DENUNCIA DEI SINISTRI, IL NUOVO
MODELLO
E’ stato approvato il nuovo modello di denuncia di sinistro
per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. Si tratta
del Provvedimento n. 2136 dell’ISVAP, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2002, n.304.
Ecco il testo del decreto. Il vecchio modello (quello attualmente
in possesso degli automobilisti) cesserà di essere valido
a partire dal 1° luglio 2003.
Ecco il testo del Decreto dell’ISVAP
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifiche
alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore
e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1977, n. 39 ed in particolare l'art. 5, il quale prescrive che,
in caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo
di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
sono tenuti a denunciare al proprio assicuratore il sinistro stesso
avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
in particolare l'art. 2, come modificato dal decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, il quale dispone il trasferimento all'ISVAP
di tutte le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa,
ivi compresa enon esclusa quella di approvare il modulo di denuncia
previsto dall'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria
dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione
delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 4 comma
4 che, integrando l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 385, ha disposto il trasferimento all'ISVAP di
tutte le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, che, al capo III,
reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti;
Considerata l'opportunita', per agevolare la circolazione internazionale
dei veicoli a motore, di determinare il contenuto del modello in
analogia a quelli adottati in altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
di consentire in determinati casi l'utilizzo di questi ultimi documenti
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 5 del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1977, n. 39;
Considerata, infine, l'esigenza di predisporre efficaci strumenti
per agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per l'aggiornamento
della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art.
2 comma 5-quater del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito
con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137 e successivamente
integrato dall'art. 2 comma 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Emana
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modello di denuncia di sinistro per l'assicurazione obbligatoria
della R.C. autoveicoli
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il modello di denuncia di sinistro
per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli, riportato
nell'allegato l.
2. Il modello di cui al comma l sostituisce quello allegato al d.m.
28 luglio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2.
Uso di modelli di denuncia di sinistro esteri
1. Nel caso di scontro tra veicoli a motore di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale siano coinvolti veicoli
immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente
nel territorio della Repubblica, l'obbligo previsto dall'art. 5
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, puo' essere adempiuto anche
utilizzando modelli rilasciati da assicuratori esteri purche' conformi
al modello di cui all'art. 1.
Art. 3.
Altre informazioni
1. Al modello di cui all'art. 1 e' aggiunto un ulteriore foglio,
predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2, al fine
di raccogliere altre informazioni inerenti ai sinistri, necessarie
per l'aggiornamento della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP
ai sensi dell'art. 2 comma 5-quater della legge 26 maggio 2000,
n. 137.
2. Il foglio aggiuntivo di cui al comma l non costituisce parte
del modulo di denuncia di cui all'art. 1, che mantiene i propri
effetti anche in assenza delle eventuali altre informazioni richieste
con il foglio aggiuntivo.
Art. 4.
Efficacia
1. Il presente provvedimento avra' efficacia dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il modulo di constatazione di incidente sostituito con il presente
provvedimento continuera' ad avere efficacia per sei mesi dalla
pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 13 dicembre 2002
Il presidente: Giannini
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amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" cliccate
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di danno responsabilità civile verso terzi" cliccate
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