessi:
- Villaggi turistici ovvero le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno in tende, caravan o altro di turisti che non utilizzano mezzi propri;
- Campeggi: sono le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o mezzi propri trasportabili per via ordinaria, senza ricorrere al trasporto eccezionale;
- Parchi per le vacanze si intendono le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o mezzi propri, trasportabili in via ordinaria, che occupino le piazzole anche in assenza dei proprietari on corrispettivi forfettari.
Norme particolari: la Regione Liguria si è dotata di una legge particolare per quanto concerne la realizzazione delle aree di sosta per autocaravan e per quanto concerne la sosta dei mezzi. Viene recepito, e non potrebbeessere diversamente, il Codice della Strada.
Ubicazione: La L.R. 29 dicembre 1993 n. 62 integrando prevede che i comuni, in sede di revisione del Piano regolatore, individuino aree omogenee da destinare a strutture ricettive, dopo un’analisi dei fabbisogni presumibili.
L’autorizzazione all’apertura di aziende ricettive all’aperto è rilasciata dal Sindaco in conformità con la disciplina urbanistica di cui il comune di è dotato.
Classificazione: tutte e tre le tipologie di aziende ricettive all’aria aperta sono classificate da 1 a 4 stelle.
Piazzole: la superficie minima varia da 70 a 90 mq per i campeggi classificati da 2 a 4 stelle;
Stanziali: nei campeggi è consentita una presenza di tende, caravan ed altri allestimenti tipici dei villaggi vacanza nel limite di una capacità del 30% della ricettività complessiva.
Nei parchi per vacanze nel periodo tra il 1°luglio ed il 20 agosto l’occupazione delle piazzole è subordinata all’ effettiva presenza.
Installazioni: sono consentiti i preingressi purché la loro superficie non ecceda di cm 25 quella del mezzo mobile. Inoltre la superficie coperta dai mezzi di pernottamento (ivi compresi i preingressi) non può essere superiore ai 30 mq per i camping ad 1 stella ed i 45 per quelli a 4 stelle.
Deroghe: l’articolo 22 della L.R. individua specifiche deroghe per le attività ricreative senza fine di lucro.
 
EMILIA ROMAGNA
Riferimento legislativo: L.R. 7 gennaio 1985 n. 1;
Definizione dei complessi:
- Campeggi, così vengono definiti i complessi turistici attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o altro mezzo di pernottamento autonomo. In tali strutture gli allestimenti ed i mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 25 del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
- Villaggi turistici, si intendono i complessi realizzati per la sosta ed il pernottamento di turisti sprovvisti di mezzi propri.
Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% del totale.
Le piazzole adibite ad ospitare i turisti con mezzi propri non possono superare il 30%..
Norme particolari: nel periodo di chiusura dei campeggi , se vengono adibiti a rimessaggio, non è consentito il pernottamento. I campeggi non aperti al pubblico appartenenti ad enti, associazioni e cooperative possono ospitare esclusivamente i soci.
Nei comuni privi di campeggi il Sindaco può autorizzare la formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà per un numero di piazzole superiore a 30. L’autorizzazione non può avere validità superiore a 60 giorni e non può essere concessa per più di una volta all’anno. Dopo tale periodo il comune individua adeguate aree all’aperto.
Ubicazione: anche in questo caso non si può prescindere dalla previsione nello strumento urbanistico.
Classificazione: i campeggi sono classificati da 1 a 4 stelle, i villaggi turistici da 2 a 4.
Piazzole: al fine della classificazione delle strutture ricettive, vengono indicati particolari parametri sia per quanto concerne la superficie delle piazzole, sia per aree alberate e per quello di parcheggio, richiedendo in ogni caso indici superiori ai limiti di legge da un minimo del 10% ad un massimo del 20%.
Apertura: i campeggi stagionali debbono essere aperti almeno tra il 1° giugno ed il 15 settembre se si tratta di strutture estive e dal 20 dicembre al 28 febbraio se si tratta di strutture invernali.
 
ABRUZZO
Riferimento legislativo: L.R. 16 novembre 1979 n. 57 e successive modificazioni.
Definizione dei complessi:
- Villaggi turistici, sono i centri attrezzati per ospitare i turisti sprovvisti di mezzi propri per il pernottamento. Le unità ricettive non possono superare i 40 mq.
- Parchi di campeggio, sono terreni cintati attrezzati per la sosta dei turisti dotati di mezzi propri
- Aree di sosta previste dalla L.R. 28 dicembre 1998 n. 163;
Piazzole: la legge regionale indica in 70 mq il limite minimo di superficie per le piazzole.
Norme particolari: la Regione Abruzzo agevola sia lo sviluppo del campeggio sociale, anche mediante la costituzione di cooperative, sia di quello collinare e montano.
 
CAMPANIA
Riferimento legislativo: L.R. 26 marzo 1993 n. 13;
Definizione dei complessi:
Campeggi, si tratta degli esercizi ricettivi destinati alla sosta epernottamento di turisti dotati, di norma, di mezzi propri. Possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole;
Villaggi turistici, sono esercizi ricettivi attrezzati con unità abitative proprie.
Ogni unità abitativa non può avere una superficie inferiore ai 15 mq e superiore ai 40 mq: Nei villaggi turistici possono essere riservate piazzole per turisti dotati di mezzi di pernottamento propri in misura non superiore al 20%.
Norme particolari: i campeggi stagionali devono restare aperti almeno dal 5 giugno al 15 settembre se estivi e dal 25 dicembre al 25 febbraio se invernali. Le organizzazioni senza fine di lucro possono realizzare complessi ricettivi all’aria aperta, previa autorizzazione comunale. I comuni sono invitati ad allestire aree per ricettività gratuita, sono facilitate le associazioni agrituristiche, inoltre si demanda ai regolamenti comunali il soggiorno fuori dalle strutture dei turisti dotati di mezzi autonomi.
Ubicazione: la realizzazione delle aree è subordinata alla compatibilità urbanistica. Una volta sorti i campeggi ed i villaggi turistici, le aree vengono sottoposte a vincolo decennale di destinazione. Sono previsti contributi ed agevolazioni per la realizzazione delle strutture. Classificazione: Tutte e due le tipologie di esercizi ricettivi sono classificati da 1 a 4 stelle.Piazzole: la superficie minima per tutte le classificazioni è di 60 mq. Deroghe: sono previste particolari deroghe per le strutture ubicate oltre i 700 metri di altitudine.
 
PUGLIA
Riferimento legislativo: L.R. 11 febbraio 1999 n. 11;
Definizione dei complessi:
- Villaggi turistici, si tratta delle strutture ricettive destinate alla sosta e soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. In queste aree la ricettività destinata a chi è provvisto di mezzi per il pernottamento non può superare il 25% del totale;
- Campeggi, sono le strutture destinate a sosta di quanti posseggono mezzi propri di pernottamento, possono assumere anche la denominazione di “Centro Vacanze” qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago o commerciali. In queste aree P consentita l’occupazione, per non oltre il 25% della ricettività, con strutture fisse ed inoltre un ulteriore 20% può essere destinato ad allestimenti mobili per il pernottamento (case mobili, caravan) per ospitare turisti privi di mezzi propri.
Altre tipologie di campeggi:
- campeggi naturalistici
- campeggi mobili
- campeggi liberi ed isolati
- mini
-aree di sosta.
Norme particolari: il Sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero ed isolato su alcune aree comunali. Le associazioni che operano senza fine di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose, possono esercitare attività turistiche riservate ai propri associati. Per tale attività, sia a carattere stagionale che annuale, l’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco;
Ubicazione: per la realizzazione delle aree non si può presupporre dalla compatibilità con lo strumento urbanistico. I comuni i cui Piani regolatori non prevedano aree destinate a campeggio, potranno autorizzare la realizzazione, anche in deroga, limitandosi alla deliberazione favorevole del Consiglio Comunale: questa deliberazione equivarrà a variante al PRGC.
Classificazione: i campeggi ed i villaggi turistici sono classificati da 1a 4 stelle;
Piazzole: la loro superficie minima varia da 50 a 75 mq. Questa una breve disamina delle leggi che regolano i campeggi adottate da alcune regioni italiana.Il quadro che ne viene fuori dimostra come siano diverse, a volte anche contrastanti le normative: addirittura i “campeggi” acquisiscono nomi e definizioni diverse da regione a regione. E’ impossibile stilare una classifica, certo le Leggi Regionali della Puglia e della Liguria, così distanti tra loro, appaiono le più adeguate.
Il problema è un altro: chi le rispetta e soprattutto vi è qualcuno che le fa rispettare e sanziona le violazioni? Sarà mai successo che qualche agente sia entrato in un campeggio per constatare la percentuale di itineranti rispetto agli stanziali o il numerodei lavandini e del W.C: in riferimento alla popolazione della struttura? Il rispetto del cittadino utente, dello straniero che viene nel nostro Paese come della famiglia che si reca in villeggiatura con la propria caravan o con il proprio camper inizia proprio da qui.
Forse non è di leggi che abbiamo bisogno, quando di una cultura del rispetto del cittadino e di un maggior senso civico da parte di tutti.
 
L’OPINIONE DEL CAMPER CLUB “LA GRANDA”
Turisti stanziali e turisti itineranti, è possibile una serena convivenza?Qual è la situazione attuale e quale la soluzione per garantire a entrambe le realtà l’accoglienza in campeggio? Quali le colpe dei gestori, quali quelle dei campeggiatori e quali quelle delle istituzioni? Sarebbe folle se mai dovesse iniziare una guerra tra stanziali ed itineranti: tutti coloro che praticano il turismo all’aria aperta si trovano sulla medesima barca, da una situazione conflittuale nessuno uscirebbe vincitore. La serena convivenza esiste nei fatti, nel medesimo amore per la vita e nell’identico rispetto per la natura, la differenza esiste esclusivamente nel modo di interpretare una comune visione delle cose.
La situazione italiana, al di là delle leggi regionali che in teoria dovrebbero regolare il settore, è quella, in molti casi, di un vero eproprio caos con risvolti pesantemente negativi su tutta l’utenza. La soluzione auspicata è quella che le aree attrezzate siano in grado di ospitare quanti prediligono il turismo stanziale e quanti invece quello di movimento. Le due categorie (in effetti sono comunque tre comprendendo anche quella dei roulottisti e dei tendisti che normalmente effettuano soste medie nei campeggi) sono in grado di sviluppare una favorevole sinergia: senza gli stanziali molti gestori non riuscirebbero a far quadrare, a fine anno, i conti, senza gli itineranti verrebbe meno la stessa funzione del campeggio, che è quella di garantire un luogo attrezzato e sicuro ove sostate per quanti viaggiano per turismo e, nei casi di strutture pubbliche, anche di creare utili sinergie con le realtà vicine.
Ecco allora che dallo stesso ragionamento traspare la soluzione, quella di creare aree in grado di assicurare una convivenza serena a tutte le categorie che compongono il variegato mondo del turismo all’aria aperta. Colpe ve ne sono sicuramente e non risparmiano alcuno. Sono colpevoli, se non altro di essersi chiusi a riccio e di “schienare” quanti prediligono il turismo di movimento, gli stanziali, che hanno, in molti casi, elevato a livello di “simil villa” la propria piazzola, dimenticandosi la vera essenza del campeggio e la filosofia che lo regola.
Non si salvano i gestori e proprietari che mal hanno digerito l’esplosione del fenomeno del turismo itinerante e che cercano di tenerlo ai margini della propria area asserendo che non paga, che procura solo perdite di tempo, che insomma rende poco o nulla.
La stessa applicazione di tariffe esorbitanti, colloca fuori mercato i nostri campeggi e genera forti flussi verso altre nazioni.agionamento peraltro privo di coerenza se si pensa che buona parte degli esposti contro gli agglomerati di camper in aree libere o contro le aree di sosta attrezzate provengono proprio dai gestori dei campeggi.
Pollice verso anche verso le istituzioni: qui la miopia assume livelli tali da richiedere lenti spessissime. Il turismo, sia quello stanziale, sia a quello itinerante, producono enormi ricchezze, occorre creare spazi e strutture che debbono restare aperte tutto l’anno: é inutile lamentarsi per le piazze piene o, peggio ancora, penalizzare quanti hanno realizzato aree attrezzate per i camper, se si consente ai campeggi di chiudere per sei, sette mesi, con pesanti danni sia ai turisti nostrani, sia a quelli stranieri.
La soluzione è quella di imporre, al momento del rinnovo delle concessioni sui terreni quasi sempre demaniali, l’obbligo di apertura anche fuori stagione. Gli stessi stanziali si dimostrano di eccessiva bocca buona, accettando di pagare cifre a sei zeri per una piazzola che potranno utilizzare solo per quattro, cinque mesi l’anno.Colpevoli anche gli itineranti che, desiderosi di vendicarsi per le angherie subite, evitano di entrare nei campeggi, e, più a parole che nei fatti, creano una situazione di conflitto con i gestori delle strutture.
Carocampeggio: perché i campeggi costano cari? In quale modo si potrebbe intervenire per assicurare prezzi più equi e in base a quali parametri dovrebbero essere calcolati?
La prima cosa che balza agli occhi a chi viaggia con il camper o la roulotte è che il costo dei campeggi, in Italia, é mediamente molto più caro di quelli praticati all’estero, anche in nazioni con un’economia più forte ed un costo della vita più elevato.
Le tariffe, da noi, sono più salate per una serie di cause diverse che concorrono nel formare il prezzo: innanzi tutto il flusso turistico è concentrato in due mesi, provocando così forti presenze in alta stagione, al punto da rendere sature un po’ tutte le aree e quindi limitando il fenomeno della concorrenza.
La realizzazione di strutture di intrattenimento all’interno dei campeggi, in molti casi trasformati in veri e propri villaggi vacanza, rappresenta un’altra causa della lievitazione dei costi.
Il terzo motivo è dato dal reddito annuale dei gestori che si forma mediamente in cinque – sei mesi, essendo, nella brutta stagione, le strutture chiuse.
Paradossalmente ritengo che l’omogeneizzazione agli standard europei delle tariffe praticate in Italia possa avvenire solo se s’imporrà (con la legge della domanda e dell’offerta, più che con la coercizione) ai gestori di tenere aperto tutto l’anno.
In questo caso la presenza in bassa stagione dei camper, il diverso utilizzo delle strutture, la possibilità di “ritornare” in certi mesi ad una visione più antica del campeggio visto come terreno attrezzato atto ad una sosta tranquilla e non come un villaggio per le vacanze, concorrerebbero a far ridimensionare le tariffe, senza pregiudicare il guadagno del gestore, anzi elevandolo ed assicurando nuovi posti di lavoro.
In alta stagione, poi, potrebbe essere sperimentato, almeno il prossimo anno in occasione del Giubileo, il “camper stop”: si tratta di modulare il costo del campeggio sulla base dei servizi usufruiti, riconoscendo le diversità che esistono tra stanziali ed itineranti, tra chi vive nella struttura per mesi e chi si ferma a volte poco più di dodici ore.
Insomma un po’ di fantasia e qualche passo indietro da parte di tutti quanti sono chiamati in causa, potrebbero rivelarsi la medicina giusta.
In fondo la barca è comune, al massimo sono diversi i ruoli, ma questo conta fino ad un certo punto.
 
Da Caravan e Camper di ottobre 1999

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